ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10198

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 721 del 10/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: DI STEFANO MANLIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2017
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2017
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2017
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2017
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2017
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 10/01/2017
Stato iter:
16/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/02/2017
Resoconto DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
 
REPLICA 16/02/2017
Resoconto DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/01/2017

ATTO MODIFICATO IL 13/02/2017

DISCUSSIONE IL 16/02/2017

SVOLTO IL 16/02/2017

CONCLUSO IL 16/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10198
presentato da
DI STEFANO Manlio
testo presentato
Martedì 10 gennaio 2017
modificato
Lunedì 13 febbraio 2017, seduta n. 740

   MANLIO DI STEFANO, SIBILIA, SPADONI, DEL GROSSO, GRANDE, SCAGLIUSI e DI BATTISTA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   a parere degli interroganti la situazione dei dipendenti a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, soprattutto quella negli Stati Uniti, rappresenta uno dei tanti esempi di cattiva gestione, clientelismo, omertà e arroganza di un'amministrazione completamente slegata dal «sistema Italia» che rappresenta solo il fallimento di una classe dirigente impreparata;
   negli atti di sindacato ispettivo n. 5-09655 e 5-09972, presentati negli scorsi mesi dagli interroganti, è stato evidenziato che gli stipendi riconosciuti al personale a contratto a tempo indeterminato non sono in linea con i salari offerti dai partner europei e neanche in linea con le retribuzioni pagate dal Governo federale americano, tutto ciò in palese contraddizione dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 («La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi (...)»); peraltro, dagli atti relativi alle selezioni degli altri partner europei non si rileva alcun riferimento a future progressioni salariali o di carriera;
   nelle rispettive risposte fornite dal sottosegretario pro-tempore Della Vedova prima e dal viceministro pro-tempore Giro poi, si continua a negare che il regime fiscale del citato personale è quello di lavoratore autonomo (pur apparendo nella realtà il contratto come quello di lavoro subordinato), godendo essi, quindi, di tutti i privilegi e sgravi fiscali connessi a tale posizione, tra i quali spicca un ridotto regime orario (36 ore invece di 40 o 45), lo stipendio già dall'inizio con il massimo (in quanto non è prevedibile la progressione e l'avanzamento di carriera nell'ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), l'orario minimo e il numero maggiore di giorni di congedo (32 giorni mentre quelli concessi sia negli Stati Uniti che dalle amministrazioni dei partner europei ammontano a 15 giorni l'anno, per i primi anni di servizio, fino a un tetto massimo di 20 giorni annui, per chi ha prestato servizio per più di 20 anni); infine, copertura di tutte le spese mediche (100 per cento spese ospedaliere e 80 per cento specialistiche);
   analoghe problematiche sono state evidenziate anche dal personale a contratto a tempo indeterminato del consolato generale d'Italia a Sydney (che lamentano in una mail inviata al primo firmatario del presente atto di trovarsi in una situazione contrattuale anche peggiore di quella segnalata in questa e nelle citate interrogazioni e di essere prossimi a dover sottoscrivere un diverso contratto, peggiorativo) in Australia;
   il Sottosegretario e il Viceministro citati hanno, nelle loro risposte, anche pervicacemente difeso gli «studi» dell'Ambasciata in Washington per giustificare una generosità nei riguardi di questo personale assunto che, tuttavia, collide con le decisioni dell'ultimo biennio prese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; ancora più insulsa, a parere degli interroganti, appare essere la giustificazione a tale livello retributivo e cioè quella di attrarre personale altamente qualificato, le cosiddette «eccellenze» –:
   quali iniziative intenda adottare per sanare la sperequazione stipendiale già sottolineata in altri atti di sindacato ispettivo e se non ritenga necessaria una revisione della retribuzione del personale a contratto operante nelle sedi diplomatiche italiane negli Stati Uniti con una riduzione nella misura del 30 per cento, adoperandosi anche rispetto a quanto accade in Australia. (5-10198)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-10198

  In risposta alle osservazioni sollevate dagli onorevoli interroganti, ancora una volta non posso che confermare la correttezza dei livelli stipendiali individuati, sulla base dei parametri previsti dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, per i dipendenti a contratto in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari negli Stati Uniti.
  Tali livelli sono stati infatti determinati a seguito di un confronto con le condizioni contrattuali offerte dai principali partner alle medesime categorie di personale, a seguito di un'indagine grazie alla quale è stato possibile ricostruire e valutare tali condizioni nella loro interezza.
  Con particolare riferimento ai presunti «privilegi» che verrebbero concessi al personale locale dalla nostra Amministrazione (36 ore settimanali, 32 giorni di ferie, copertura delle spese sanitarie), si tratta di specifici obblighi di legge previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, così come modificato dal decreto legislativo n. 103/2000. L'articolo 157-ter, prevede, ad esempio che «l'orario di lavoro non può essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia» l'articolo 157-quater stabilisce che «il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937»; l'articolo 158 recita, infine «... gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità, presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale». È evidente che la ratio di tali norme sia di evitare ogni possibile disparità di trattamento tra il personale inviato da Roma e quello assunto in loco.
  In definitiva, l'Amministrazione cerca di garantire condizioni d'impiego eque a tutti i propri dipendenti, sia dal punto di vista giuridico che economico.
  Proprio con questa finalità, l'Amministrazione aveva ritenuto lo scorso anno di decretare, con decorrenza 1o aprile 2016, un adeguamento retributivo, ritenuto corretto e giustificato, la cui necessità era stata peraltro portata all'attenzione dell'Amministrazione dagli stessi Onorevoli firmatari dell'atto cui oggi rispondo, con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08846.
  Allo stato, non si ritiene quindi che sussistano le condizioni per una riduzione del 30 per cento delle retribuzioni del personale locale negli Stati Uniti.
  Per quanto riguarda il personale in servizio presso il Consolato Generale di Sydney, anche in tal caso l'azione del MAECI è finalizzata alla definizione di condizioni contrattuali eque e in linea con quanto previsto dalle norme, sia per i livelli salariali (parametrati agli indicatori dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967), sia per il regime giuridico (aderente alla normativa locale del lavoro e alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967).
  Risulta difficile immaginare, in conclusione, come l'applicazione delle medesime indicazioni di legge e dei medesimi parametri oggettivi, all'interno della stessa categoria di personale, possa determinare trattamenti ora troppo vantaggiosi (USA), ora troppo penalizzanti (Australia).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

retribuzione del lavoro

contratto