ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10192

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 720 del 09/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 09/01/2017
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 09/01/2017
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 09/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/01/2017

SOLLECITO IL 22/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10192
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Lunedì 9 gennaio 2017, seduta n. 720

   ROSTELLATO, GNECCHI, ARLOTTI e DI SALVO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il ticket di licenziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 92 del 2012 è l'importo corrisposto in caso di licenziamento di un lavoratore con un rapporto di lavoro subordinato;
   in base a quanto previsto dalla circolare dell'Inps n. 48 del 14 marzo 2016, il contributo, per l'anno 2016, dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato, è pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni;
   detto contributo è calcolato sul 41 per cento dell'indennità «NASpi» che è stata rivalutata, sempre per il 2016, a 1.195 euro;
   anche il settore della pesca è soggetto al pagamento del ticket di licenziamento, ma ai sensi dell'articolo 343 del codice della navigazione il contratto di arruolamento si risolve di diritto, quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
   nel settore della pesca, quindi, in presenza di inabilità temporanea assoluta del lavoratore, per malattia o per infortunio, uno degli obblighi del datore di lavoro è quello di disporne lo sbarco, che si traduce nell'interruzione del rapporto di lavoro, casistica questa, estremamente frequente nel settore, considerato il rischio lavorativo;
   è evidente come l'interruzione del rapporto di lavoro per le cause su espresse, oltre a causare la perdita occupazionale, comporti sia un costo per l'impresa di pesca (la corresponsione del ticket), che può avvenire anche più volte in un anno per lo stesso dipendente, sia un costo per lo Stato in quanto, il dipendente sbarcato dopo l'evento della malattia e/o dell'infortunio avrà diritto a richiedere la «naspi» se non verrà ricollocato;
   potrebbero essere evitati tali esborsi dall'impresa ittica e dallo Stato se l'evento di malattia e infortunio accaduto al personale imbarcato fosse trattato come negli altri settori (non più con il licenziamento ma con la sospensione del rapporto di lavoro);
   in base al combinato disposto dell'articolo 164 del codice della navigazione, dell'articolo 317 dello stesso codice e dell'articolo 426 del regolamento di esecuzione del codice che dispone il numero minimo di componenti dell'equipaggio, l'imbarcazione non può uscire in mare se manca un membro dell'equipaggio e, dunque, si è necessariamente costretti ad assumere un altro addetto al posto del dipendente in malattia e/o in infortunio e ciò implica che il lavoratore evita di mettersi in malattia o infortunio per non perdere il posto di lavoro;
   per il settore della pesca l'interruzione del rapporto di lavoro non è l'espressione di una volontà datoriale, ma l'imposizione procedurale del sistema che detta le regole per la gente di mare –:
   quanti siano stati i casi di licenziamento a seguito di inabilità temporanea/assoluta del lavoratore relativi all'anno 2015, quale sia stato l'ammontare annuo riscosso a seguito del pagamento del ticket da parte dei datori di lavoro e quante somme siano state erogate sotto forma di «naspi» ai dipendenti che al termine della malattia e dell'infortunio non hanno trovato immediata collocazione;
   se il Ministro interrogato non intenda, per quanto di competenza, assumere iniziative normative per rivedere il codice della navigazione nella parte in cui si dispone la risoluzione del contratto di lavoro a seguito di inabilità temporanea/assoluta del lavoratore, prevedendo che, in considerazione della peculiarità del settore, in tali casi non sia disposto il licenziamento dell'arruolato con relativo pagamento del ticket da parte dell'armatore, ma la sospensione dell'attività lavorativa alla stregua della maggior parte dei contratti collettivi nazionali del lavoro.
(5-10192)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infortunio sul lavoro

soppressione di posti di lavoro

licenziamento