Legislatura: 17Seduta di annuncio: 708 del 23/11/2016
Primo firmatario: TRIPIEDI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/11/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016 PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2016
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18/11/2016 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/11/2016 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 07/12/2016
TRIPIEDI, CARINELLI, COMINARDI, CIPRINI, CHIMIENTI, DALL'OSSO, LOMBARDI, MANTERO, ALBERTI, PESCO, VILLAROSA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, MICILLO e PETRAROLI. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, riguardante l'attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ha visto la sua entrata in vigore in data 29 aprile 2003;
l'articolo 13 di detto decreto relativo ai «rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali», al comma 3, recita che «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore»;
ad oggi, il sopracitato comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 66 del 2003 non ha ancora stabilito l'elenco delle lavorazioni che avrebbero dovuto essere decise dopo 120 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto;
in assenza dell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2003 non può essere applicato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/88/CE, che stabilisce che «i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorano più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno» e che «ai fini della lettera b) il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno»;
la non applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/88/CE, porta il Governo nella posizione di non avere ancora ottemperato appieno ai suoi obblighi in relazione all'attuazione della direttiva di legge nazionale, e quindi rende l'Italia passibile di deferimento presso la Corte di giustizia europea –:
se sia stato avviato l’iter, che doveva concludersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2003, necessario per stabilire un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali;
in caso contrario, per quali ragioni ciò non sia avvenuto e se il Governo non intenda avviare nell'immediato l’iter di procedura sopraindicato. (5-10034)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):tensione mentale
applicazione del diritto comunitario
condizioni e organizzazione del lavoro