ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09977

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 704 del 09/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/11/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/11/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09977
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Mercoledì 9 novembre 2016, seduta n. 704

   COLLETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   in data 18 febbraio 2015 i signori Vitale Tiziana, Carmelo e Cutini Anna – rispettivamente padre, figlia e madre – depositavano presso la procura della Repubblica presso il tribunale civile e penale di Sulmona un esposto nel quale assumevano di essere state vittime del reato di usura perpetrato ai loro danni dall'istituto di credito B.C.C. (agenzia n. 37 di Pescasseroli, AQ) di cui erano clienti;
   dato atto che, nel periodo compreso tra il 1997 e il 2009, erano stati loro concessi dalla banca, prima al padre e poi alla figlia, a questi subentrante nell'attività alberghiera familiare, n. 4 contratti di mutuo, gli esponenti denunciavano che gli ultimi due erogati alla signora Vitale Tiziana fossero da ritenersi usurari: il primo (n. 215 del 10 aprile 2001) per usura sopravvenuta e il secondo (n. 301466 del 12 novembre 2009) per usura pattizia;
   sulla base di tale denuncia, la procura avviava un'indagine (proc. penale n. 160/2015 P.M.) contro ignoti per i reati di cui agli articoli 644, commi 1, 2, 3, 4 e 81 e 479 c.p. nel corso della quale nominava il dottor Giuseppe Schiavo, dottore commercialista in Sulmona, consulente tecnico d'ufficio a cui chiedeva, tra le altre cose, di verificare le considerazioni di parte quanto alla sussistenza delle condizioni usurarie e del conseguente illecito arricchimento;
   esaminata analiticamente tutta la documentazione in atti e quella acquisita dalla B.C.C. di Roma s.c.a.r.l., il dott. Schiavo depositava il 29 luglio 2015 relazione peritale in cui rilevava in entrambi i contratti di mutuo evidenti anomalie nell'applicazione del tasso di interesse dato l'evidente superamento, in alcuni casi di quasi 8 punti percentuali, del tasso soglia usura (T.S.U.);
   circa il mutuo del 2001 rilevava che su 16 rate totali, in ben 13 «il tasso di mora applicato ha una maggiorazione oltre soglia usura» concludendo per una «un'usura sopravvenuta sul tasso di mora» (pp. 71 e ss. relazione peritale); circa il mutuo del 2009, riscontrava la sussistenza di «un'usura pattizia sul tasso di mora» (cfr. pp. 107 e ss. relazione peritale) nonché «un'usura pattizia sul tasso/commissione applicata eventualmente per l'estinzione anticipata» del contratto di mutuo (pp. 112 e ss. relazione peritale). In ragione di ciò, concludeva per la sussistenza dei reati di estorsione, truffa ed usura di cui, rispettivamente, agli articoli 629, 640 e 644 del codice penale (p. 149 della perizia);
   il nostro ordinamento vieta alle banche e a tutti gli intermediari finanziari di praticare l'anatocismo, ossia la produzione di interessi sugli interessi, attraverso la loro capitalizzazione;
   si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi a che a titolo di interessi moratori (Corte Costituzionale sentenza n. 29/2009 e decreto-legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1);
   l'articolo 1815, comma 2, del codice civile stabilisce che se sono convenuti interessi usurari, la clausola che li prevede è nulla e non sono dovuti interessi;
   la giurisprudenza ha consacrato il principio secondo cui ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura e del superamento del tasso soglia è rilevante ogni genere di onere collegato all'erogazione del credito, quindi anche il costo pattuito per l'estinzione anticipata del mutuo;
   negli ultimi anni numerosi casi di anatocismo e di usura bancaria hanno coinvolto imprenditori e famiglie comportando ai loro danni la perdita delle proprie aziende e case, dovuta alle procedure pignoratizie avviate dagli istituti di credito;
   risulta all'interrogante che numerosi pignoramenti, in particolare quelli richiesti attualmente dalle banche, ivi compreso quello subito dalla signora Vitale Tiziana, siano infondati in quanto basati su debiti derivanti da somme quantificate in maniera non corretta dagli istituti di credito, in applicazione di interessi usurari e di calcoli composti degli interessi –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza al fine di tutelare gli imprenditori e le famiglie da prassi e usi bancari spesso lesivi dei diritti e degli interessi dei consumatori e dei cittadini;
   di quali elementi disponga il Governo – anche per il tramite del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle condizioni praticate dalle banche alla clientela – in relazione al caso esposto in premessa e ad altri analoghi che riguardino l'istituto di credito B.C.C.
   (5-09977)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

erogazione di prestito

relazione

inchiesta giudiziaria