ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09942

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 700 del 02/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/11/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 02/11/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/11/2016
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 02/11/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/11/2016
Stato iter:
03/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/11/2016
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 03/11/2016
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/11/2016

SVOLTO IL 03/11/2016

CONCLUSO IL 03/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09942
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Mercoledì 2 novembre 2016, seduta n. 700

   PESCO, ALBERTI, VILLAROSA e RUOCCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in occasione dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati svolta dalla Commissione finanze della Camera la dottoressa Cannata, direttrice della direzione del debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze, nella sua audizione del 10 febbraio 2015, ha fornito dati circa i contratti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze –:
   quali sia il valore nozionale complessivo dei contratti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze con Barclays, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland e Société Générale (o con società veicolo riconducibili a tali banche) in essere alle date del 31 dicembre 2004 e del 31 dicembre 2008, distinti tra Interest Rate Swap (IRS), Swaption e Credit Default Swap (CDS), quali di tali contratti siano stati oggetto di estinzione anticipata, di esercizio di swaption, di ristrutturazione o di qualsivoglia tipo di novazione, dal 1o settembre 2005 al 30 giugno 2016, distinti tra Interest Rate Swap (IRS), Swaption e Credit Default Swap (CDS) e se possa confermare che, con la nuova disciplina SEC 2010, in tema di ristrutturazioni dei contratti in strumenti finanziari derivati, la decorrenza, ai fini della determinazione della prescrizione del contratto derivato originariamente sottoscritto, si computi dalla data della sua ristrutturazione, creando, di fatto, un contratto considerato «ex-novo», con estinzione del precedente. (5-09942)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 novembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09942

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli interroganti Daniele Pesco ed altri hanno chiesto alcune informazioni relative ai contratti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze con talune Banche estere.
  Al riguardo si rappresenta che, al 31 dicembre 2004 il valore nozionale dei contratti derivati in essere con le controparti indicate nell'interrogazione, comprensivo dei cross currency swap (CCS), degli interest rate swap (IRS) e delle swaption, era di 15,7 miliardi di euro.
  Al 31 dicembre 2008 l'analogo valore nozionale dei contratti derivati era di 18,7 miliardi di euro. Si precisa che non si effettuano e non si sono mai effettuate operazioni in Credit Default Swap (CDS).
  Con riferimento all'ulteriore quesito relativo alla nuova disciplina SEC 2010, occorre far presente che la disciplina SEC riguarda la classificazione statistica dei dati contabili e, pertanto, non incide sul regolamento contrattuale dei contratti. Si esclude, quindi, che possa incidere su eventuali questioni relative alla disciplina della prescrizione.
  Dal 1o settembre 2014, in coincidenza con l'entrata in vigore del SEC2010, Eurostat ha rivisto le regole di contabilizzazione degli swap ristrutturati, innovando rispetto alla precedente versione del «Manuale su deficit e debito governativi», ai fini della procedura dei disavanzi eccessivi. Poiché in precedenza la casistica era molto più circoscritta o addirittura assente, l'applicazione delle nuove regole non si applica retroattivamente. Attenendosi alla forma giuridica dei contratti, dove effettivamente la ristrutturazione di uno swap consiste nella chiusura del precedente contratto e nell'apertura di uno nuovo, la disciplina tratta gli swap, originati da una ristrutturazione, come se si trattasse di un contratto nato ex-novo in quel momento, praticamente «senza storia». L'unica eccezione, peraltro decisa più di recente, riguarda le novazioni soggettive, purché l'unica modifica intervenuta riguardi esclusivamente la controparte contrattuale, senza modificare nessuna delle altre caratteristiche del contratto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

credito incrociato

strumento finanziario