ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09940

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 700 del 02/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 02/11/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/11/2016
Stato iter:
03/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 03/11/2016
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 03/11/2016
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/11/2016

SVOLTO IL 03/11/2016

CONCLUSO IL 03/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09940
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 2 novembre 2016, seduta n. 700

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la disciplina in merito alle società di comodo e alle società in perdita sistematica ha perso, oggi, la ratio originale che risiedeva nella volontà di evitare intestazioni di beni a società al solo scopo di detrarre l'IVA, trasformandosi in una patrimoniale di fatto;
   questo scappatoia non è più percorribile e la normativa è ormai divenuta una disciplina inutilmente vessatoria, perché, nel tempo, rispetto all'obiettivo che si era prefissata, ha finito per svantaggiare, piuttosto, le società che operavano nei settori più colpiti dalla crisi economica;
   la materia in esame è normata nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato, principalmente, dai decreti legge n. 223 del 2006 e n. 138 del 2011;
   l'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge n. 138 del 2001 ha poi esteso la disciplina di sfavore prevista per le società di comodo anche alle società in perdita sistematica, ossia che dichiarano perdite fiscali in modo strutturale;
   l'articolo 18 del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo n. 175 del 2014) ha elevato da tre a cinque anni il cosiddetto «periodo di osservazione» per l'applicazione della normativa ed ha permesso, grazie a questo allungamento, di evitare a molte società in crisi di rientrare nella normativa penalizzante;
   la normativa, quindi, è stato soltanto diluita senza addivenire ad una soluzione sostanziale del problema;
   l'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 prevede poi una serie di cause di esclusione dalla disciplina e l'Agenzia delle entrate ha inoltre individuato ulteriori cause di disapplicazione che operano distintamente per le diverse fattispecie (provvedimenti n. 23681 del 14 febbraio 2008 per quanto riguarda le società non operative e n. 87956 dell'11 giugno 2012 per le società in perdita sistematica), disorientando enormemente gli operatori e creando una obiettiva difficoltà nell'applicazione della norma;
   nella relazione tecnica del decreto sulle semplificazioni si legge che la perdita di gettito risulta, quindi, largamente inferiore a quella precedentemente stimata e tale circostanza ha portato ad auspicare l'abolizione della disciplina in esame in sede di attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge delega per la riforma fiscale, che ha previsto «la revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo» –:
   se non intenda assumere iniziative per dare seguito all'auspicata abolizione della disciplina della società di comodo e della disciplina delle società in perdita sistemica. (5-09940)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 novembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09940

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante sollecita iniziative volte a riformare, o più precisamente abolire, la disciplina fiscale delle società di comodo e di quelle in perdita sistematica tenuto conto che sarebbe venuta meno la ratio che ne ha giustificato l'introduzione.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, è stata successivamente estesa alle società in perdita sistematica dall'articolo 2, commi 36-decies e 36-duodecies del decreto-legge n. 138 del 2001.
  L'articolo 12 , comma 1, lettera d) della legge n. 23 del 2014 (legge delega di riforma fiscale) ha delegato il Governo ad introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo principi e criteri direttivi che contemplano la «revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo».
  In applicazione della suddetta delega, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 175 del 2014 è stato stabilito di elevare, dagli originari tre a cinque periodi d'imposta, il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
  Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è ora costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al cosiddetto reddito minimo di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
  Conformemente alla menzionata delega è stata dunque effettuata la cennata revisione della disciplina in argomento.
  Ogni valutazione circa l'abolizione della disciplina in questione necessita di opportuni approfondimenti istruttori che tengano conto della persistente rilevanza delle ragioni anti elusive che ne hanno giustificato l'introduzione e degli effetti di minor gettito che la proposta è idonea a determinare.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta patrimoniale

riforma fiscale