ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09938

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 700 del 02/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPEZZONE DANIELE
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 02/11/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/11/2016
Stato iter:
03/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 03/11/2016
Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
 
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 03/11/2016
Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/11/2016

SVOLTO IL 03/11/2016

CONCLUSO IL 03/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09938
presentato da
CAPEZZONE Daniele
testo di
Mercoledì 2 novembre 2016, seduta n. 700

   CAPEZZONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 156 del 2015 ha introdotto, all'articolo 9, numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, attuando l'articolo 10 della legge di delega fiscale che, fra i principi e criteri direttivi, disponeva l'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente;
   il comma 1, lettera gg), del citato articolo 9, ha sostituito l'articolo 69 del decreto legislativo n. 546, disponendo, al nuovo comma 1, l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, pagamento che può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, ove l'ammontare superi 10.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante; il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale la disciplina della garanzia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; il comma 3 prevede che i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio; il comma 4 prevede che il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza è eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione, ovvero dalla presentazione della garanzia, se dovuta, e il comma 5 consente la richiesta di ottemperanza, nei casi di inerzia dell'amministrazione;
   tale previsione è in vigore dal 1o giugno 2016, tuttavia finora il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora emanato il previsto decreto attuativo, vanificando un aspetto importante della riforma del contenzioso tributario;
   con circolare 38/E del 2015, l'Agenzia delle entrate — che ormai ha assunto un costante quanto improprio ruolo nell'emanazione di circolari di interpretazione autentica delle norme — precisava che, in mancanza del provvedimento attuativo, non sono entrate in vigore le nuove previsioni sull'esecutività delle sentenze, rimanendo conseguentemente in vigore la precedente normativa che prevede l'esecutività della sentenza solo dopo il suo passaggio in giudicato;
   nel processo tributario l'Agenzia delle entrate è una della parti, e quindi le sue interpretazioni non hanno alcun valore per il contribuente e, tantomeno, per i giudici;
   la mancata emanazione del decreto lascia quindi ai giudici tributari la decisione se applicare o meno la nuova disciplina, come recenti sentenze hanno evidenziato –:
   quali impedimenti stiano ritardando l'emanazione di un decreto che dovrebbe essere al centro della filosofia del «fisco-amico» tanto decantata dal Governo.
(5-09938)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 novembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09938

 Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156, nella parte in cui si dispone l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.
  L'articolo 69 dispone che il pagamento possa essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia ove l'ammontare superi 10.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante e nel comma 2 viene demandata ad un decreto ministeriale la disciplina della garanzia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Pertanto, l'onorevole chiede quali impedimenti stiano ritardando l'emanazione del cennato decreto attuativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, si fa presente che il provvedimento di natura regolamentare, corredato della relazione illustrativa, dell'analisi di impatto della regolazione (A.I.R.) e dell'analisi tecnico-normativa (A.T.N.), è stato predisposto ed è in corso di trasmissione al Consiglio di Stato, per il parere obbligatorio prescritto dalla legge.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giudice

contribuente