ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09925

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 700 del 02/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: COSCIA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/11/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
SGAMBATO CAMILLA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
CRIMI' FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
BLAŽINA TAMARA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016
BONACCORSI LORENZA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 02/11/2016
Stato iter:
03/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/11/2016
Resoconto CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2016
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 03/11/2016
Resoconto CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/11/2016

SVOLTO IL 03/11/2016

CONCLUSO IL 03/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09925
presentato da
COSCIA Maria
testo di
Mercoledì 2 novembre 2016, seduta n. 700

   COSCIA, CAROCCI, SGAMBATO, COCCIA, ROCCHI, MALPEZZI, CRIMÌ, IORI, BLAZINA, MALISANI, PES, NARDUOLO, DALLAI, RAMPI, D'OTTAVIO, MANZI, GHIZZONI, VENTRICELLI e BONACCORSI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   in Italia è indispensabile acquisire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno mediante l'abilitazione, per la quale vengono indetti appositi corsi di specializzazione come previsto dall'articolo 13 del decreto ministeriale n. 249 del 2010;
   le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado;
   inoltre, al comma 1 del suddetto articolo, viene stabilito che: «in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università»;
   parimenti, anche su posto comune è stabilito che gli insegnanti possano accedere alle procedure di reclutamento solo se in possesso di un titolo abilitativo come sancito dall'articolo 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 secondo cui: «a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali (...) esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento»;
   tuttavia, da notizie di stampa si apprende che molti docenti privi del titolo abilitativo o della specializzazione sul sostegno stiano conseguendo il medesimo all'estero attraverso corsi che non prevedono alcuna prova di ingresso e nessun percorso formativo adeguato. Tale fenomeno diventa macroscopico per quanto riguarda la specializzazione sul sostegno, vista la carenza di insegnanti specializzati;
   tali corsi sono molto costosi, ma consentono in tempi rapidissimi di conseguire un titolo attraverso cui si può essere inseriti in graduatoria una volta tornati in Italia. Infatti, si può facilmente richiedere il riconoscimento del titolo conseguito attraverso una verifica di omologazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione della direttiva 2005/36, recepita con il decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, per cui anche nel nostro Paese è possibile presentare richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito in un Paese membro dell'Unione europea;
   da notizie apparse sugli organi di stampa sembrerebbe che tra il 2012 e il 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato solo per il riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti in Romania circa 500 decreti attuativi; per queste ragioni, molti aspiranti docenti stanno recandosi all'estero ottenendo il riconoscimento di tali abilitazioni o specializzazioni –:
   se sia a conoscenza di questo grave fenomeno e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per impedire che questa pratica gravemente lesiva dei diritti dei ragazzi ad una didattica di qualità possa proseguire. (5-09925)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 novembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09925

  On.le Coscia,
  innanzitutto premetto che il riconoscimento della professione docente avviene in attuazione del principio della libera circolazione delle professioni sulla base della reciproca fiducia tra i Paesi dell'Unione europea. Ciò, tuttavia, non avviene in regime di «riconoscimento automatico» bensì all'interno del «sistema generale» disciplinato dalla Direttiva 2013/55/CE, recepita dal decreto legislativo n. 15 del 2016, che prevede la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti.
  Tutti gli esami del percorso abilitante, nonché il tirocinio, devono essere svolti nel Paese che rilascia il titolo abilitante e nella lingua di quel Paese. Di conseguenza, il riconoscimento può essere richiesto solo per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano (ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo).
  Più in dettaglio, l'eventuale rilascio del provvedimento finale avviene soltanto dopo accurata e attenta analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei presupposti giuridico-amministrativi. Il riconoscimento può essere incondizionato oppure subordinato al superamento di misure compensative qualora vi sia una differenza nella durata o nei contenuti tra la formazione conseguita nel Paese d'origine e la corrispondente formazione italiana.
  Precisato ciò, venendo allo specifico quesito da lei posto, riguardante le abilitazioni all'insegnamento conseguite in Romania, informo che dal 2012 ad oggi sono state oggetto di valutazione o/e riconoscimento 170 istanze presentate da cittadini romeni che hanno svolto tutta la formazione nel loro paese d'origine e 3 istanze presentate da cittadini italiani, che non riguardano il sostegno, i quali hanno svolto la formazione in Romania.
  Pertanto, risulta assolutamente priva di fondamento la notizia relativa a 500 decreti emanati per il riconoscimento di titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti in Romania. Peraltro, secondo gli obblighi di legge, i decreti emessi sono pubblicati sul sito istituzionale.
  Altrettanto infondata è la notizia secondo cui questo Ministero ha stipulato convenzioni tra Università italiane e/o straniere, tanto meno con enti privati che pubblicizzano – ingannevolmente – tali informazioni.
  Al riguardo, colgo l'occasione per specificare che chi fosse interessato a svolgere tale tipo di formazione straniera non può chiedere anticipatamente al Miur garanzie sull'effettiva validità del titolo conseguito all'estero, piuttosto deve rivolgersi al Ministero dell'istruzione del Paese presso il quale ha o intende conseguire il titolo, che deve invero essere abilitante nel Paese straniero. Soltanto dopo è possibile inoltrare la richiesta di riconoscimento al Miur.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riconoscimento dei diplomi

licenza edilizia

applicazione del diritto comunitario