ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09899

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 700 del 02/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09899
presentato da
BRAGA Chiara
testo di
Mercoledì 2 novembre 2016, seduta n. 700

   BRAGA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», prevede che, all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sia aggiunto il seguente periodo: «L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini»;
   l'Ispra, è stato chiamato dunque a stabilire i criteri tecnici da applicare per consentire ai rifiuti di essere ammessi in discarica senza il necessario trattamento preliminare previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003. Infatti, l'articolo 7, comma 1, stabilisce che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. «Tale disposizione non si applica:
    a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
    b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente»;
   risulta che l'Ispra, con la collaborazione di diverse agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ha predisposto i suddetti criteri ed inviato la documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   i criteri tecnici per consentire ai rifiuti di essere ammessi in discarica senza il necessario trattamento preliminare sono di particolare interesse per gli operatori del settore e che tali criteri possono contribuire in maniera effettiva alla applicazione omogenea della normativa sullo smaltimento in discarica sul territorio nazionale –:
   se il Ministro interrogato possa fornire informazioni in merito;
   se il Ministro ritenga opportuno rendere pubblica la linea guida predisposta dall'Ispra e con quali modalità. (5-09899)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

protezione dell'ambiente

agenzia regionale