ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09898

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 699 del 26/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: DA VILLA MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 26/10/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/10/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 26/10/2016
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 26/10/2016
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 26/10/2016
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 26/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/10/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/11/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09898
presentato da
DA VILLA Marco
testo di
Mercoledì 26 ottobre 2016, seduta n. 699

   DA VILLA, PESCO, VILLAROSA, ALBERTI, RUOCCO, VALLASCAS e CRIPPA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, adottato in attuazione dell'articolo 114, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è in vigore e si applica a decorrere dal 9 dicembre 2015, per gli articoli 3, 4, 6 e 12; dal 9 giugno 2016 per gli articoli 7, 8, 9 e 10; dall'8 giugno 2015, per tutti gli altri articoli;
   l'articolo 288 del TFUE stabilisce che «il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri». La Corte di giustizia precisa, nella sentenza Politi del 14 dicembre 1971, che si tratta di un'efficacia diretta piena: verticale, cioè invocabile verso ciascuno Stato membro, e orizzontale, ossia invocabile nei rapporti tra privati nell'ambito dell'intera Unione;
   secondo la dottrina e la concorde giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea, i regolamenti, in quanto direttamente applicabili negli ordinamenti interni di ciascuno Stato membro della Unione europea, producono i loro effetti senza bisogno di un intervento formale di adattamento o di recezione, obbligando alla loro applicazione i giudici e tutti gli organi della amministrazione statale; il giudice nazionale deve applicare integralmente il diritto comunitario e dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando la eventuale norma interna, sia anteriore che successiva, confliggente con quella europea;
   l'articolo 1, comma 900, della legge di stabilità 2016 ha previsto che, per promuovere i pagamenti basati su carte di debito e credito, in particolare quelli di importo contenuto, nonché assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2015/751, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto emanare un decreto ministeriale entro il 1o febbraio 2016;
   la legge di delegazione europea 2015 (n. 170 del 12 agosto 2016), all'articolo 11, delega il Governo a adottare, entro il 16 settembre 2017, un «decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento» (UE) 2015/751, senza abrogare, nemmeno parzialmente, la disposizione sopra citata;
   la coesistenza della immediata efficacia delle parti del regolamento (UE) n. 2015/751 direttamente applicabili con la indeterminatezza degli strumenti demandati alla opzione nazionale di ogni Stato membro, non solo crea una situazione ambigua di svantaggio competitivo per il sistema nazionale dei pagamenti al dettaglio e più in generale per tutti gli utenti dei servizi di pagamento con carte, ma minaccia di ingenerare un contenzioso ampio e di incerta e faticosa definizione –:
   se, e con quali motivazioni, il Governo ritenga superati, in tutto o in parte, gli adempimenti posti a suo carico dal mai abrogato articolo 1, comma 900, della legge di stabilità 2016, ovvero in quali tempi ritenga altrimenti di procedere all'adozione del decreto ministeriale de quo, che eserciti quanto meno le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/751, lasciando eventualmente al successivo decreto legislativo la definizione della restante disciplina –:
   come il Governo intenda evitare, nella prospettiva che passino oltre quindici mesi tra la piena decorrenza del regolamento (UE) n. 2015/751 e l'adozione dei provvedimenti di adeguamento del quadro normativo nazionale, un danno per la competitività del sistema nazionale dei pagamenti, nonché per la certezza giuridica di consumatori, esercenti e imprese, e infine per l'interesse dell'amministrazione, non solo giudiziaria, a evitare negligenze e contenziosi;
   se non ritenga conseguentemente di anticipare il più possibile l'approvazione del decreto legislativo di cui alla legge di delegazione europea 2015. (5-09898)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

Corte di giustizia CE

applicabilita' diretta