ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09883

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 699 del 26/10/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/14556
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CULOTTA MAGDA PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
CURRO' TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
BARBANTI SEBASTIANO PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
RAGOSTA MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
MOSCATT ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
CAPODICASA ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 26/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 26/10/2016
Stato iter:
07/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/12/2016
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 07/12/2016
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/10/2016

DISCUSSIONE IL 07/12/2016

SVOLTO IL 07/12/2016

CONCLUSO IL 07/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09883
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Mercoledì 26 ottobre 2016, seduta n. 699

   RIBAUDO, CULOTTA, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, CURRÒ, BARBANTI, ZOGGIA, RAGOSTA, FRAGOMELI, ALBANELLA, RAMPI, IACONO, BERRETTA, MOSCATT, CAPODICASA e GNECCHI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto il superamento dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e la relativa trasformazione per tutte quelle tipologie di lavori che di fatto configurano un rapporto di lavoro subordinato entro il 31 dicembre 2015;
   con la circolare n. 3 del 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stati definiti criteri e tempi di trasformazione nel settore privato. Per quanto riguarda il pubblico, per la stessa identica materia nessuna decisione o percorso viene deciso. L'unica cosa certa comunque è che a partire dal 1o gennaio 2017 le pubbliche amministrazioni non potranno più stipulare o mantenere questa tipologia di contratti che di fatto nascondono il rapporto di lavoro subordinato;
   il comma 227 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità) ha previsto la possibilità di trasformare detti contratti di collaborazione in contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, senza maggiori oneri per la pubblica amministrazione e previa verifica di idoneità, ciò nelle more dell'emanazione dei decreti di riordino previsti dalla riforma sulla pubblica amministrazione;
   alcuni enti pubblici (regioni, enti locali e sanità) hanno avviato processi di trasformazione e quindi di stabilizzazione attraverso accordi sindacali di comparto;
   anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel settore della ricerca, sta procedendo alla trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata a progetto, instaurati con personale del mondo della ricerca scientifica; nulla si muove invece per quanto riguarda i 900 collaboratori amministrativi con contratto co.co.co. che lavorano nelle segreterie didattiche, il cui rapporto di lavoro, come più volte ricordato, non lascia alcun dubbio sulla natura «subordinata» come meglio contemplato nella circolare 3/2016 citata;
   si ricorda che questi 900 lavoratori hanno dei posti accantonati, ai sensi della legge n. 124 del 1999 nella misura del 50 per cento dei posti resisi vacanti in organico di diritto, quindi attualmente coprono e svolgono mansioni su posti di pianta organica;
   è ormai prossima la scadenza del 31 dicembre 2016 e pertanto il Governo dovrà assumere delle decisioni sul futuro di detto personale;
   l'amministrazione pubblica (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per ogni inadempienza nell'applicazione delle suddette norme potrebbe paradossalmente essere sanzionata pesantemente, stante il numero di azioni legali intrapresi da parte di molti dei suddetti lavoratori, il cui contenzioso attualmente è in fase di decisione presso i giudici del lavoro di diversi tribunali d'Italia –:
   se e quali iniziative intenda assumere il Governo relativamente ai 900 contratti di collaborazione in essere;
   se non ritenga opportuno al fine di evitare di soccombere nei giudizi (in corso di definizione) di assumere iniziative per procedere da subito alla trasformazione di detti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in contratti di lavoro dipendente, avviando il processo di stabilizzazione nei posti all'uopo accantonati, anche previa verifica di idoneità. (5-09883)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 dicembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09883

  L'interrogazione in discussione riguarda la situazione di circa 900 unità di personale in servizio presso le segreterie delle istituzioni scolastiche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), per i quali è prevista la scadenza entro il 31 dicembre 2016 a norma del decreto legislativo n. 81 del 2015. Gli On.li interroganti chiedono l'adozione di iniziative finalizzate a stabilizzare i suddetti lavoratori con la trasformazione dei contratti in essere in contratti di lavoro dipendente.
  Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo ha applicato la disciplina del rapporto di lavoro a tempo subordinato anche ai rapporti di collaborazione come quelli in argomento, ed il successivo comma 4 ha previsto che tale norma non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle stesse, stabilendo comunque che dalla data del 1o gennaio 2017 le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione.
  In particolare, con riferimento alla tipologia di personale che svolge la propria attività presso le segreterie delle istituzioni scolastiche corre l'obbligo segnalare che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, il divieto di stipula di nuovi contratti decorre dal 1o settembre 2017, atteso che i contratti in essere sono stati stipulati dalle istituzioni scolastiche sino al termine dell'anno scolastico (31 agosto 2017) per effetto di quanto previsto dal comma 11, dell'articolo 1, della legge n. 10 del 2015 che dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche entro il mese di settembre per l'intero anno scolastico.
  Più in generale, si sottolinea che negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure normative tese a valorizzare l'esperienza professionale dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell'accesso al pubblico impiego.
  Oltre all'articolo 1, comma 227 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), richiamato anche dagli On.li interroganti, per il quale gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, si ricordano le seguenti.
  L'articolo 1, comma 543, della medesima legge di stabilità n. 208 del 2015 ha previsto la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di indire, entro il 31 dicembre 2016, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, nell'ambito delle quali possono essere riservati fino al 50 per cento dei posti in favore dei candidati che hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, prestato negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione continuata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.
  Ancora, il comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – introdotto dall'articolo 1, comma 401, della legge n. 428 del 2012 – prevede che le amministrazioni pubbliche possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzate a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata anche dai soggetti che svolto almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.
  Posto ciò, in merito al quesito rappresentato dagli On.li interroganti si evidenzia che, sulla base della normativa vigente, è già possibile valorizzare l'esperienza professionale dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell'accesso al pubblico impiego, nel caso di specie attribuendo apposito punteggio nell'ambito delle future procedure di reclutamento per titoli ed esami del personale ATA.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro