ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09855

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 696 del 21/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: BUSTO MIRKO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 21/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09855
presentato da
BUSTO Mirko
testo di
Venerdì 21 ottobre 2016, seduta n. 696

   BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la regione Veneto ha rilasciato parere favorevole V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) – A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) con deliberazione della giunta regionale n. 917 del 20 luglio 2015 al progetto per la produzione di bio-BDO ad Adria (Rovigo) proposto dalla società Mater-Biotech s.p.a.;
   il progetto, seppur innovativo dal punto di vista del prodotto, ha previsto la costruzione di una centrale di cogenerazione turbogas a metano da 7,52 Mwe e una centrale a biomasse di 599 kWe;
   la Pianura padana e in particolare la zona in questione mostrano un forte inquinamento dell'aria con eccessi per il limite annuo dei giorni di superamento del parametro PM10; ciò determina effetti gravissimi sulla salute umana: si stima, infatti, 30.000 morti in più all'anno a fronte della relazione lineare tra valori del parametro ed effetti negativi sulla salute riscontrata dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità;
   lo studio di ricaduta, a quanto risulta agli interroganti, ha preso in esame solo le emissioni di alcuni dei camini dell'impianto, escludendo quello con flusso più consistente EC9 che, anche se derivante da caldaia a metano, comporta l'emissione di una quota, seppur limitata, di PM10 come accertato in bibliografia;
   nonostante ciò lo studio di ricaduta accerta un contributo aggiuntivo del 6,6 per cento del SQA giornaliero per le polveri sottili, parametro che a giudizio degli interroganti non rispetta gli standard ambientali per l'area in esame;
   nella decisione di compatibilità ambientale non risultano interventi di compensazione per le emissioni;
   la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia per il mancato rispetto dei limiti di qualità dell'aria;
   l'azienda ha chiesto di non divulgare al pubblico molti documenti tra cui l'intero studio di impatto ambientale (SIA), quello di impatto viabilistico, il quadro energetico, gli schemi a blocchi, il piano di monitoraggio e controllo, l'analisi energetica dell'impiantistica;
   l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2015 prevede che il proponente, possa chiedere in maniera motivata di non rendere pubblica parte della documentazione relativa allo studio di impatto ambientale; l'autorità competente deve accogliere o respingere in maniera motivata la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni, così come stabilito dalla convenzione di Aarhus;
   la regione Veneto ha accettato, secondo gli interroganti pedissequamente, le richieste dell'azienda, non rendendo tale documentazione accessibile al pubblico;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è il referente per il segretariato della convenzione di Aarhus;
   oltre alle attività di monitoraggio proposte direttamente dall'azienda (che non è dato conoscere) sarebbero altresì previste una serie di prescrizioni per il monitoraggio imposte dagli enti, comprese quelle relative al corretto contenimento dei batteri geneticamente modificati impiegati; i risultati di tali monitoraggi devono essere pubblicati sui siti web istituzionali sulla base dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; ad oggi non sono rintracciabili;
   l'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, prevede un intervento del Ministero in caso di inadempienza da parte delle regioni;
   in presenza di superamenti dei limiti di legge che abbiano conseguenze sulla salute umana, sarebbero opportuni interventi che vadano nella direzione del risanamento, assicurando la riduzione delle emissioni e, nel caso, la compensazione delle stesse a scala locale –:
   se non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, per assicurare piena pubblicità ai dati di monitoraggio dei progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale, evitando così il ripetersi di situazioni come quella esposta in premessa.
   (5-09855)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ricerca medica

impatto ambientale

studio d'impatto