ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09834

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 696 del 21/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 20/10/2016
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 20/10/2016
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 20/10/2016
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/10/2016
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 20/10/2016
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 20/10/2016
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 20/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 20/10/2016
Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/02/2017
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 23/02/2017
Resoconto MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/10/2016

DISCUSSIONE IL 23/02/2017

SVOLTO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09834
presentato da
MARZANA Maria
testo di
Venerdì 21 ottobre 2016, seduta n. 696

   MARZANA, VACCA, LUIGI GALLO, D'UVA, CHIMIENTI, SIMONE VALENTE, BRESCIA e DI BENEDETTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   le scuole dell'infanzia a titolarità pubblica non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno; l'offerta scolastica è in parte colmata dalle scuole dell'infanzia paritarie dove presta servizio un numero consistente di docenti che però, ai fini della ricostruzione di carriera, vedono puntualmente leso il riconoscimento integrale del servizio prestato presso le suddette scuole paritarie;
   per la ricostruzione di carriera, ancora oggi, viene applicato l'articolo 485 del testo unico delle leggi sulla scuola, approvato con il decreto legislativo 6 aprile 1994, n. 297, il quale dispone che debba essere riconosciuto il servizio del docente non di ruolo, prestato nelle scuole non soltanto statali, ma anche non statali pareggiate. Lo stesso riconoscimento è previsto per il servizio che sia stato prestato nelle scuole non statali parificate;
   il predetto testo che corrisponde e sostanzialmente alle proposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito dalla legge n. 576 del 26 luglio 1970, all'articolo 485 recita: «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici (...). Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, (...) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero (...)»;
   la tipologia delle scuole pareggiate era contemplata dall'articolo 356 del predetto decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il quale assegnava tale denominazione alle scuole secondarie non statali, funzionanti da almeno un anno, che fossero gestite da enti pubblici o ecclesiastici. Il pareggiamento comportava, peraltro, che i docenti dovessero essere assunti mediante concorso pubblico e che godessero di un trattamento economico iniziale pari a quello degli insegnanti delle corrispondenti scuole statali;
   mentre la definizione di scuole parificate è contenuta nell'articolo 344 del sopra citato testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di ogni ordine e grado e il servizio in esse prestato poteva essere riconosciuto in carriera;
   orbene, l'anomalia deriva dal fatto che l'articolo 385 del testo unico delle leggi sulla scuola del 1994 non include le odierne scuole, paritarie fra le scuole non statali, il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera. Ciò è dovuto esclusivamente al fatto che il predetto testo unico è stato pubblicato ben prima della data in cui in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge (legge n. 62 del 10 marzo 2000) che ha riformato l'intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sostituendo alle allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) l'unica categoria di scuola paritaria;
   nello specifico, la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e, all'istruzione», all'articolo 1 recita: «(...) il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali»;
   è bene precisare che il servizio svolto nelle scuole paritarie destinatarie della parità in virtù della legge n. 62 del 10 marzo 2000, così come anche chiarito dalla circolare prot. 69064 del 4 agosto 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze è valido ai fini della ricostruzione di carriera –:
   quali iniziative normative il Ministro interrogato intenda mettere in atto affinché il servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole dell'infanzia paritarie sia riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera e della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi dell'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
   (5-09834)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09834

  L'On.le interrogante evidenzia la questione relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie dell'infanzia ai fini della ricostruzione di carriera e della determinazione dell'anzianità di servizio.
  Corre l'obbligo precisare preliminarmente che il riconoscimento del servizio reso riguarda diversi ambiti di applicazione.
  Il servizio svolto nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado è, ad esempio, riconosciuto pienamente ai fini dell'inserimento nelle graduatorie o ai fini di alcune delle procedure concorsuali.
  Diversamente, ai fini delle operazioni di mobilità, viene riconosciuto unicamente il servizio svolto sino all'anno 2008 nelle scuole primarie parificate e, dal 2001, nelle scuole primarie paritarie, mentre viene riconosciuto il servizio svolto nelle scuole dell'infanzia gestite da enti locali. Questo in forza di una intesa pattizia quale quella del relativo Contratto Nazionale Integrativo.
  Pertanto, l'applicazione delle disposizioni normative citate deve essere declinata a seconda delle procedure amministrative che chiamano in causa la valutazione del servizio, nella considerazione che nell'ambito delle medesime detta valutazione è la stessa per tutti i partecipanti e non crea quindi discriminazioni tra soggetti che si trovano nelle stesse condizioni.
  Per quanto riguarda la valutazione specifica dei servizi resi nelle scuole non statali in sede di ricostruzione della carriera finalizzata all'inquadramento del docente di ruolo nelle diverse classi stipendiali o alla determinazione del trattamento di quiescenza per chi opta per la ricongiunzione del medesimo nel comparto pubblico, sono da considerarsi validi i servizi per i quali il datore di lavoro ha versato i contributi agli enti previdenziali competenti per i dipendenti pubblici. Questo in forza della diversità dei contributi versati rispetto ad altre posizioni previdenziali.
  Pertanto non vi è necessità di intervento da parte di questo Ministero in materia, quanto semmai di una equiparazione, ovviamente a beneficio del lavoratore, tra i diversi versamenti contributivi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istruzione privata

istruzione

prestazione di servizi