ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09826

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 695 del 19/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2016
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2016
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2016
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2016
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/10/2016
Stato iter:
20/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 20/10/2016
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/10/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/10/2016
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/10/2016

SVOLTO IL 20/10/2016

CONCLUSO IL 20/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09826
presentato da
ALBERTI Ferdinando
testo di
Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

   ALBERTI, VILLAROSA, PESCO, PISANO, RUOCCO e FICO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   per le spese per lavori, di ristrutturazione edilizia è ammessa una detrazione d'imposta Irpef pari al 50 per cento;
   la detrazione è, invece, pari al 65 per cento delle spese effettuate per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità;
   il riconoscimento delle detrazioni ed il relativo importo vengono prorogati e stabilizzati annualmente durante il ciclo di bilancio;
   con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 sia la detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie;
   la detrazione spetta nella misura in cui trova capienza nell'imposta dovuta: ne consegue che, in assenza di imposta o in caso di incapienza, la parte in eccesso della quota imputabile all'esercizio è persa, non spettando alcun diritto di rimborso;
   al riguardo, si evidenzia altresì che non è ammessa la ripartizione delle spese di recupero edilizio tra i coniugi o familiari conviventi capienti, in quanto la possibilità di trasferire a terzi le quote residue per sopraggiunta incapienza non è prevista dalla vigente normativa –:
   quale sia l'ammontare complessivo delle detrazioni fiscali erogate per ristrutturazioni edilizie (pari al 50 per cento) ed efficientamento energetico (pari al 65 per cento) con riferimento ai periodi d'imposta 2006 e seguenti, evidenziando in particolare il numero dei soggetti beneficiari e l'ammontare delle detrazioni fruite, nonché il numero dei soggetti incapienti e l'ammontare delle detrazioni non erogate in conseguenza della condizione di incapienza. (5-09826)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09826

  Con riferimento ai dati richiesti con il question time in esame, si forniscono gli allegati file excel, trasmessi dal Dipartimento delle Finanze, in ognuno dei quali sono indicate le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica per ciascuno degli anni d'imposta dal 2006 al 2014. Nell'anno 2006, rileva il Dipartimento, era vigente la sola detrazione per ristrutturazioni edilizie.
  Il dato sul numero dei soggetti incapienti non è possibile fornirlo in quanto le agevolazioni in esame vengono fruite come detrazioni dall'imposta lorda IRPEF contestualmente alla fruizione delle altre detrazioni spettanti (detrazione per lavoro, detrazioni per carichi familiari, le numerose detrazioni per oneri sostenuti, crediti d'imposta, ecc.). Pertanto l'incapienza potrebbe essere riferibile a qualunque delle detrazioni o crediti fruiti a secondo dell'ordine che si vuole dare alle stesse detrazioni o crediti. Ad esempio, un contribuente che abbia un'Irpef lorda di 5.000 e un ammontare di detrazioni di 6.000, composte da 5 detrazioni di 1.200 ciascuna, sarebbe incapiente per 1.000 attribuibile a qualunque delle 5 che venga considerata come ultima detrazione.
  Considerato che non esiste un ordine di spettanza delle detrazioni, in particolar modo per le detrazioni per oneri, in quanto quelle per lavoro e per carichi familiari sono parte integrante della struttura del tributo, attribuire le detrazioni in questione come ultima detrazione spettante e quindi determinante per l'incapienza sarebbe del tutto improprio.

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Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

rimborso