ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09820

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 695 del 19/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 19/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI LELLO MARCO MISTO-MOVIMENTO PPA-MODERATI 19/10/2016
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/10/2016
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/10/2016
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/10/2016
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/10/2016
Stato iter:
20/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/10/2016
Resoconto TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/10/2016
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 20/10/2016
Resoconto TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/10/2016

SVOLTO IL 20/10/2016

CONCLUSO IL 20/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09820
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

   TURCO, DI LELLO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS e SEGONI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il tribunale di Arezzo ha nominato come curatore fallimentare della società Open Plan Holding di Bibbiena, Giovanni Grazzini, ex consigliere di amministrazione di Banca Etruria, sanzionato dalla Banca d'Italia per la sua condotta come componente del consiglio d'amministrazione dell'istituto aretino, assieme all'allora vice presidente Pier Luigi Boschi;
   quella di Grazzini è una nomina che lascia perplessi sia perché il suo nome è presente nei fascicoli relativi all'inchiesta svolta dalla procura di Arezzo sul crack di Banca Etruria, sia perché ha subito una sanzione da Bankitalia di 52 mila euro;
   è piuttosto singolare che l'ex consigliere di una banca fallita sia stato incaricato di curare il fallimento di un'azienda fallita –:
   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative normative per precludere a coloro che si trovino in condizioni analoghe a quelle descritte in premessa la possibilità di esercitare l'incarico di curatore fallimentare, in modo da evitare che possano ripetersi casi come quello sopra riportato. (5-09820)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-09820

  Rispondo all'interrogante riferendo innanzitutto elementi di informazione acquisiti presso il Tribunale di Arezzo in merito alla procedura fallimentare aperta nei confronti della Open Plan Holding s.r.l., con sentenza depositata il 10 ottobre 2016, a seguito della risoluzione, contestualmente dichiarata, del concordato preventivo presentato dalla medesima società in data 21 settembre 2012.
  Con nota trasmessa in data odierna, il Presidente del Tribunale ha rappresentato che, con la sentenza in precedenza indicata, sono stati nominati curatori fallimentari il dott. Giovanni Grazzini, la dott.ssa Roberta Ricci ed il dott. Giovanni Batacchi, rispettivamente già nominati liquidatore giudiziale e commissari giudiziali nella procedura di concordato preventivo.
  La nomina dei curatori è stata unicamente determinata, secondo l'Ufficio giudiziario in parola, dalla necessità di non disperdere il patrimonio di conoscenze già acquisito dai medesimi nella fase concordataria e di pervenire celermente, in sede fallimentare, al completamento dell'attività di liquidazione, nonché secondo una prassi giudiziaria consolidata.
  Il Presidente ha, inoltre, rappresentato che il dott. Grazzini, nell'accettare la carica di curatore, non ha segnalato alcun profilo di incompatibilità a ricoprire l'ufficio, né dalla procedura concorsuale si evincevano elementi di criticità sul suo operato di liquidatore. Né alcuna segnalazione era pervenuta al Tribunale da parte delle competenti autorità riguardo ad eventuali pendenze penali o provvedimenti sanzionatori a carico del predetto, in relazione al ruolo di componente del consiglio di amministrazione ricoperto presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.
  Venendo ai profili normativi sui cui verte il quesito dell'interrogante, rappresento che l'articolo 28 della legge fallimentare prevede un elenco tassativo delle cause di incapacità speciali a rivestire l'incarico di curatore, che è stato reso più rigoroso con il decreto-legge n. 83 del 2015, prevedendo che l'incapacità speciale alla nomina riguarda anche colui che ha concorso al dissesto dell'impresa, indipendentemente dal tempo trascorso dal momento in cui le condotte di concorso sono state poste in essere.
  Con riferimento al medesimo decreto-legge, evidenzio, peraltro, che lo stesso conteneva una causa di incompatibilità alla nomina a curatore fallimentare del professionista già nominato, in relazione alla medesima impresa, commissario giudiziale in sede di concordato preventivo, nel caso di successione tra procedure concorsuali.
  La disposizione è stata soppressa, in fase di conversione del decreto-legge, dalla Commissione giustizia della Camera in sede referente, la quale ha ritenuto più efficace la regola attualmente vigente che rimette al giudice il compito di valutare se sia più conveniente non disperdere il know-how dallo stesso acquisito in sede concordataria.
  Infine, si rappresenta che nel disegno di legge C. 3671-bis, recante la «Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», si prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera n), il criterio direttivo relativo all'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza richiesti per l'iscrizione.
  In sede di esercizio di tale delega, verrà pertanto operata ogni più attenta valutazione in merito all'opportunità di introdurre cause ostative alla nomina a curatore fallimentare ulteriori rispetto a quelle previste dalla disciplina attualmente vigente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fallimento

inchiesta giudiziaria

holding