ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09815

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 695 del 19/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: BERRETTA GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 19/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09815
presentato da
BERRETTA Giuseppe
testo di
Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

   BERRETTA e ZAPPULLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nonostante diverse sollecitazioni e anche atti di sindacato ispettivo in riferimento alla questione dei rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 di cui all'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 permangono le difficoltà relative alla erogazione dei suddetti rimborsi;
   in ordine allo stato di erogazione dei rimborsi in argomento l'Agenzia delle entrate rendeva noto che alla data del 5 febbraio 2016, risultavano acquisite dal sistema informativo dell'Agenzia n. 190.712 istanze di rimborso;
   il competente sottosegretario all'economia e alle finanze aveva opportunamente avviato un percorso di collaborazione istituzionale tra le amministrazioni interessate tra cui appunto il Ministero, e l'Agenzia delle entrate, convenendo sulla non necessità del decreto di assegnazione dei fondi, atteso che le risorse stanziate risultavano già assegnate sul pertinente capitolo di spesa del bilancio dello Stato ed assegnate al centro di responsabilità del dipartimento delle finanze;
   questa decisione faceva sì che le disposizioni contenute al comma 665 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 risultassero essere immediatamente operative e che la effettuazione dei rimborsi non fosse assolutamente subordinata ad una eventuale adozione di un decreto;
   si doveva quindi, semplicemente procedere ad ultimare l'inserimento di tutte le domande pervenute nonché, all'esito di tutti i controlli formali necessari, avviare attraverso le competenti direzioni provinciali l'erogazione dei rimborsi per gli aventi diritto;
   nonostante le rassicurazioni rispetto a quanto riportato in premessa, purtroppo sono continuati i contenziosi anche giudiziari tant’è che risultano essere poco più di un migliaio le domande esaminate, determinando una situazione assolutamente insostenibile sui territori;
   in risposta all'interrogazione n. 5-06331, a firma Ribaudo e Berretta, il Ministero dell'economia e delle finanze affermava la non rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori;
   in merito al profilo della rimborsabilità delle imposte ai lavoratori dipendenti, va rilevato che la Corte di cassazione ha affrontato il tema, giungendo a chiare ed inequivoche conclusioni. In particolare con la sentenza n. 15032 del 2009 delle Sezioni unite, si è stabilito che: «(...) le liti tra sostituito e sostituito hanno ad oggetto la legittimità della rivalsa del sostituto nei confronti del sostituito ed entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto possono richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, impugnando poi dinanzi al giudice tributario l'eventuale rifiuto (...)» (al proposito si confronti anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 16105 del 2015);
   di conseguenza, la Corte di Cassazione (da ultimo con ordinanze nn. 14406 e 14407 del 14.7.2016), proprio con riferimento a controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso da parte di lavoratori dipendenti colpiti dal sisma del 1990, ha affermato che «...la circostanza che la somma oggetto della richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta non rileva ai fini della spettanza del beneficio...»;
   nonostante tale consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Agenzia delle entrate non solo non ha proceduto a rimborsare le domande, ma in caso di soccombenza ha pure impugnato le sentenze che riconoscevano i rimborsi e stanno giungendo numerose ordinanze della Cassazione che condannano l'Agenzia delle entrate, riconoscendo il diritto dei contribuenti e la infondatezza del ricorso dell'Agenzia;
   anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di procedere speditamente all'esame delle suddette richieste di rimborso e se, in considerazione delle difficoltà registrate, non intenda promuovere un ulteriore intervento, sul piano amministrativo o normativo, con l'obiettivo di chiudere definitivamente, a distanza di anni, la questione dei rimborsi ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990. (5-09815)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

salariato

sisma