ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09811

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 695 del 19/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: PES CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 19/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/10/2016

SOLLECITO IL 26/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09811
presentato da
PES Caterina
testo di
Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

   PES. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che:
   presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, è istituito un fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e dell'articolo 6 della Costituzione, ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, regolamento di attuazione della legge n. 482 del 1999;
   in Sardegna e nel resto d'Italia, gli enti locali hanno attivato interventi di tutela attraverso sportelli linguistici, corsi di formazione per il personale, utilizzazione di traduttori e/o interpreti, realizzazione di progetti in materia di toponomastica, iniziative culturali, con una delle seguenti modalità:
    a) procedura selettiva pubblica, articolo n. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'assunzione degli operatori di sportello con contratto di lavoro a tempo determinato;
    b) «esternalizzazione», acquisendo il servizio attraverso ricorso a convenzioni-quadro (decreto legislativo n. 163 del 2006);
   in Sardegna le modalità attivate sono: le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ai sensi della legge regionale n. 5 del 2007, della direttiva 2004/18/CE e delle disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto; una delle procedure di individuazione degli operatori economici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE; la stipula di convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o associazioni senza scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;
   il dipartimento per gli affari regionali, ai quesiti dei comuni di Gonnosnò e Masullas sulla disciplina vincolistica in materia di assunzioni a termine del personale destinato agli sportelli linguistici, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze (I.G.O.P.), con nota DAR 8023, 6 maggio 2016, ha comunicato che «si ritiene che gli enti locali in indirizzo, ove soggetti alla disciplina vincolistica in materia di spesa di personale imposta dal patto di stabilità, in alternativa alle assunzioni a tempo determinato di cui trattasi, possano stipulare specifiche convenzioni con “istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni”, come disposto dall'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345» e che «resta confermato l'orientamento di questo Dipartimento in merito all'esclusione dei costi relativi ad IVA e ad utile di impresa dalle voci finanziabili, ed al conseguente divieto di affidare il servizio relativo allo sportello linguistico mediante appalto pubblico a favore di soggetti diversi da quelli individuati dal precitato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001»;
   secondo l'interrogante, l'orientamento del dipartimento affari regionali si porrebbe in contrasto con la vigente disciplina statale ed europea in materia di contratti pubblici relativi a lavori e sarebbe lesivo dei princìpi di libera concorrenza e non discriminazione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016; poiché teso a escludere i costi relativi all'I.V.A. dalle voci di spesa finanziabili, potrebbe essere anche in contrasto con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non rientrando il servizio relativo allo sportello linguistico tra le operazioni esenti dall'imposta (articolo 10);
   l'orientamento ha comportato incertezza circa le modalità di avvio del servizio di sportello linguistico e una situazione di stallo che ha interrotto un indispensabile servizio e rischia di pregiudicare – per via della durata minima di 8 mesi prevista dai progetti – l'effettiva spendibilità in tempi utili dei finanziamenti statali e, per quanto riguarda la regione autonoma della Sardegna, anche di quelli regionali integrativi, la cui spesa è collegata ai primi –:
   se si intenda valutare l'opportunità di rivedere gli orientamenti espressi dal dipartimento affari regionali, autonomie e sport e assumere iniziative per divulgare un «vademecum» che preveda alternativamente la possibilità di ricorrere a; a) procedura selettiva pubblica, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) procedure di individuazione degli operatori economici, disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o stipula di una convenzione con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o associazioni senza scopo di lucro. (5-09811)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro temporaneo

societa' senza fini di lucro

applicazione del diritto comunitario