ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09809

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 695 del 19/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: VALIANTE SIMONE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/10/2016

SOLLECITO IL 25/10/2016

SOLLECITO IL 02/02/2017

SOLLECITO IL 11/05/2017

SOLLECITO IL 13/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09809
presentato da
VALIANTE Simone
testo di
Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

   VALIANTE. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
    la riforma delle professioni sanitarie connotata da una pluralità di interventi normativi (decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, legge 26 febbraio 1999, n. 42, legge 10 agosto 2000, n. 251, e legge 1o febbraio 2006, n. 43) non e stata ancora completata nella parte che prevede l'evoluzione degli attuali collegi in ordini e l'istituzione di albi e di ordini per le diciassette professioni che ne sono ora sprovviste, tra le quali quella dei fisioterapisti;
   la delega per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 43 del 2006 non è stata attuata nella precedente legislatura;
   con la legge n. 43 del 2006 il diploma di terapista della riabilitazione è stato trasformato in laurea;
   nel settore professionale della sanità la maggioranza degli addetti (oltre 800.000) appartiene a nove professioni sanitarie regolamentate con albi, ordini e collegi (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), mentre una minoranza, circa 140.000 operatori, appartenente a diciassette professioni sanitarie, regolamentate e disciplinate nell'esercizio professionale, è priva di albo e di ordine professionale come ad esempio i fisioterapisti;
   in assenza di un apposito albo di appartenenza, questa parte di professionisti continua a non avere gli stessi doveri e diritti di tutti gli altri nell'ambito delle professioni sanitarie;
   per tale ragione appare certamente improcrastinabile una disciplina che non preveda l'istituzione di nuovi ordini professionali, bensì di albi per le professioni sanitarie tecniche, tra le quali quella dei fisioterapisti –:
   quali elementi si intendano fornire sui fatti descritti in premessa, quali iniziative per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda assumere per qualificare l'esercizio delle professioni di cui in premessa, e infine, se non si ritenga di assumere le iniziative normative necessarie per l'introduzione dell'albo dei fisioterapisti. (5-09809)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

professioni tecniche

settore economico