ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09768

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 692 del 14/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 13/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 13/10/2016
Stato iter:
20/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/10/2016
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 20/10/2016
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/10/2016

DISCUSSIONE IL 20/10/2016

SVOLTO IL 20/10/2016

CONCLUSO IL 20/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09768
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692

   SIMONETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 sono entrati in vigore i correttivi al cosiddetto jobs act, tra i quali anche quelli relativi alle nuove modalità per l'utilizzo dei voucher;
   in particolare, i nuovi obblighi prevedono che gli utilizzatori dei buoni lavoro, fatta eccezione per imprese agricole, lavoro domestico, attività non commerciali ed enti pubblici, debbano inviare almeno 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica all'Ispettorato nazionale del lavoro;
   in attesa dell'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individua le modalità applicative della disposizione, gli utilizzatori dovranno muoversi in una situazione di incertezza, pur rischiando, comunque, di incorrere nella sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro;
   stando alle indicazioni contenute nella relazione di accompagnamento al citato decreto legislativo, la strada suggerita – nelle more – è di seguire le stesse modalità applicative del lavoro intermittente (quindi sms al numero 3399942256 o email all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it);
   in alternativa, il committente potrebbe continuare ad utilizzare la procedura vigente prima della riforma, ovvero l'invio di una comunicazione telematica tramite un'apposita sezione sul sito Inps –:
   entro quali tempi il Ministro interrogato intenda adottare il decreto relativo alle modalità applicative e se non ritenga opportuno assumere iniziative per sospendere l'applicazione delle sanzioni in attesa di chiarimenti circa le citate modalità;
   se non ritenga opportuno assumere iniziative per esplicitare dettagliatamente i committenti e le tipologie di impresa esenti dal nuovo obbligo di comunicazione dell'attivazione del voucher. (5-09768)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-09768

  L'onorevole Simonetti, con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sulle modalità applicative delle disposizioni in materia di comunicazione dell'utilizzo dei voucher per prestazioni di lavoro accessorio.
  Al riguardo, è opportuno ricordare preliminarmente che – con il decreto legislativo n. 185 del 2016 – il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano i decreti legislativi emanati in attuazione del Jobs Act tra cui, in particolare, il decreto legislativo n. 81 del 2015 (cosiddetto «Codice dei contratti»).
  Con particolare riferimento alla materia dei voucher, il decreto legislativo n. 185 del 2016 – modificando l'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015 – ha previsto che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti debbano comunicare alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro – mediante sms o posta elettronica e almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa – i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Invece, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare – nel medesimo termine e con le stesse modalità – solo i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
  Il legislatore ha in tal modo voluto tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti imprenditori agricoli di prevedere ex ante la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell'attività agricola da parte di fattori meteorologici.
  Viene inoltre demandata ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la indicazione delle modalità applicative della disposizione, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo tecnologico.
  Tanto premesso, rendo noto che, nelle more dell'adozione del predetto decreto ministeriale, lo scorso 17 ottobre, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato – con circolare n. 1 del 2016 – le modalità di adempimento ai predetti obblighi di comunicazione. Tali modalità, condivise con il Ministero che rappresento, si sostanziano nella trasmissione delle comunicazioni – recanti i contenuti previsti ex lege – alle Direzioni territoriali del lavoro mediante indirizzi di posta elettronica appositamente creati. In ogni caso, resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS.
  La violazione degli obblighi di comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa – da un minimo di 400 euro a un massimo di 2.400 euro – in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
  La circolare precisa altresì che l'assenza di indicazioni operative per il periodo intercorso tra l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2016 e la pubblicazione della circolare sarà tenuta nella dovuta considerazione dal personale ispettivo.
  Per quanto riguarda l'ultimo quesito va detto che le disposizioni di legge appaiono sufficientemente chiare nell'escludere dagli obblighi di comunicazione solo i committenti privati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ispettorato del lavoro

ente pubblico

azienda agricola