ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09750

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 691 del 12/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/10/2016
Stato iter:
13/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 13/10/2016
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 13/10/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/10/2016
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 14/10/2016

DISCUSSIONE IL 13/10/2016

SVOLTO IL 13/10/2016

CONCLUSO IL 13/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09750
presentato da
RUOCCO Carla
testo presentato
Mercoledì 12 ottobre 2016
modificato
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692

   RUOCCO, PESCO, VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in tema di costituzione del plafond IVA per le cessioni di beni, destinate ad essere consumate fuori dal territorio comunitario, non contestuali alla loro collocazione in territorio extra doganale, sussiste un contrasto giurisprudenziale in merito all'applicazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   il fenomeno della collocazione temporanea in territorio extra doganale si verifica soprattutto in occasione della partecipazione a fiere, mostre, mercati nonché per le cessioni di beni nei Duty Free posti nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni di frontiera, quest'ultimi considerati luoghi di vendita extra doganali dall'articolo 128 della legge Doganale n. 43 del 1973;
   la collocazione «allo Stato estero» dei prodotti avviene a cura del cedente e assume fondamentale rilevanza ove si tenga presente che l'articolo 15, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 77/388/CEE (oggi articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 112/2006/CE) stabilisce che «Gli stati membri esentano le seguenti operazioni: a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori dalla Comunità»;
   tali cessioni non vanno confuse con quelle previste e disciplinate dall'articolo 147, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CEE (che richiama l'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva) e si riferiscono a beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori che non sono stabiliti nella Comunità e il cui valore complessivo della cessione, compresa l'IVA, superi la somma di 175 euro (condizioni trasfuse nell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
   è uniforme e l'interpretazione ministeriale sulla non imponibilità delle cessioni in argomento (tra tante: Agenzia delle entrate - risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013; compartimento doganale di Milano, lettera protocollo n. 16428 del 15 dicembre 1988);
   vi è contrasto invece nelle decisioni giurisprudenziali di legittimità: con la sentenza n. 22312/2010, la Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto alla costituzione del plafond per le vendite nei duty free a viaggiatori diretti in paesi extra CEE; diversamente, con la sentenza 21988/13 la stessa Corte ha espresso un orientamento contrario, a sua volta superato da successive decisioni contrarie –:
   quali iniziative di competenza, anche normative intenda adottare per porre rimedio al conflitto interpretativo in merito all'applicazione dell'articolo 8 comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 alle cessioni di beni previamente collocate dall'operatore commerciale in territorio extra doganale. (5-09750)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09750

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 con particolare riferimento alla possibilità che le cessioni di beni previamente collocati dall'operatore commerciale in territorio extra-doganale siano operazioni non imponibili idonee alla costituzione del plafond IVA di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Sulla questione infatti gli Onorevoli interroganti segnalano la sussistenza di un contrasto tra le decisioni giurisprudenziali di legittimità a fronte di una uniforme approccio interpretativo dell'Amministrazione finanziaria.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Occorre preliminarmente evidenziare che la collocazione temporanea di merci trasferite in Paesi terzi in occasione di fiere, mostre e mercati e le cessioni di beni effettuate dai cd. Duty free shop collocati nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni di frontiera sono fattispecie diverse regolate da disposizioni doganali non assimilabili.
  Infatti la prima ipotesi si inquadra nelle c.d. di «temporanee esportazioni di merci», come tali fisiologicamente vincolate alla reimportazione a seguito della conclusione degli eventi cui erano state destinate, mentre nel secondo caso deve parlarsi di vere e proprie cessioni di «beni allo stato estero» a viaggiatori diretti in Paesi terzi.
  Essendo la questione principale rivolta a chiarire la disciplina fiscale delle cessioni di beni da parte dei duty free shop, occorre fare riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 128 del TULD (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), tutt'ora applicabili, a tenore delle quali «Le amministrazioni, gli enti e le imprese esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade ed autostrade possono essere autorizzati ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in prossimità dei transiti internazionali stradali ed autostradali, speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale».
  La disciplina adottata dal legislatore nazionale trova legittimità nell'articolo 157, par. 1, lettera b) e nell'articolo 158, par. 1, lettera a), della Direttiva IVA (direttiva 112/2006/CE). Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che gli Stati membri possono esentare «le cessioni di beni destinati ad essere vincolati, nel loro territorio, ad un regime di deposito diverso da quello doganale» e che gli Stati membri possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale per «i beni destinati a punti di vendita in esenzione da imposte, ai fini delle cessioni di beni destinati a essere trasportati nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima (...)».
  I documenti di prassi in materia presentano unicità di indirizzo, tant’è che già con la circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000, avente ad oggetto la disciplina delle modalità operative dei duty free shop, l'ex Direzione Generale delle Dogane del Ministero delle Finanze ha precisato che «i negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato, posti nell'area extra Schengen, sono gestiti ai sensi dell'articolo 128 del TULD poiché normalmente destinati agli acquisti da parte dei viaggiatori diretti verso Paesi terzi.
  La medesima circolare, in particolare, prevede che negli speciali negozi in esame è possibile introdurre sia merce unionale sia merce non unionale, conferendo, in ogni caso, alla merce introdotta nel duty free shop lo status di «prodotti allo stato estero».
  Ne deriva che i duty free shop non possano essere considerati «territorio extra doganale», essendo tale qualificazione attribuibile solo ai territori espressamente individuati come tali dal Codice doganale dell'UE (cfr, articolo 4 del Reg. UE n. 952/2013).
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate sottolinea che le cessioni in argomento non diano diritto alla maturazione del plafond.
  Invero la Corte di Cassazione (nelle sentenze del 25 settembre 2013, nn. 21986 e 21988, dove espressamente si supera il precedente del 2010) ha espressamente negato la legittimità del plafond in capo alla società che si occupa della gestione di negozi duty free all'interno di un aeroporto, in quanto ha ritenuto che le vendite effettuate nei confronti di viaggiatori con destinazione extra UE non possano classificarsi come cessioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972.
  Nelle proprie decisioni la Corte ha effettuato un esame del quadro normativo riferito alla nozione di esportazione, che più direttamente rileva ai fini della disciplina in tema di plafond, ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972, articolo 8, primo comma, lettera c), ove si considerano non imponibili «(omissis) le cessioni di beni (...) rese a soggetti che avendo effettuato cessioni all'esportazione (omissis), si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari beni e servizi senza pagamento dell'imposta».
  A parere della Suprema Corte di Cassazione, le vendite effettuate nei duty free shop, pur integrando una cessione dei beni, non presentano il requisito del trasporto o della spedizione della merce al di fuori della Unione Europea parimenti richiesto dall'articolo 8, primo comma, lettera a), posto che il trasporto è curato esclusivamente dal viaggiatore in transito.
  La Corte, nella propria decisione, ribadisce la mancanza del requisito essenziale affinché si realizzi una cessione all'esportazione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a) del d.P.R. 633 del 1972, ovvero che il trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea sia effettuato a cura o a nome del cedente. Inoltre, le cessioni in esame non costituiscono esportazioni ai sensi dell'articolo 8, primo comma lettera b), d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto tale disposizione precisa che non sono cessioni all'esportazione, le cessioni di beni da trasportarsi fuori dal territorio della Comunità [europea] nei bagagli personali.
  Il quadro normativo e giurisprudenziale testé enucleato – che non risulta superato da successive decisioni della Suprema Corte – impedisce di qualificare come esportazioni le cessioni effettuate all'interno dei duty free shop nei confronti di passeggeri con destinazione al di fuori del territorio UE.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto viaggiatori

bene personale

risoluzione