ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09697

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 687 del 06/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRUGNEROTTO MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2016
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2016
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2016
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/10/2016
Stato iter:
13/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/10/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/10/2016
Resoconto BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/10/2016

DISCUSSIONE IL 13/10/2016

SVOLTO IL 13/10/2016

CONCLUSO IL 13/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09697
presentato da
BRUGNEROTTO Marco
testo di
Giovedì 6 ottobre 2016, seduta n. 687

   BRUGNEROTTO, PESCO, ALBERTI, FICO, PISANO, RUOCCO e VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza 238/2009 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della TIA;
   la sentenza delle Corte ha trovato successiva conferma nella sentenza della Cassazione 3756 del 9 marzo 2012, secondo cui la Tia è un tributo non soggetto ad Iva; nonché nella recente sentenza delle Sezioni Unite della stessa Corte n. 5078/2016, che ha ulteriormente confermato che la Tia non debba essere assoggettata all'Iva;
   già da alcuni anni molti cittadini si sono attivati effettuando le richieste di rimborso, sostenuti anche dalle associazioni dei consumatori;
   sin dal 2010 il M5S (tramite il blog di Beppe Grillo) ha segnalato ai cittadini la possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva sulla Tia;
   ciò nonostante, ancora oggi gran parte dei concessionari incaricati della riscossione non si è adeguata, perdurando nell'illegittima applicazione dell'Iva;
   significativa è la risposta ricevuta il 18 luglio 2016 dal servizio clienti della società ETRA spa (la multiutility che si occupa della gestione del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti nei territori tra Altopiano di Asiago fino ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova): facendo seguito ad una richiesta di restituzione dell'Iva da parte di un cittadino, il concessionario ha risposto che in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore o dell'emanazione di linee guida da parte degli apparati statali competenti, «ha presentato all'Agenzia delle entrate, in via prudenziale, istanza di rimborso dell'IVA versata negli anni pregressi 2006-2015. Pertanto non appena ETRA Spa avrà comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate provvederà ad informare tempestivamente tutti i suoi clienti»;
   da molti anni, quindi, si perpetua una situazione assurda, per cui le società di gestione dei servizi continuano ad applicare l'Iva sulla Tia, nonostante le ripetute sentenze e, contemporaneamente, presentano istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate, che a sua volta si rifà alle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 111/1999, n. 3/DF/2010) e delle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate (nn. 25/2003 e 250/2008), che confermano l'applicabilità dell'Iva alla Tia, in totale contrasto con l'orientamento giurisprudenziale –:
   quali siano le ragioni per cui non sia stata ancora trovata soluzione al problema esposto in premessa e quali iniziative intenda avviare per contrastare l'illegittima applicazione dell'Iva sulla Tia. (5-09697)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09697

  Il documento di sindacato in esame ripropone le problematiche che sono emerse a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, nella quale è stato chiarito che la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito denominata «TIA1»), ha natura tributaria e che la tariffa in questione non è soggetta ad IVA in quanto non ricorre il requisito della sinallagmaticità della prestazione.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti lamentano che, nonostante le numerose pronunce giurisprudenziali che si conformato al dictum dei giudici costituzionale, tuttora le aziende di gestione dei rifiuti, continuano ad applicare l'IVA sulla TIA, e contemporaneamente, presentano all'Agenzia delle entrate istanza al fine di ottenere il rimborso delle somme versate.
  Gli interroganti chiedono, pertanto, quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere le criticità in questione e quali azioni intenda avviare per contrastare l'applicazione dell'IVA sulla TIA.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La Corte costituzionale – con sentenza n. 238 del 2009 – ha, sia pure in sede di ratio decidendi (in un giudizio avente ad oggetto le disposizioni concernenti l'attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie delle controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA), affermato la natura tributaria della TIA1.
  Tale circostanza fa seguito ad un dibattito e all'instaurazione di contenziosi concernenti la natura della TIA1, atteso che taluni contribuenti invocavano la configurazione della medesima quale prelievo di diritto pubblico, escludendone la natura di corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, rivendicando la conseguente inapplicabilità dell'IVA.
  Successivamente alla pronuncia del Giudice delle leggi, il legislatore è intervenuto – sia pure con riferimento specifico alla c. d. «TIA 2» di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con la disposizione di cui al comma 33 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo che «Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.».
  Allo stato, tenuto conto del cospicuo contenzioso istauratosi a seguito delle richieste di rimborso avanzate dai cittadini e delle pronunce dei giudici di legittimità, la questione dell'applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è all'attenzione delle competenti strutture dell'Amministrazione finanziaria che hanno avviato gli approfondimenti istruttori volti ad individuare una soluzione idonea a contemperare le istanze dei cittadini utenti del servizio e con le esigenze connesse al rispetto dei saldi di finanza pubblica.
  Deve infatti sottolinearsi che, in linea generale, gli effetti finanziari della restituzione dell'IVA sulla TIA1 potrebbero essere molto rilevanti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

risoluzione

prestazione di servizi