ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09692

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 686 del 05/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2016
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2016
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2016
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/10/2016
Stato iter:
06/10/2016
Fasi iter:

RITIRATO IL 06/10/2016

CONCLUSO IL 06/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09692
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Mercoledì 5 ottobre 2016, seduta n. 686

   PESCO, BRUGNEROTTO, ALBERTI, FICO, PISANO, RUOCCO e VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza 238/2009 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della TIA;
   la sentenza delle Corte ha trovato successiva conferma nella sentenza della Cassazione 3756 del 9 marzo 2012, secondo cui la Tia è un tributo non soggetto ad Iva; nonché nella recente sentenza delle Sezioni Unite della stessa Corte n. 5078/2016, che ha ulteriormente confermato che la Tia non debba essere assoggettata all'Iva;
   già da alcuni anni molti cittadini si sono attivati effettuando le richieste di rimborso, sostenuti anche dalle associazioni dei consumatori;
   sin dal 2010 il M5S (tramite il blog di Beppe Grillo) ha segnalato ai cittadini la possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva sulla Tia;
   ciò nonostante, ancora oggi gran parte dei concessionari incaricati della riscossione non si è adeguata, perdurando nell'illegittima applicazione dell'Iva;
   significativa è la risposta ricevuta il 18 luglio 2016 dal servizio clienti della società ETRA spa (la multiutility che si occupa della gestione del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti nei territori tra Altopiano di Asiago fino ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova): facendo seguito ad una richiesta di restituzione dell'Iva da parte di un cittadino, il concessionario ha risposto che in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore o dell'emanazione di linee guida da parte degli apparati statali competenti, «ha presentato all'Agenzia delle entrate, in via prudenziale, istanza di rimborso dell'IVA versata negli anni pregressi 2006-2015. Pertanto non appena ETRA Spa avrà comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate provvederà ad informare tempestivamente tutti i suoi clienti»;
   da molti anni, quindi, si perpetua una situazione assurda, per cui le società di gestione dei servizi continuano ad applicare l'Iva sulla Tia, nonostante le ripetute sentenze e, contemporaneamente, presentano istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate, che a sua volta si rifà alle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 111/1999, n. 3/DF/2010) e delle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate (nn. 25/2003 e 250/2008), che confermano l'applicabilità dell'Iva alla Tia, in totale contrasto con l'orientamento giurisprudenziale –:
   quali siano le ragioni per cui non sia stata ancora trovata soluzione al problema esposto in premessa e quali iniziative intenda avviare per contrastare l'illegittima applicazione dell'Iva sulla Tia. (5-09692)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

risoluzione

prestazione di servizi