ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09690

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 686 del 05/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 05/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/10/2016
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/10/2016
LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/10/2016
Stato iter:
06/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 06/10/2016
Resoconto GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/10/2016
Resoconto GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/10/2016

SVOLTO IL 06/10/2016

CONCLUSO IL 06/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09690
presentato da
GIACOMONI Sestino
testo di
Mercoledì 5 ottobre 2016, seduta n. 686

   GIACOMONI, BERGAMINI, SANDRA SAVINO e LAFFRANCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici sono realtà, spesso di modesta entità, costituite da lavoratori autonomi e professionisti non iscritti ad albi che offrono consulenze utilizzando prevalentemente il proprio lavoro intellettuale senza ricorrere a beni strumentali di rilievo;
   per le ragioni di cui sopra, essendo il «prodotto» di tali realtà costituito in buona sostanza dalle conoscenze e dalle abilità del singolo associato, gli studi associati e le realtà semplici raramente ricorrono all'assunzione di personale dipendente o all'acquisto di beni strumentali e si considera che svolgano attività di lavoro autonomo e non di impresa;
   la Corte di cassazione, più volte sollecitata dai contribuenti sulla sussistenza dell'obbligo per tali realtà di pagare l'imposta regionale sulle attività produttive, la cosiddetta irap, si è pronunciata in maniera talvolta discordante, adottando però un orientamento che aveva come comune denominatore l'idea che non fossero tenuti al pagamento dell'irap i soggetti non dotati di un'autonoma organizzazione, intendendosi con quest'ultima definizione la presenza di personale dipendente ed il ricorso a beni strumentali di rilievo;
   l'orientamento di cui sopra era talmente consolidato che diversi studi associati e società semplici versavano l'Irap e poi ne chiedevano, ed ottenevano, il rimborso;
   tuttavia, le recenti sentenze n. 7291/2006 e n. 7371/2016 delle Sezioni Unite hanno completamente ribaltato il precedente orientamento, affermando che le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggette ad irap, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono;
   migliaia di contribuenti, la cui unica colpa è quella di aver rispettato una normativa poco chiara basandosi su ripetute sentenze interpretative della Corte di cassazione, si trovano ora esposti al rischio di dover versare non solo l'irap «arretrata», ma anche gli interessi e le sanzioni pari al 90 per cento del dovuto –:
   se intenda fare chiarezza sulla questione esposta in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per sanare quantomeno le situazioni pregresse, fino a poco tempo fa non considerate violazioni. (5-09690)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09690

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in materia di assoggettamento ad IRAP delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo.
  In particolare, gli Onorevoli segnalano che il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è dovuto il pagamento del tributo in esame laddove non ricorra il requisito della «autonoma organizzazione», è stato contraddetto dalla recente posizione assunta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7371 del 2016 secondo cui le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggette ad IRAP.
  Tale nuovo orientamento, a giudizio degli interroganti, rischierebbe di esporre molti contribuenti non solo al versamento dell'IRAP «arretrata» ma anche degli oneri accessori, vale a dire sanzioni ed interessi, pertanto gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di fare chiarezza sulla questione e se non intenda intervenire per sanare quantomeno le situazioni pregresse.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Deve preliminarmente evidenziarsi che, diversamente da quanto rappresentato dagli interroganti, non si ravvisano profili di incertezza nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e della prassi sull'assoggettamento ad Irap dell'esercizio in forma associata delle attività professionali.
  In tal senso, infatti, dispone in modo chiaro il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale, nel dettare la disciplina del presupposto impositivo del tributo in parola, dispone che «l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.».
  Come evidente, la norma sopra riportata deroga, di fatto, alla disposizione di cui al primo periodo dello stesso comma ove si subordina l'assoggettamento ad IRAP all'esercizio di una attività autonomamente organizzata.
  Di conseguenza, l'eventuale assenza del citato requisito dell'autonoma organizzazione assume rilevanza unicamente nei casi in cui l'attività sia esercitata in forma individuale e non anche in forma associata, posto che, in tale ultimo caso, il successivo periodo considera tale requisito esistente «in ogni caso».
  L'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede, inoltre, che soggetti passivi d'imposta sono «... coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:
   a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
   c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico.

  Tanto premesso, nella recente sentenza 14 aprile 2016, n. 7371, cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite – alla quale è stata rimessa la questione «se in applicazione del combinato disposto del Decreto legislativo n. 446 del 1997, articoli 2 e 3, debba essere sottoposto ad IRAP il «valore aggiunto prodotto nel territorio regionale da attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, ed in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti non sussistente una autonoma organizzazione dei fattori produttivi» – ha enunciato il principio di diritto secondo cui «quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione».
  Sulla questione va posto in evidenza che la trasmissione al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione operata dalla Sezione VI non è stata determinata da un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, bensì dalla evidenziata mancanza di un percorso argomentativo lineare nell'ambito delle pronunce delle diverse sezioni semplici.
  In particolare, nell'ordinanza di rimessione del 25 febbraio 2015, n. 3870 si legge che «La difficoltà evidente di rinvenire, nel tessuto argomentativo delle decisioni fini qui richiamate, un lineare percorso logico-argomentativo che consenta di fare applicazione uniforme della regola desumibile dal decreto legislativo n. 446 del 1997, articoli 2 e 3, alle fattispecie di attività professionale espletata nella veste societaria, rafforza il convincimento di questa Corte in ordine all'opportunità che la questione sia devoluta alle Sezioni Unite, ai fini di un auspicabile chiarimento a tutto tondo, in modo da ottenere una pronuncia vincolante per i collegi ordinari, e che costituisca un sicuro punto di riferimento anche per coloro che debbono redigere ricorsi».
  Invero, in relazione all'assoggettamento ad Irap degli studi associati l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è univoco da tempo.
  È opportuno richiamare, per tutte, la sentenza 6 marzo 2015, n. 4578 nella quale la Suprema Corte ha affermato che «l'esercizio in forma associata dell'attività, sebbene senza dipendenti o collaboratori e, comunque, con beni strumentali di esiguo valore, è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispettive competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio e, conseguentemente, debba essere assoggettato all'IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dalla sola attività dei singoli associati».
  L'esercizio in forma associata dell'attività rileva, quindi, in ogni caso ai fini dell'assoggettabilità ad IRAP.
  Negli stessi termini, ex multis, sentenza 31 maggio 2016, n. 11327; ordinanza 19 dicembre 2014, n. 27007; sentenza 28 novembre 2014, n. 25313; ordinanza 4 novembre 2011, n. 23002 (che richiama numerosi precedenti ante 2009), ordinanza 7 giugno 2010, n. 13716.
  Sebbene la giurisprudenza richiamata, nella sostanza, conferma la correttezza dell'operato degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, i medesimi approfondiranno la tematica segnalata al fine di individuare le possibili soluzioni idonee a contemperare le esigenze dei contribuenti e le pretese erariali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro autonomo

imposta locale

bene strumentale