ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09682

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 686 del 05/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 05/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 05/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 05/10/2016
Stato iter:
06/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/10/2016
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 06/10/2016
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/10/2016

SVOLTO IL 06/10/2016

CONCLUSO IL 06/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09682
presentato da
NICCHI Marisa
testo di
Mercoledì 5 ottobre 2016, seduta n. 686

   NICCHI e GREGORI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   con la prossima legge di bilancio sarà definita la quota di finanziamento del Fondo sanitario nazionale che servirà, tra l'altro, a coprire ulteriori spese quali, per esempio, quelle derivanti dai farmaci innovativi;
   con riferimento ai farmaci innovativi e alla cura dell'epatite C, ricordiamo che le risorse attuali consentono di trattare circa 50 mila pazienti (il 5 per cento dei potenziali beneficiari), in base ai criteri di gravità definiti dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa);
   si stima che in Italia siano circa un milione le persone affette da questa patologia. Il fatto inoltre che l'Italia abbia il primato europeo per numero di soggetti HCV positivi e mortalità per tumore primitivo del fegato, e che oltre 20 mila persone muoiono ogni anno per malattie croniche del fegato e nel 65 per cento dei casi, nonché che l'HCV risulta causa unica o concausa dei danni epatici, indicano come l'epatite C possa essere considerata a tutti gli effetti un'emergenza nazionale di sanità pubblica;
   giova ricordare che, in caso di emergenze sanitarie e in base all'accordo in capo all'Organizzazione mondiale per il commercio, denominato TRIPs, esiste la possibilità di derogare alla protezione brevettuale attraverso la licenza obbligatoria a cui, ogni Stato che aderisce all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) può ricorrere al fine di proteggere la salute pubblica;
   è ipotizzabile per l'Italia percorrere la strada della «emergenza sanitaria» al fine di giungere a una licenza obbligatoria per i nuovi farmaci antivirali ad azione diretta contro il virus dell'epatite C (HCV). Attraverso la «licenza obbligatoria» è possibile infatti produrre i farmaci anti-epatite C a costo contenuto e garantirne l'accessibilità a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Con una tale licenza infatti, un Governo forza i possessori di un brevetto, o di altri diritti di esclusiva, a concederne l'uso per lo Stato o per altri soggetti;
   proprio per spingere il nostro Paese a richiedere e ottenere la suddetta deroga alla protezione brevettuale e chiedere la «licenza obbligatoria» è in corso una importante campagna di raccolta firme di una petizione, così da consentire a tutti i pazienti di poter accedere alla terapia per l'epatite C, a carico del Servizio sanitario nazionale –:
   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative per chiedere la prevista deroga alla protezione brevettuale attraverso la «licenza obbligatoria» per i nuovi farmaci antivirali per l'epatite C, al fine di favorire la produzione di farmaci a costo contenuto e garantirne l'accessibilità a tutti i pazienti che ne necessitano. (5-09682)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-09682

  Ringrazio gli On.li interroganti per avere posto una questione di indubbia importanza ed attualità.
  Al proposito, evidenzio, in via del tutto preliminare, che lo strumento della «licenza obbligatoria» è stato previsto dall'Accordo TRIPs, adottato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio a Marrakech il 15 aprile 1994 – ratificato dall'Italia con 29 dicembre 1994, n. 747 – ed è volto ad individuare le condizioni, attraverso le quali è consentito l'uso di un brevetto senza il consenso del suo titolare.
  Nello specifico, l'articolo 31 del predetto Trattato individua le condizioni, soddisfatte le quali, è consentito l'uso di un brevetto senza il consenso del suo titolare, disponendo, tra l'altro, che «qualora la legislazione di un (Stato) Membro consenta altri usi dell'oggetto di un brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l'uso da parte della Pubblica amministrazione o di terzi da questa autorizzati» (...), «l'uso in questione può essere consentito soltanto se precedentemente l'aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere l'autorizzazione del titolare secondo eque condizioni e modalità commerciali e se le sue iniziative non hanno avuto esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo. Un Membro può derogare a questo requisito nel caso di un'emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale». In tale ipotesi, il titolare, che deve essere tempestivamente informato, riceve un equo compenso, tenuto conto del valore economico dell'autorizzazione. La citata legge n. 747 del 1994 ha delegato il Governo ad emanare, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, norme finalizzate all'adeguamento della legislazione nazionale in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo TRIPs. In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c) n. 1, individua quali principi e criteri direttivi per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 – in materia di brevetti per invenzioni industriali – la «previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti, senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'accordo TRIPs».
  Va, a questo punto segnalato, che il successivo decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, recante adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo TRIPs, all'articolo 17, ha previsto che la licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione possa essere concessa, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta, a limitate condizioni, e cioè: qualora il titolare del brevetto non abbia attuato l'invenzione brevettata o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, ovvero qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. Pertanto, la norma nazionale non contiene alcun riferimento specifico alle sopra indicate condizioni – individuate dall'Accordo TRIPs in presenza delle quali può essere concesso l'uso di un brevetto senza il consenso del titolare; né alcun cenno alla «licenza obbligatoria» si rinviene nel successivo decreto legislativo n. 30/2005, recante «Codice della proprietà industriale» dal momento che il relativo articolo 70 riporta, pedissequamente, le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 198 del 1996.
  Alla luce di quanto sopra, emerge, con ogni evidenza, che l'attuale assetto normativo nazionale non consente l'uso dell'oggetto di un brevetto, senza il consenso del titolare in ipotesi diverse dalla mancata attuazione del brevetto o dall'attuazione in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
  Ciò premesso, non vi è dubbio che la tematica che ci occupa presenta per il Ministero della salute profili di oggettivo rilievo ed interesse, soprattutto per la potenziale portata in termini di salute pubblica; attesa, peraltro, la delicatezza della questione – nella quale vengono a confronto, ribadisco, il diritto alle terapie farmacologiche e il diritto alla tutela brevettuale – si ritiene che la tematica vada attentamente approfondita, alla luce della normativa nazionale, europea ed internazionale, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni statali interessate nonché dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; tale approfondimento dovrà, in particolare, riguardare il tema se l'epatite C, ovvero altra grave e diffusa patologia, la cui terapia richieda, allo stato, un rilevante costo per il SSN, possa essere ricondotta nel concetto di «emergenza nazionale».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

licenza di brevetto

mortalita'