ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09671

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 685 del 04/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARLONI ANNA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 04/10/2016
PIAZZONI ILEANA CATHIA PARTITO DEMOCRATICO 04/10/2016
PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 04/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09671
presentato da
CARLONI Anna Maria
testo di
Martedì 4 ottobre 2016, seduta n. 685

   CARLONI, BENI, PIAZZONI e GIUDITTA PINI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   lo Stato Italiano ha approvato la legge n. 76 del 20 maggio 2016 «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze garantendo per la prima volta nella Storia della Repubblica alcuni diritti fondamentali alle coppie omosessuali e alle famiglie di fatto di qualunque orientamento sessuale;
   nonostante l'approvazione di questa legge, per il sistema sanitario nazionale le persone omosessuali sono ancora considerate ufficialmente «malate di mente», ancorché solamente con la specifica di «omosessualità egodistonica», sufficiente a permettere le cosiddette «terapie riparative» o «terapie di conversione» nonostante l'Oms dal 17 maggio del 1990 abbia chiarito che non esiste nessuna differenza tra persone di diverso orientamento sessuale ed abbia successivamente considerato le «terapie riparative» o «terapie di conversione» assolutamente prive di fondamento scientifico;
   già nel 2012 una nota del Ministero della sanità aveva garantito il passaggio, nel manuale per la diagnostica, dell'omosessualità della categoria ICD 9CM a quella ICD 10 e la completa cancellazione dell'omosessualità come patologia anche nella sua forma «egodistonica», già per il mese di ottobre 2013;
   alla data attuale questo passaggio non è ancora avvenuto;
   la World psychiatric association (Wpa), associazione mondiale degli psichiatri, a marzo 2016 ha pubblicato, a conclusione di studi durati trent'anni, una nota in sei punti sulla normalità degli orientamenti omosessuali anche in relazione alla genitorialità; malgrado tale nota, attualmente, la Società italiana di psichiatria, che aderisce alla Wpa, non risulta, a quanto consta agli interroganti, aver ancora pubblicato alcun documento di riconoscimento della nota Wpa e non risulta essere iniziato alcun dibattito scientifico, medico e psichiatrico in merito;
   tale tema era già stato affrontato con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-06030 del 5 luglio 2015 a cui tutt'ora non si è avuta risposta –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno e doveroso aderire in modo chiaro ed inequivocabile alla norma dell'Oms in materia sulla completa depatologizzazione di omosessualità e bisessualità, escludendo l'omosessualità egodistonica dall'elenco delle patologie mediche e chirurgiche prevedendo così anche il passaggio immediato all'ICD 10CM;
   se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative per vietare le cosiddette «terapie riparative» già riconosciute, sempre dagli anni novanta, dall'Oms, come «forme di tortura senza alcuna base scientifica»;
   se il Ministro non ritenga opportuno introdurre protocolli e buone pratiche per garantire accoglienza, promozione della salute, prevenzione, ricerca, terapie, anagrafica ed altri accessi;
   se il Ministro interrogato non ritenga doveroso assumere subito iniziative che recepiscano – indipendentemente dal passaggio dell'omosessualità dalla categoria ICD 9CM a quella ICD, di cui in premessa – gli orientamenti espressi nella nota della World psychiatric association del marzo 2016, dando indicazioni affinché il Servizio sanitario nazionale si conformi ad essi, considerato che ciò avrà conseguenze in termini di norme di indirizzo e protocolli attuativi che le regioni devono poi stabilire ed approvare, nel pieno della loro autonomia. (5-09671)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terapeutica

prevenzione delle malattie

minoranza sessuale