ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09653

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 683 del 30/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/09/2016
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 30/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 30/09/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09653
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo di
Venerdì 30 settembre 2016, seduta n. 683

   AGOSTINELLI, TERZONI e CECCONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dello sviluppo economico . – Per sapere – premesso che:
   in data 29 gennaio 2009 sono state rilasciate 2 autorizzazioni della durata di 42 anni alle ditte Fatma s.p.a. (protocollo n. 833 del 29 gennaio 2009 del comune di Serra San Quirico) e Cava Gola della Rossa s.p.a. (protocollo n. 832 del 29 gennaio 2009 del comune di Serra San Quirico) per estrazione di calcare massiccio dalla cava Gola della Rossa;
   il calcare massiccio è un materiale costituito per la quasi totalità da carbonato di calcio; il calcare massiccio estratto dalla cava ha un tenore di carbonato di calcio › al 98 per cento (98,6 – 99,1 per cento);
   le autorizzazioni prevedono che «l'uso e la destinazione finale del materiale estratto dovranno essere quelli previsti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 71 del 1997, in conformità alle previsioni di cui al punto 3.3 del P.R.A.E. ed al punto 4.1. della relazione del P.P.A.E. di Ancona»;
   l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 71 del 1997 considera il calcare massiccio con purezza › al 98 per cento «“riserva strategica della Regione”, per il quale il P.R.A.E. riconosce particolari sviluppi produttivi esclusivamente per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto, quali industrie chimiche ed affini e tecniche innovative di escavazione»;
   il paragrafo 5,3 della relazione tecnico illustrativa del piano provinciale attività estrattive di Ancona dispone che «il P.P.A.E. conformemente al P.R.A.E. ed alla legge regionale n. 71 del 1997 considera inoltre il calcare massiccio con purezza › al 98 per cento come materiale strategico di interesse regionale per il quale il P.R.A.E. riconosce particolari sviluppi produttivi esclusivamente per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto, così come definito all'articolo 1 della legge n. 33 del 1999 e, quindi, non compreso nei quantitativi del fabbisogno di materiale destinato agli inerti per costruzioni»;
   il punto b) dell'allegato A della delibera di giunta regionale n. 476 del 2004 di «approvazione degli indirizzi generali concernenti la verifica di compatibilità dei P.P.A.E. con il P.R.A.E.», con riguardo al calcare massiccio › al 98 per cento, consente l'esclusione dal computo dei livelli produttivi definiti dal P.R.A.E. quando l'estrazione è effettuata per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto, vale a dire industrie chimiche (micronizzati, calce) ed affini (industria alimentare, carta);
   il Tar Marche (sentenza n. 1445/2009), chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle autorizzazioni rilasciate alle ditte Fatma s.p.a e Cava Gola della Rossa s.p.a., ha ritenuto il ricorso infondato chiarendo che il punto 3.3.4 della relazione tecnica illustrativa generale del P.R.A.E. ed il paragrafo 4.1. della relazione tecnico illustrativa generale del P.P.A.E. di Ancona, individuano tra i possibili impieghi del calcare massiccio con purezza › al 98 per cento, anche la produzione di pietrisco per conglomerati cementizi ed inerti fini per la produzione di conglomerati bituminosi, oltre ai prodotti per l'industria chimica, farmaceutica, agroalimentare, ornamentale ed altri settori di mercato con elevato valore aggiunto;
   lo stesso Tar Marche ha escluso che la produzione di inerti da parte delle due ditte autorizzate configuri un abuso di posizione dominante, in quanto l'estrazione realizzata di calcare massiccio con purezza superiore al 98 per cento (300.000 mc/a) rappresenta il 6 per cento del totale complessivo previsto a livello regionale ed il 19 per cento della categoria A6; si tratta quindi di operazione rilevante ma non di monopolio (negli stessi termini anche C. di St. n. 7507/2010 secondo cui l'utilizzo di calcare massiccio con purezza › al 98 per cento resta parallelo e non sovrapponibile a quello del calcare stratificato);
   attualmente il calcare massiccio estratto in Cava Gola della Rossa è utilizzato per produrre tutti i tipi di inerti per costruzioni: non solo conglomerati cementizi e bituminosi (i soli considerati ammissibili da Tar e Consiglio di Stato), ma anche industria del calcestruzzo, industria dei conglomerati bituminosi, industria alimentare, industria di ceramica e vetro, industria della cellulosa, vernici, gomma, farmaceutica e chimica (si veda pagina 4 della relazione economico-finanziaria allegata al progetto di riconversione industriale e riqualificazione ambientale dell'area Gola della Rossa;
   nel sito web Cava Gola della Rossa – home è riportato che il calcare estratto è usato per produrre inerti per l'industria delle costruzioni quali aggregati di frantumazione ed aggregati di macinazione impiegati per realizzare calcestruzzi, stabilizzati, massicciate stradali, gabbioni per muri di contenimento, opere drenanti: si tratta degli stessi inerti per costruzioni che si ricavano anche dalle ghiaie e dai calcari stratificati estratti dalle altre 8 cave della provincia di Ancona; eppure in base alla citata delibera di giunta regionale n. 476 del 2004 il calcare massiccio estratto in Cava Gola della Rossa è materiale extra-budget, scomputato dai livelli produttivi definiti dal PRAE in quanto produzione destinata a segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto (industria chimica ed affini);
   il 5 dicembre 2012 la Gola della Rossa s.p.a. ha presentato domanda di concordato preventivo con i creditori; in data 2 febbraio 2013 la seconda sezione civile del tribunale di Ancona ha aperto la procedura, poi omologata con decreto n. 1958/2015 del 9 aprile 2015;
   nel settembre 2015 la società Cava Gola della Rossa s.p.a. è stata scissa e parte del patrimonio, compresa l'attività estrattiva, è stato trasferito ad una nuova società, la Gola della Rossa mineraria s.p.a. Anche la collegata Fatma s.p.a. è stata scissa e l'attività estrattiva trasferita alla Fatma srl (successivamente incorporata dalla Gola della Rossa Mineraria spa);
   alle due nuove società, nate in seguito alla scissione, sono state volturate le autorizzazioni rilasciate dal comune di Serra San Quirico nel 2009;
   il tribunale di Ancona in sede di omologa ha autorizzato la Gola della Rossa Mineraria s.p.a. a contrarre finanziamenti prededucibili per un importo massimo di 800.000 euro;
   l'attuazione dell'originario progetto di riconversione industriale e riqualificazione ambientale dell'area Gola della Rossa prevede, invece, investimenti per decine di milioni di euro, di cui 8,5 milioni di euro per la realizzazione dell'impianto per la produzione dei micronizzati per le industrie chimiche e affini (cfr. la relazione economico finanziaria), sicché, ad avviso degli interroganti, le capacità economiche delle ditte dovevano essere considerate venute meno in via definitiva dal dicembre 2012, cioè dal momento stesso della presentazione della richiesta di concordato preventivo da parte della Cava Gola della Rossa s.p.a.;
   l'articolo 9, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 71 del 1997, «progetto di coltivazione», dispone che: «al progetto di coltivazione deve sere allegata una dichiarazione attestante l'idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire lavori di escavazione e recupero con particolare riferimento ad impianti ed ai relativi macchinari ... e gli interventi di recupero ambientale relativi al progetto proposto»;
   l'articolo 19 della medesima legge regionale, al comma 5, dispone che «l'autorità competente provvede alla sospensione delle autorizzazioni, delle concessioni e dei permessi di ricerca indicando contestualmente i termini per l'adempimento qualora: a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato» ed al comma 6 che «l'autorità competente dichiara decadute le autorizzazioni, le concessioni e i permessi di ricerca nei casi seguenti: ... d) qualora sia venuta in via definitiva meno la capacità tecnica o economica dell'imprenditore»;
   l'inosservanza del progetto è un dato di fatto: dopo 7 anni dall'autorizzazione ancora non è stato realizzato l'impianto per la produzione di micronizzati per l'industria chimica e affini, mentre si producono inerti per sottofondi, massicciate e rilevati stradali, in violazione dell'articolo 3 comma 2 della legge regionale n. 71 del 1997;
   attualmente sul sito web Gola della Rossa mineraria – prodotti e impieghi – non vengono più indicati gli inerti ottenuti da un calcare massiccio con purezza superiore al 98 per cento; nel sito della nuova società viene riportato che la Gola della Rossa mineraria spa è specializzata nell'estrazione e nella lavorazione del carbonato di calcio dal quale si ricavano inerti granulari e in polvere per vari usi aventi un tenore di CaCo3 = 98 per cento; tenore che viene riportato anche nelle fatture di vendita di vari inerti;
   quindi, la Gola della Rossa mineraria s.p.a. dichiara che il materiale estratto ha un tenore di carbonato di calcio non superiore al 98 per cento, a giudizio degli interroganti in palese contrasto con l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 71 del 1997 che consente l'autorizzazione della cava quale «riserva strategica della regione», esclusivamente per l'estrazione di carbonato di calcio con purezza superiore al 98 per cento;
   l'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) nel disciplinare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dispone al comma 14 che «le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349»; il richiamato articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986 n. 349 a sua volta dispone che il Ministero dell'ambiente esercita: «le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
   la circolare n. 24 dell'8 novembre 2011 del Ministero per i beni e le attività culturali – direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea – avente ad oggetto «decreto-legge n. 70 del 2011 – modifiche al procedimento di autorizzazione paesaggistica – circolare esplicativa» (prot. n. 35009), chiarisce che «la rilevante sostituzione del comma 14 comporta che, a partire dal 13 luglio 2011, la nuova procedura di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 debba essere applicata sia per le attività di coltivazione di cave e torbiere, che per le attività minerarie di ricerca e di estrazione incidenti sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. È stata dunque stabilita l'esclusiva competenza di questo Ministero per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica per le succitate attività (...) Per quanto attiene alle autorizzazioni rilasciate precedentemente a tale data (13 luglio 2011) si applica la disciplina previgente, rimanendo le scelte soggette al controllo di legittimità del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. A riguardo si richiamano le puntuali indicazioni fornite nel parere dell'Ufficio legislativo, nonché il contenuto dell'acclusa nota n. 16791 del 5 agosto 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» –:
   se, ai sensi dell'articolo 146, comma 14, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 349 del 1986 e alla luce della circolare esplicativa del Ministero per i beni e le attività culturali n. 24 dell'8 novembre 2011 (prot. N. 35009), si intendano assumere iniziative per tutelare le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e ambientali di Gola della Rossa minacciate dalla prosecuzione delle attività di estrazione sopraindicate. (5-09653)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria chimica

sostanza bituminosa

ceramica