ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09636

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 682 del 29/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 29/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/09/2016
Stato iter:
06/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/10/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/09/2016

DISCUSSIONE IL 06/10/2016

SVOLTO IL 06/10/2016

CONCLUSO IL 06/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09636
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Giovedì 29 settembre 2016, seduta n. 682

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 59 del 2016 stabilisce la possibilità di ottenere un rimborso automatico parziale per alcune categorie di risparmiatori-investitori colpiti da una perdita patrimoniale a seguito della procedura di risoluzione adottata per la Banca Popolare dell'Etruria spa, la Banca Marche spa, la Carife spa e la Carichieti spa;
   l'articolo 8, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 59 stabilisce che tale possibilità riguardi solo «la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»;
   nel suddetto modo si escludono tutti coloro che abbiano acquistato titoli obbligazionari subordinati sul mercato secondario, secondo la discutibile premessa che questi abbiano agito a fini speculativi e comunque disponendo di informazioni adeguate;
   in questi giorni sono state ricevute numerose segnalazioni di casi di impossibilità di adesione alla procedura di cui in oggetto, determinati da cambi di intestazione della proprietà dei titoli avvenuti all'interno dello stesso nucleo familiare, anche con parziale continuità di rapporto: è il caso, ad esempio, di obbligazioni acquistate all'emissione da due coniugi congiuntamente, e poi transitate nella disponibilità di uno solo dopo una causa di divorzio; oppure di una cointestazione fra due fratelli, con la successiva liquidazione ad uno fra loro;
   tali o altri simili passaggi avrebbero formalmente determinato la cessione del titolo e il suo immediato riacquisto sul mercato secondario, con conseguente perdita del diritto al risarcimento;
   appare del tutto evidente che tali situazioni esulano dalla finalità della norma in oggetto, che evidentemente si preoccupa di rendere possibile il rimborso all'interno dello stesso gruppo famigliare, tanto da prevedere espressamente il caso del successore mortis causa;
   sembra tuttavia che, in assenza di un provvedimento che fornisca rapidamente un'interpretazione autentica della norma, in molti si vedranno pregiudicati un loro diritto, dovendo eventualmente affidare all'autorità giudiziaria la loro soddisfazione –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica descritta in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per porvi celermente rimedio. (5-09636)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09636

  L'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-09636 dell'onorevole Giovanni Paglia concerne il Fondo di solidarietà istituito dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) in favore degli investitori che, al novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione.
  In particolare, l'onorevole Paglia esprime perplessità sui requisiti di accesso alle procedure di indennizzo forfettario individuati dal decreto-legge 3 maggio 2015, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in base ai quali risultano ammessi a tali procedure esclusivamente i soggetti che abbiano acquistato le obbligazioni in questione nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca emittente.
  I requisiti previsti dalla normativa vigente per poter usufruire dello strumento dell'indennizzo diretto sono tassativi:
   1) è riservato solo a persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti o successori mortis causa;
   2) devono riguardare solo l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi. Lo strumento dell'indennizzo diretto è riservato ai sottoscrittori danneggiati direttamente dalle banche in liquidazione, dalle quali ormai non hanno possibilità di ottenere riparazione patrimoniale;
   3) l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati suindicati, deve essere avvenuto entro la data del 12 giugno 2014, ossia la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Direttiva (BRRD) recante le nuove regole armonizzate UE sulla risoluzione e risanamento delle banche, e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione. Si presuppone infatti che gli acquisti successivi alla data del 12 giugno 2014 sono avvenuti in una situazione di conoscenza, quantomeno giuridica, delle disposizioni che hanno ulteriormente ridotto e sottoposto a stringenti condizioni la possibilità di interventi pubblici a sostegno delle banche (Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi e sulle imprese di investimento). La data di risoluzione delle banche ha determinato invece la impossibilità di liquidazione dei titoli.
   4) il patrimonio mobiliare deve essere di valore inferiore a 100.000 euro oppure avere un reddito complessivo IRPEF nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro.

  Si fa presente che l'utilizzo dello strumento dell'indennizzo diretto in questo caso, a differenza dell'arbitrato, prescinde dalla necessità di raggiungere la prova dell'ingiustizia del danno dovuto al comportamento scorretto delle banche, perché destinato a sostenere gli investitori deboli. Con una procedura rapida nei tempi e semplificata dal punto di vista degli adempimenti e delle formalità, viene offerta una forma di sostegno rapido a soggetti appunto «deboli», rispetto ai quali il requisito dell'avvenuta vendita fraudolenta (mis-selling), per inadeguatezza del rischio dell'investimento rispetto alla situazione economica, può essere presunto senza necessità di accertamento.
  L'indennizzo diretto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 costituisce quindi un beneficio destinato solamente a risparmiatori danneggiati socialmente deboli aventi requisiti personali e temporali precisi, convenuti con la Commissione europea per evitare infrazioni alla disciplina degli aiuti di Stato.
  Si soggiunge che è necessario escludere interventi interpretativi dello Stato, in quanto i problemi interpretativi rientrano nella competenza del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (FITD), gestore di Fondo privato e pienamente autonomo nella gestione e attuazione di tale forma di sostegno agli investitori, rispetto al quale il Ministero dell'economia e delle finanze non ha alcun potere di intervento anche al fine di assicurare la conformità alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ed in particolare escludere che si tratti di risorse o interventi pubblici. Eventuali istruzioni e direttive dello Stato potrebbero far ricondurre l'attività di gestione del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (FITD) nell'ambito dell'intervento pubblico, escluso dalla Commissione europea.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

rimborso

obbligazione