ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09619

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 681 del 28/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 28/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/09/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/09/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/09/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 12/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09619
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   PILI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 «Fondo di solidarietà comunale ha definito la ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015;
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presenta, a giudizio dell'interrogante profili di dubbia legittimità; inoltre l'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'articolo 119 della Costituzione – Violazione del principio di leale collaborazione – Violazione degli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione;
   l'articolo 16 comma 6, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, secondo l'interrogante, nell'imporre riduzioni di spesa nei confronti di ciascun comune, non solo introduce un meccanismo distorto di tagli a carico dei predetti enti territoriali e dei correlativi trasferimenti delle risorse risparmiate in favore dell'Erario statale, ma si pone in contrasto con i basilari canoni di solidarietà, uguaglianza e adeguatezza, nonché con i principi costituzionali dell'autonomia finanziaria degli enti locali, del decentramento e della sussidiarietà;
   la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare da parte del Ministero dell'interno.
   è evidente che con la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 16, 6o comma da parte del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, per violazione degli articoli 119, 3 e 97 della Costituzione verrebbe meno anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri impugnato emesso in sua attuazione;
   nel contesto del decreto si asserisce che i territori che vantano ridotti livelli di spesa e indebitamento sino destinatari di una maggiore richiesta di sacrificio, in termini di contenimento della spesa corrente e di progressiva erosione dei trasferimenti Stato-autonomie locali: il tutto senza che il legislatore sia in grado di valorizzare e premiare, così come dovrebbe, la virtuosità delle predette realtà territoriali, funzionali a concorrere all'equilibrio complessivo del bilancio della Repubblica, a mente degli articoli 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione;
   gli enti locali virtuosi, in sostanza; non dispongono più di alcuna compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio (come sarebbe ai medesimi garantito dall'articolo 119 della Costituzione, anche in termini di perequazione) e, peraltro, subiscono l'onere di una crescente contribuzione (una sorta di compartecipazione reverse rispetto a quella indicata dall'articolo 119, comma secondo, della Costituzione, che la prevede in favore del sistema autonomistico locale sul gettito dell'Erario e non viceversa) alle finanze centrali, praticata sotto forma di prelievo statale sui tributi locali;
   la logica dei tagli perseguita dal legislatore statale, appare all'interrogante di dubbia legittimità e determina:
    evidente disparità di trattamento e di sacrifici tra i vari comparti di cui si compone la pubblica amministrazione: disparità che va a detrimento delle predette autonomie locali, in violazione dei principi di solidarietà e del canone istituzionale di uguaglianza, recati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione;
    inoltre secondo l'interrogante il provvedimento si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza e quello di proporzionalità, nei limiti in cui il sacrificio imposto alle autonomie locali (peraltro in modo incoerente e diseguale tra le stesse) non è accompagnato da un pari sacrificio imposto ad altri comparti;
    oltreché con l'articolo 5 della Costituzione dal momento che se, da una parte, si apportano tagli indiscriminati ed eccessivi alle risorse finanziarie a disposizione delle amministrazioni locali – che già si trovano in grave difficoltà sotto il profilo del reperimento dei fondi necessari a garantire l'erogazione dei servizi essenziali per i cittadini – le esigenze dell'autonomia e del decentramento tutelate dall'articolo 5 vengono, dall'altra, totalmente vanificate. Attraverso il taglio delle risorse degli enti territoriali viene non solo gravemente compromessa l'autonomia delle realtà locali, ma altresì pericolosamente minato l'intero assetto ordinamentale che si regge sui principi del federalismo fiscale e della sussidiarietà;
    con gli articoli 117 e 119 della Costituzione la logica dei tagli sproporzionati e non ragionevoli introdotta priva i comuni della propria autonomia di spesa, incidendo in maniera pregiudizievole sull'equilibrio dei relativi bilanci (che vengono in sostanza svuotati) in spregio a quanto sancito dal primo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
   l'articolo 16, comma 6, finisce per collidere sotto più aspetti con le richiamate previsioni costituzionali;
   appare più che evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata in quanto la lesione determinata è riferibile unicamente alla disposizione contenuta nel il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri gravato che, invero, costituisce automatica applicazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012;
   è di indubbia evidenza che con la questione di legittimità costituzionale sollevata tale decreto risulterebbe anche illegittimo e verrebbe meno la lesione stessa;
   la non manifesta infondatezza, traspare dal fatto che l'articolo 119 della Costituzione attribuisce ai comuni una autonomia finanziaria di entrata e di spesa, esercitata attraverso la redazione del bilancio finanziario di previsione, redazione e conseguente approvazione resa possibile dal conoscere le entrate sulle quali poter contare per poi esercitare la propria autonomia in materia di spesa;
   un intervento di riduzione dei trasferimenti che intervenga ad esercizio finanziario quasi concluso incide pesantemente sull'autonomia finanziaria degli Enti locali che ne sono colpiti, in quanto hanno già sostenuto quasi del tutto le spese indicate nel bilancio di previsione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
   gli enti locali non possono fondare la loro esistenza istituzionale unicamente su entrate proprie per effettuare le spese di loro competenza, sono previste risorse ulteriori di provenienza statale;
   è prevista la compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al territorio dell'ente e la quota del fondo perequativo da calcolarsi (sui fabbisogni standard quando ci saranno !) sui valori determinati nella generalità dei casi dall'intervento finanziario dello Stato effettuato mediante i ricorrenti trasferimenti, indipendentemente dai «ricavi imprenditoriali» prodotti dall'ente di riferimento;
   eventuali riduzioni dei trasferimenti provenienti da tale fondo devono garantire la compensazione e correlata perequazione, possibile solo se il parametro rimane identico, se cioè si ha riguardo alla capacità contributiva degli enti locali;
   non è garantito il buon andamento degli enti locali dalla mancata fissazione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale attuativo di tale disposizione normativa, e ciò contrasta tanto con l'articolo 119 quanto con l'articolo 97 della Costituzione;
   sussistono pienamente le condizioni affinché si addivenga alla sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri impugnato dal momento che altrimenti i comuni colpiti si verrebbero a trovare in una profonda situazione di squilibrio finanziario, non fronteggiabile –:
   se il Governo non intenda, anche in previsione della prossima manovra di bilancio modificare, prendendo adeguate coperture, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato, al fine di restituire ai comuni le risorse a giudizio dell'interrogante illegittimamente sottratte;
   se non intenda assumere iniziative per ripristinare gli stanziamenti pregressi al fine di tutelare l'equilibrio finanziario dei comuni gravemente colpiti da tali determinazioni. (5-09619)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Capo di governo

comune

autonomia