ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09618

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 681 del 28/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: PETRINI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2016
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2016
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/09/2016
Stato iter:
29/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 29/09/2016
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 29/09/2016
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/09/2016
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/09/2016

SVOLTO IL 29/09/2016

CONCLUSO IL 29/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09618
presentato da
PETRINI Paolo
testo di
Mercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   PETRINI, PELILLO, FRAGOMELI e LODOLINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   sull'attività di commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in regime cosiddetto monofase dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e pertanto le operazioni attive effettuate dalle società che svolgono attività di distribuzione editoriale solo effettuate fuori campo Iva;
   l'Iva sui costi afferenti le cessioni di prodotti editoriali effettuate dai distributori e non soggette all'imposta ai sensi del citato articolo 74, è ammessa in detrazione per l'effetto del disposto di cui all'articolo 19, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta, con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
   ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, il citato rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento;
   la circolare n. 13 del 5 marzo 1990 ha precisato che per la determinazione dell'aliquota media si può tenere conto di tutte le operazioni attive, anche non soggette all'imposta, a condizione che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta, escluse quelle che conferiscono autonomo titolo di legittimazione al rimborso, quali quelle previste dagli articolo 7, 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   tuttavia, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2007, di approvazione del modello di presentazione della richiesta di rimborso di Iva annuale, e con provvedimento del 14 settembre 2006, di approvazione del modello per la richiesta di rimborso per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, l'amministrazione finanziaria ha precisato quali le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo dell'aliquota media;
   stante la rigida elencazione delle operazioni ammesse alla determinazione dell'aliquota media, prevista dai citati provvedimenti, tra le quali non vengono citate quelle di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si deve ritenere che l'amministrazione finanziaria abbia inteso superare il richiamo alla citata circolare n. 13 del 1990 a tutte le operazioni effettuate anche non soggette all'imposta;
   l'impossibilità, per le società di distribuzione, di richiedere il rimborso dell'Iva a credito ai sensi del citato articolo 30, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 comporterebbe l'applicazione dell'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero della richiesta di rimborso ai sensi del quarto comma, del citato articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il quale prevede che il contribuente possa chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenza detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze;
   le società di distribuzione editoriale, che soffrono da anni la crisi del settore a causa del crollo dei volumi di affari, si trovano in forte difficoltà nella gestione del credito strutturale derivante dal citato regime monofase di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e la concessione di una seppur temporanea liquidità con l'apertura alla possibilità di rimborso a credito potrebbe migliorare le condizioni degli operatori –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato circa la possibilità di applicare la procedura di rimborso dell'Iva di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alle società di distribuzione editoriale – come per gli anni antecedenti al 2006 – che, operando in un regime monofase, si trovano strutturalmente a credito, indicando anche quale sia l'onere finanziario connesso ad una eventuale modifica normativa che preveda questa possibilità. (5-09618)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09618

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti evidenziano che le società di distribuzione editoriale si trovano in forte difficoltà nella gestione del credito strutturale derivante dall'applicazione del cosiddetto regime «monofase» di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo cui l'imposta è dovuta sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
  Gli onorevoli, pertanto tenuto conto che «la concessione di una seppur temporanea liquidità con l'apertura alla possibilità di rimborso dell'IVA a credito potrebbe migliorare le condizioni degli operatori, chiedono di valutare la possibilità la possibilità di applicare la procedura di rimborso dell'IVA di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) anche alle società di distribuzione editoriale.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il regime speciale Iva per il settore dell'editoria è disciplinato dal citato articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto Iva, che prevede l'assolvimento dell'imposta totale sul prezzo di copertina dei beni da parte dell'editore, cosicché i soggetti che intervengono successivamente nella commercializzazione del prodotto hanno il diritto a detrarre l'imposta sugli acquisti, ma non possono immediatamente compensarla con l'imposta sulle vendite, con la conseguenza che tali soggetti sono costantemente a credito.
  Il citato articolo reca disposizioni relative a particolari settori «in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo» dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ciò significa che ai regimi speciali di cui all'articolo 74 – ivi compreso il regime dell'editoria disciplinato dal primo comma, lettera c) – si applicano i principi generali in materia di IVA laddove, tuttavia, detti principi non confliggano con le disposizioni speciali di settore.
  Una deroga esplicita ai principi generali è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 74: «Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'articolo 2.
  In virtù della norma sopra riportata le cessioni di prodotti editoriali successive alla prima (fra editore e primo cessionario) – quantunque assenti dal novero delle cessioni elencate nel terzo comma dell'articolo 2 – «non sono considerate cessioni di beni» e devono quindi essere classificate fra le operazioni non soggette.
  Tale condizione osta all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che subordina il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA detraibile all'esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano comunque l'effettuazione di «operazioni soggette ad imposta».
  Con riferimento, infine, alla circolare n. 13 del 1990, l'Agenzia delle entrate precisa che l'indirizzo interpretativo ivi sostenuto – volto a ricomprendere nel calcolo dell'aliquota media anche le operazioni non soggette all'imposta a condizione che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta – deve ritenersi riferito ai soli ambiti ivi esaminati che riguardano propriamente operazioni effettuate ad aliquota zero (ad esempio, cessioni di rottami, in base alla normativa all'epoca vigente).
  Il predetto indirizzo interpretativo non può estendersi, quindi, al settore in esame, come è anche desumibile dal richiamato provvedimento del 15 gennaio 2007, che approva il modello VR/2007, dove si precisa che «le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'articolo 74, commi 7 e 8, le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile ai sensi dell'articolo 17, comma 6, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati».
  Tale condizione osta all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che subordina il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA detraibile all'esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano comunque l'effettuazione di «operazioni soggette ad imposta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

IVA

impresa in difficolta'