Legislatura: 17Seduta di annuncio: 681 del 28/09/2016
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/09/2016
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 29/09/2016 Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 29/09/2016 Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 29/09/2016
RITIRATO IL 29/09/2016
CONCLUSO IL 29/09/2016
PAGLIA. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 59 del 2016 stabilisce la possibilità di ottenere un rimborso automatico parziale per alcune categorie di risparmiatori-investitori colpiti da una perdita patrimoniale a seguito della procedura di risoluzione adottata per la Banca Popolare dell'Etruria spa, la Banca Marche spa, la Carife spa e la Carichieti spa;
l'articolo 8, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 59 stabilisce che tale possibilità riguardi solo «la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»;
nel suddetto modo si escludono tutti coloro che abbiano acquistato titoli obbligazionari subordinati sul mercato secondario, secondo la discutibile premessa che questi abbiano agito a fini speculativi e comunque disponendo di informazioni adeguate;
in questi giorni sono state ricevute numerose segnalazioni di casi di impossibilità di adesione alla procedura di cui in oggetto, determinati da cambi di intestazione della proprietà dei titoli avvenuti all'interno dello stesso nucleo familiare, anche con parziale continuità di rapporto: è il caso, ad esempio, di obbligazioni acquistate all'emissione da due coniugi congiuntamente, e poi transitate nella disponibilità di uno solo dopo una causa di divorzio; oppure di una cointestazione fra due fratelli, con la successiva liquidazione ad uno fra loro;
tali o altri simili passaggi avrebbero formalmente determinato la cessione del titolo e il suo immediato riacquisto sul mercato secondario, con conseguente perdita del diritto al risarcimento;
appare del tutto evidente che tali situazioni esulano dalla finalità della norma in oggetto, che evidentemente si preoccupa di rendere possibile il rimborso all'interno dello stesso gruppo famigliare, tanto da prevedere espressamente il caso del successore mortis causa;
sembra tuttavia che, in assenza di un provvedimento che fornisca rapidamente un'interpretazione autentica della norma, in molti si vedranno pregiudicati un loro diritto, dovendo eventualmente affidare all'autorità giudiziaria la loro soddisfazione –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica descritta in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per porvi celermente rimedio. (5-09615)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):risoluzione
rimborso
obbligazione