ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09615

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 681 del 28/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/09/2016
Stato iter:
29/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 29/09/2016
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/09/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/09/2016

RITIRATO IL 29/09/2016

CONCLUSO IL 29/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09615
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 59 del 2016 stabilisce la possibilità di ottenere un rimborso automatico parziale per alcune categorie di risparmiatori-investitori colpiti da una perdita patrimoniale a seguito della procedura di risoluzione adottata per la Banca Popolare dell'Etruria spa, la Banca Marche spa, la Carife spa e la Carichieti spa;
   l'articolo 8, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 59 stabilisce che tale possibilità riguardi solo «la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»;
   nel suddetto modo si escludono tutti coloro che abbiano acquistato titoli obbligazionari subordinati sul mercato secondario, secondo la discutibile premessa che questi abbiano agito a fini speculativi e comunque disponendo di informazioni adeguate;
   in questi giorni sono state ricevute numerose segnalazioni di casi di impossibilità di adesione alla procedura di cui in oggetto, determinati da cambi di intestazione della proprietà dei titoli avvenuti all'interno dello stesso nucleo familiare, anche con parziale continuità di rapporto: è il caso, ad esempio, di obbligazioni acquistate all'emissione da due coniugi congiuntamente, e poi transitate nella disponibilità di uno solo dopo una causa di divorzio; oppure di una cointestazione fra due fratelli, con la successiva liquidazione ad uno fra loro;
   tali o altri simili passaggi avrebbero formalmente determinato la cessione del titolo e il suo immediato riacquisto sul mercato secondario, con conseguente perdita del diritto al risarcimento;
   appare del tutto evidente che tali situazioni esulano dalla finalità della norma in oggetto, che evidentemente si preoccupa di rendere possibile il rimborso all'interno dello stesso gruppo famigliare, tanto da prevedere espressamente il caso del successore mortis causa;
   sembra tuttavia che, in assenza di un provvedimento che fornisca rapidamente un'interpretazione autentica della norma, in molti si vedranno pregiudicati un loro diritto, dovendo eventualmente affidare all'autorità giudiziaria la loro soddisfazione –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica descritta in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per porvi celermente rimedio. (5-09615)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

rimborso

obbligazione