ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09610

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 681 del 28/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 28/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/09/2016
MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 18/10/2016
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 28/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/09/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 18/10/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 28/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09610
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Mercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   TERZONI, MASSIMILIANO BERNINI, CECCONI, AGOSTINELLI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, ZOLEZZI, LUIGI DI MAIO, CASTELLI, FERRARESI, VILLAROSA, ALBERTI, BARONI, DI BATTISTA, LOMBARDI, VIGNAROLI, RUOCCO, FRUSONE, CIPRINI, CRIPPA e SIBILIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   la disciplina delle costruzioni in zona sismica è contenuta nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'articolo 1, comma 1, del testo unico qualifica le norme in esso contenute come «principi fondamentali e generali [...] per la disciplina dell'attività edilizia»;
   la Corte Costituzionale, chiamata a valutare la legittimità costituzionale di talune leggi regionali intervenute nella disciplina delle costruzioni nelle zone sismiche ed il rispetto delle norme statali di principio contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (sentenze nn. 182/2006, 201/2012, 254/2010, 248/2009, 101/2013), ha ritenuto che la materia degli interventi edilizi in zone sismiche e della relativa vigilanza rientri nell'ambito del governo del territorio, nonché nella materia della protezione civile, per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica e, dunque, competa allo Stato la determinazione dei principi fondamentali;
   nelle predette pronunce la Corte ha ripetutamente affermato che «L'intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.»;
   la Corte ha ulteriormente rilevato che le norme sismiche contenute del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 dettano «una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» (sentenze n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010);
   in particolare, la disciplina di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prescrive che «Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche [..] non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione»;
   peraltro, laddove siano coinvolti interessi primari della collettività, anche la disposizione di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che non siano ammissibili procedure semplificate;
   ciò nonostante si riscontrano soluzioni normative regionali (si vedano nelle Marche la legge regionale 3 novembre 1984, n. 33; nel Lazio la legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e il regolamento 7 febbraio 2012, n. 2) in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale. In luogo dell'autorizzazione preventiva scritta, viene infatti consentito l'inizio degli interventi in zona sismica anche a seguito della semplice denuncia alla struttura regionale competente o di un'attestazione di avvenuto deposito documentale, mentre il controllo preventivo è affidato al metodo del sorteggio a campione in percentuali minime;
   rilevanti sono le conseguenze anche sotto il profilo sanzionatorio se si consideri che, in base al combinato disposto di cui agli articoli 96 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle zone dichiarate sismiche «gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94». Gli stessi soggetti, appena accertato un fatto costituente violazione delle predette norme, sono tenuti a compilare processo verbale che viene trasmesso al competente ufficio tecnico della regione e all'autorità giudiziaria –:
   se il Governo non ritenga di dover adottare le iniziative necessarie, anche normative idonee a garantire l'uniforme e corretta applicazione nel territorio nazionale dei principi fondamentali in materia di costruzioni in zona sismica richiamati in premessa e la tutela dell'incolumità pubblica, con particolare riferimento agli articoli 93 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e all'articolo 19 della legge 241 del 1990, affinché gli stessi siano rispettati anche per gli interventi di ricostruzione conseguenti al sisma del 24 agosto 2016, prevedendo i presupposti sostanziali e procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo ex articolo 120 della Costituzione in caso di mancato adeguamento delle leggi regionali. (5-09610)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

sisma

controllo doganale