ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09605

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 681 del 28/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 28/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/09/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09605
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Mercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   SIMONETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   già con atto di sindacato ispettivo n. 5-08408 l'interrogante richiamava l'attenzione del Ministro interrogato sulle modalità di calcolo delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito;
   nel dettaglio, si poneva l'accento sulla previsione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 2017 del 2008 (come modificato da ultimo dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b) del decreto-legge n. 78 del 2011), in materia di modalità di verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito, e sulla relativa interpretazione restrittiva e penalizzante applicata dall'Inps;
   in particolare, l'Inps, con il messaggio n. 21172 del 12 agosto 2010, interpretava ed applicava la predetta disposizione di cui all'articolo 35, comma 8, relativamente al riconoscimento ed alla misura della pensione ai superstiti, adoperando quale sistema di determinazione dei redditi la somma dei redditi percepiti in due anni: quello relativo all'anno antecedente alla richiesta della prestazione ed il reddito di prestazione nell'anno prima della liquidazione del trattamento medesimo;
   in sede di risposta in data 28 aprile 2016, il rappresentante del Governo precisava che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 12 gennaio 2015, indicava all'Inps che «(...) Da tale previsione per così dire procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione collegata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione», concludendo che «qualora un soggetto si riteneva leso dalle modalità operative seguite dall'Inps in precedenza, questi possa far valere il suo diritto avanti l'istituto e che l'Inps a quel punto valuterà la sua istanza anche tenendo conto delle nuove istruzioni»;
   in seguito a tali chiarimenti ministeriali, l'Inps adottava le modalità di cui al messaggio del 5 agosto 2015, n. 5178, e cioè che «(...) ai fini della liquidazione o della ricostruzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento (...) rileva il maggior reddito da lavoro dipendente (...)»;
   tuttavia, poiché la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata a decorrere dal 1o gennaio di ciascun anno (come ricordato dallo stesso istituto nel richiamato messaggio n. 5178/2015), l'istituto considera il maggior reddito con decorrenza 1o gennaio 2016 e nulla si prevede in merito al precedente errato sistema di determinazione dei redditi basato sulla sommatoria;
   risulta infatti all'interrogante che l'Inps, sede provinciale di Cremona, continui a rigettare i ricorsi presentati da chi, per l'appunto, si ritiene leso nel proprio diritto dalle modalità operative seguite dall'Inps ante indicazioni ministeriali –:
   se non ritenga opportuno, in qualità di autorità vigilante sull'ente previdenziale, accertarsi della corretta applicazione da parte dell'Inps delle indicazioni ministeriali in merito alle modalità di calcolo delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito e se non ritenga che le indicazioni ministeriali debbano avere per l'Inps efficacia retroattiva e, dunque, che l'istituto debba procedere alla restituzione del quantum decurtato dall'importo della prestazione erogata per effetto di quella che appare una errata interpretazione ed applicazione della norma di legge.
(5-09605)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

sindacato giurisdizionale

retroattivita' della legge