Legislatura: 17Seduta di annuncio: 681 del 28/09/2016
Primo firmatario: CAPONE SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/09/2016
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/09/2016
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/09/2016
CAPONE. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico
. — Per sapere – premesso che:
nel corso di un incontro svoltosi recentemente a Lecce alcune imprese del settore igiene ambientale hanno rappresentato una situazione che, a parere dell'interrogante, ha assoluto bisogno di delucidazioni e di intervento per le conseguenze gravi che potrebbe generare a danno delle stesse;
l'Agenzia dell'entrate di Lecce – direzione provinciale – avrebbe notificato infatti alle imprese del settore un avviso di accertamento con cui viene recuperata a tassazione la deduzione Irap per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 44 del 15 dicembre 1997;
a parere dell'ufficio fiscale le imprese operanti nel settore di igiene ambientale non avrebbero diritto alla suddetta deduzione, poiché operanti in concessione ed a tariffa nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
l'avviso di accertamento, pari complessivamente a diversi milioni di euro, dovrebbe essere impugnato alla commissione tributaria di Lecce, con il rischio di dover comunque versare cifre considerevoli a titolo di iscrizione provvisoria;
a parere delle imprese la tesi dell'ufficio sarebbe destituita di fondamento giuridico, dal momento che le stesse non operano in concessione e a tariffa bensì con contratti di appalto, per cui il diritto alla deduzione Irap vale per legge;
in questo senso le stesse imprese avrebbero depositato il 21 giugno 2016 presso l'Agenzia un parere pro veritate del professor Francesco Vetrò, docente di diritto amministrativo dell'università del Salento, a corredo dei contratti di appalto e documenti fiscali, e che, a detta delle stesse, l'Agenzia delle entrate avrebbe però «totalmente ignorato» –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa e consapevoli dei danni che la situazione potrebbe arrecare alle imprese;
se i Ministri interrogati non ritengano necessaria una verifica in relazione a quanto sopra esposto e ai presupposti per cui l'Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Lecce – avrebbe emesso gli avvisi di accertamento nei confronti di imprese del settore igiene ambientale vincitrici di appalti pubblici e non erogatrici di servizi in concessione e a tariffa;
se non ritengano opportuno intervenire, per quanto di competenza, perché l'Agenzia delle entrate di Lecce in autotutela ritiri il citato avviso di accertamento. (5-09596)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):prestazione di servizi
societa' di servizi
contratto di forniture