ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09576

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 678 del 23/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 23/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 23/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/09/2016
Stato iter:
06/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2016
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/10/2016
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/10/2016

SVOLTO IL 06/10/2016

CONCLUSO IL 06/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09576
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Venerdì 23 settembre 2016, seduta n. 678

   SIMONETTI e FEDRIGA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il «giallo» sull'ipotesi di taglio alle pensioni di reversibilità sembrava risolto dopo la modifica apportata al testo del disegno di legge delega sul contrasto alla povertà durante l'esame in prima lettura e dopo l'approvazione del documento di economia e finanza la scorsa primavera;
   con ben due tentativi, infatti, il Governo ha provato a far diventare le pensioni di reversibilità da «prestazioni a carattere previdenziale» a «prestazioni assistenziali», salvo poi fare marcia indietro dinanzi alle proteste corali;
   è rimasta comunque, ad avviso degli interroganti, l'ombra di uno scontro all'interno della maggioranza di Governo tra chi vuole un giro di vite sulle pensioni di reversibilità e chi invece no;
   il taglio alle pensioni di reversibilità, però, è riapparso in maniera subdola e infida, rendendo obbligatoria la dichiarazione della rilevanza C1 del modello RED, ovvero quella relativa a: interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, nonché del TFR e di tutte le altre voci prima escluse;
   stando alla normativa vigente (articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995) ed alle relative circolari interpretative ed applicative (si veda ad esempio la circolare INPS n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio 1996 e – da ultimo su questa linea – la n. 185 del 18 novembre 2015), infatti, i redditi da sempre presi in considerazione, ai fini del calcolo dell'integrazione al minimo ovvero della cumulabilità della pensione ai superstiti, sono stati assoggettabili ad Irpef, con esclusione, pertanto, agli effetti dell'applicazione delle riduzioni dei trattamenti di fine rapporto e di ogni altro reddito soggetto a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva, quindi dividendi e cedole di obbligazioni che sono tassati alla fonte o soggette ad imposta sostitutiva;
   invece, con la circolare n. 195 del 30 novembre 2015, relativa all'acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (campagna ordinaria RED ITA 2015), viene rappresentato un cambio di rotta, poiché, nel dettare le modalità di dichiarazione per il cittadino, si precisa che «Fra i redditi che, in base alle rilevanze, devono essere comunicati all'Istituto (...) Redditi da interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'IRPEF. Tale tipologia di redditi da capitale, assolvendo una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non è presente nelle informazioni contenute nei modelli 730 o UNICO (...) Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni (...);
   il RED, si ricorda, è un modello che i titolari di trattamenti pensionistici legati al reddito sono tenuti a presentare annualmente all'Inps a verifica e conferma del diritto ad usufruire della prestazione e dell'importo della medesima;
   la considerazione di rilevanze precedentemente non computate – e quindi non dichiarate – finirebbe inevitabilmente con l'incidere negativamente sugli scaglioni di reddito ai fini del calcolo della percentuale di riduzione dei trattamenti ai superstiti di cui alla tabella F della legge n. 335 del 1995, con un effetto retroattivo di taglio della pensione con un minimo del 25 per cento;
   l'aggiunta delle rilevanze richiamate in premessa nel modello RED ai sensi della richiamata circolare dell'Inps n. 195/2015 ad avviso degli interroganti va considerato come una maniera surrettizia di procedere al taglio delle prestazioni legate al reddito, quali appunto le reversibilità –:
   se il Ministro interrogato non intenda intervenire affinché sia modificata la circolare 195/2015 dell'Inps ritornando alle casistiche precedenti così come da legge n. 355 del 1995. (5-09576)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-09576

  In riferimento all'interrogazione in parola non posso che ribadire quando dichiarato ieri dal Ministro Poletti in Assemblea durante lo svolgimento del question time.
  Con la circolare 195 del 2015 l'Inps, nel fornire indicazioni sulle modalità di acquisizione dei redditi necessari per il calcolo delle prestazioni collegate al reddito non ha introdotto alcuna modifica nel calcolo dell'importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge n. 335 del 1995.
  La circolare, infatti, specifica alla Tabella 1 – rilevanza 11 – l'applicazione alle pensioni di reversibilità dell'articolo 1, comma 41, della legge citata, in base al quale – ai fini del calcolo – si tiene conto unicamente dei redditi del titolare assoggettabili ad IRPEF, tra cui non rientrano, a titolo di esempio, gli interessi bancari, postali, dei titoli di Stato, ed in generale i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva dell'IRPEF.
  Il refuso evidenziato dagli interroganti era, in realtà, contenuto nell'allegato 1 alla circolare, ma non ha mai influito sulla erogazione delle pensioni di reversibilità ai superstiti. Come precisato con un comunicato stampa del 28 settembre, le procedure informatiche seguite dall'istituto, infatti, hanno sempre correttamente applicato le disposizioni di legge, peraltro, come dicevo prima, richiamate dal testo della circolare.
  Da ultimo rappresento che l'INPS, con messaggio n. 4023 di ieri 5 ottobre, ha provveduto a comunicare un messaggio di errata corrige dell'allegato alla circolare.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

buono del Tesoro

pensionato

imposta sui redditi da capitale