ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09536

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 677 del 21/09/2016
Abbinamenti
Atto 5/09517 abbinato in data 29/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/09/2016
Stato iter:
29/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/09/2016
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/09/2016
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/09/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/09/2016

DISCUSSIONE IL 29/09/2016

SVOLTO IL 29/09/2016

CONCLUSO IL 29/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09536
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677

   PESCO, RUOCCO, ALBERTI, VILLAROSA e PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i commi da 855 a 861 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) istituiscono e disciplinano il fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazione in favore di investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio della provincia di Chieti);
   in tale contesto, il comma 857 prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità 2016, sono definiti: le modalità di gestione del fondo, le modalità e condizioni di accesso al fondo stesso; i criteri di quantificazione delle prestazioni; le procedure da esperire, che possono essere anche di natura arbitrale;
   inoltre, il comma 859 stabilisce, nei casi di ricorso a procedura arbitrale, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari sono nominati gli arbitri;
   il termine di 180 giorni di cui al citato comma 857 è scaduto, senza che al momento siano stati emanati i predetti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze –:
   quale sia la tempistica per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 857 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, nonché per la definizione della proposta di sua competenza ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 859 della medesima legge;
   se reputi opportuno assumere iniziative per concedere una proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso pari al periodo temporale intercorrente tra la data del 30 giugno 2016 e la data di emanazione dei decreti in questione;
   se e quali iniziative intenda assumere per superare l'interpretazione, a giudizio degli interroganti estremamente restrittiva, del Fondo interbancario di tutela dei depositi e come si concili con le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 59 del 2016 l'esclusione dal rimborso forfettario degli acquisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione, ancorché effettuati entro il 12 giugno 2014, presso le banche e gli intermediari appartenenti ai gruppi bancari, di cui le banche in liquidazione risultavano essere capogruppo alla data di acquisto degli strumenti finanziari stessi;
   in considerazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 59 del 2016, che qualificano la «prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati» come la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la banca in liquidazione, l'interpretazione e l'intenzione del Fondo interbancario di tutela dei depositi di escludere dalla procedura di rimborso forfettario gli acquisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione, ancorché effettuati entra il 12 giugno 2014, avvenuti nell'ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la banca in liquidazione abbia svolto attività di intermediazione tra acquirente e venditore, visto che tale prestazione, eseguita in modo diretto tra acquirente e banca, rientra tra quelle indicate all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 («esecuzione di ordini per conto dei clienti»).
   (5-09536)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09536

  Le interrogazioni a risposta in Commissione n. 5-09517 e n. 5-09536 concernono il Fondo di Solidarietà istituito dall'articolo 1 comma 855 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) in favore degli investitori che nel novembre 2015 detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle 4 banche poste in risoluzione.
  In particolare l'onorevole Bernardo e l'onorevole Pesco chiedono di conoscere la tempistica di emanazione dei decreti attuativi della disciplina delle prestazioni in favore degli investitori, con specifico riferimento all'istituzione delle procedure arbitrali.
  In proposito si rende noto che lo schema di regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, in attuazione dell'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge n. 208 del 2015 è stato trasmesso in data 20 settembre 2016 al Consiglio di Stato, per il prescritto parere.
  Per quanto riguarda l'ulteriore richiesta degli interroganti relativa alla proroga dei termini di presentazione delle istanze di indennizzo diretto, al momento, non sembra necessaria una sua estensione.
  Per quanto riguarda invece la richiesta dell'on. Pesco di modificare i criteri di accesso agli indennizzi automatici previsti da tale fondo, individuati dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 30 giugno 2016, estendendo la possibilità di accedervi anche ai soggetti che hanno investito in titoli obbligazionari attraverso altri operatori, si riporta quanto già comunicato dal Ministro Padoan durante la seduta di Question Time in Aula Camera della scorsa settimana e cioè che la scelta legislativa di limitare l'accesso al rimborso automatico solo per gli investitori che hanno acquistato i titoli direttamente dalle banche poi messe in liquidazione, escludendo, invece, coloro che avevano fatto lo stesso investimento, ma tramite altri intermediari, è dovuta alla necessità di assicurare la compatibilità del meccanismo di rimborso con la disciplina dell'Unione europea sul risanamento e sulla risoluzione delle banche e con le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul divieto di aiuti di Stato.
  Ciò premesso, tra le condizioni per riconoscere il ristoro a favore degli investitori vi è quella della intervenuta violazione delle regole di condotta relative alla vendita degli strumenti finanziari, accertata quanto meno tramite ragionevoli e solidi indici presuntivi.
  Si è comunque ritenuto, anche sulla scorta di preventive interlocuzioni con gli uffici della Commissione europea, di isti- tuire il fondo e di limitarne la fruizione ai soli risparmiatori che hanno acquistato strumenti finanziari dalle banche risolte in considerazione della incapienza delle stesse.
  Del tutto differente è naturalmente la situazione di coloro, richiamati dagli onorevoli interroganti, che hanno acquistato da altri intermediari capienti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi

risoluzione

banca