ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09518

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 677 del 21/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/09/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09518
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677

   SPESSOTTO, NICOLA BIANCHI, CARINELLI e DELL'ORCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) fa espresso divieto alle auto di sostare negli stalli destinati a moto e bici, mentre, viceversa, non impedisce a quest'ultime – in assenza di cartello stradale che ne faccia un esplicito divieto – di occupare gli spazi a pagamento all'interno delle strisce blu anche se tale categoria di veicoli dovrebbe pagare il ticket ai sensi dell'articolo 158 c. 2B-6 del codice della strada ticket che però non può essere esposto per evidenti ragioni di ordine pratico;
   con circolare del 25 gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcuni chiarimenti circa la corretta interpretazione delle disposizioni del codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade, con particolare riguardo agli spazi individuati come parcheggi destinati alle moto, ma rimangono, a giudizio degli interroganti, ancora molti dubbi circa l'applicazione delle norme di riferimento;
   come sottolineato anche nella citata circolare ministeriale, la regolamentazione della materia della sosta e del parcheggio non trova infatti una compiuta disciplina nel solo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, nel seguito regolamento), motivo per cui, per una completa disamina della materia, è necessario integrare la normativa codicistica con gli ulteriori provvedimenti legislativi;
   in particolare, il Ministero ha sottolineato come, qualora si intenda organizzare l'area di parcheggio, l'apposito segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo; tariffe per la sosta a pagamento; schema della disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale) e categorie ammesse od escluse;
   l'obbligo di garantire la possibilità oggettiva di sosta per tutte le tipologie dei veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato, deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'articolo 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza;
   conseguentemente l'ente proprietario della strada, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché sarebbe difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo;
   difatti, qualora l'ente proprietario riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli attraverso appositi segnali verticali, oppure delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo tale da consentirne la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo dalla sosta tutti quei veicoli che per le loro dimensioni non vi rientrano, il relativo provvedimento sarebbe viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada –:
   se il Ministro interrogato non intenda assumere opportune iniziative, anche normative, al fine di superare l'attuale frammentazione del panorama normativo di riferimento in materia di stalli di sosta e relative modalità di parcheggio per i motocicli, e fornire altresì gli opportuni chiarimenti che si rendono necessari per far fronte alle manifeste difficoltà riscontrate dai conducenti nell'esposizione dei ticket di pagamento del parcheggio per le moto. (5-09518)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

area di parcheggio

codice della strada

veicolo a due ruote