ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09475

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 672 del 14/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/09/2016
Stato iter:
15/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 15/09/2016
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 15/09/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 15/09/2016
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/09/2016

SVOLTO IL 15/09/2016

CONCLUSO IL 15/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09475
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Mercoledì 14 settembre 2016, seduta n. 672

   PELILLO e VENITTELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la circolare 36/E dell'Agenzia delle entrate, del 19 dicembre 2013, sono stati esplicitati dall'amministrazione finanziaria i chiarimenti aventi ad oggetto i profili catastali e gli aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici, in merito al trattamento fiscale da applicare al corrispettivo conseguito a seguito della cessione del diritto di superficie;
   in base a tale circolare l'equiparazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso agli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, previsto dall'articolo 9, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può operare esclusivamente qualora sia possibile procedere ad una contrapposizione di due valori omogenei e questo è fattibile solo allorquando il diritto di superficie sia stato acquistato, in precedenza, a titolo oneroso e con un importo oggettivamente determinabile;
   in altri termini, il corrispettivo percepito a seguito della concessione del diritto di superficie può essere inquadrato nella fattispecie delineata all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, che include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusivamente nell'ipotesi in cui il medesimo diritto reale sia stato, in precedenza, acquistato a titolo oneroso;
   in conseguenza di questa specifica equiparazione, risultano applicabili alla plusvalenza conseguita – calcolata come differenza fra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto – tutte le disposizioni dettate ai fini della cessione della piena proprietà; pertanto, ad esempio, qualora fra la cessione e l'acquisto (a titolo oneroso) del diritto reale di godimento siano trascorsi più di cinque anni, la plusvalenza conseguita non può essere assoggettata a tassazione;
   con specifico riguardo ai compensi percepiti dal titolare del fondo a seguito della costituzione del diritto di superficie acquisito a titolo originario – ovvero senza aver sostenuto un costo oggettivamente determinabile e direttamente riferibile al diritto ceduto –, gli stessi debbano essere inclusi nella fattispecie recata dall'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, vale a dire fra i redditi diversi derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
   conseguentemente, ai fini della determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, trova applicazione la disposizione recata dall'articolo 71, comma 2, del TUIR, la quale prevede che il reddito da sottoporre a tassazione sia costituito dalla differenza fra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione;
   l'applicazione della circolare dell'Agenzia delle entrate comporta conseguentemente l'imponibilità del corrispettivo anche in tutti i casi in cui non lo sarebbe applicando l'articolo 67, comma 1, lettera b), tra cui il diritto costituito sul terreno agricolo ereditato, ovvero dopo cinque anni da quando è stato acquistato il fondo, e il diritto costituito sul lastrico solare dell'abitazione principale o sull'immobile acquistato o costruito da almeno cinque anni; inoltre, essendo le uniche spese deducibili quelle «specificamente inerenti alla sua produzione», l'imponibile Irpef sarebbe praticamente sempre costituito dall'intero corrispettivo, proprio perché non esiste alcun costo specifico di acquisto, altrimenti si ricadrebbe nella fattispecie di cui alla citata lettera b);
   la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15333, depositata il 4 luglio 2014, contrariamente a quanto previsto dalla citata circolare 36/E del 2013, ha statuito che, essendo il diritto di superficie un diritto reale, è pienamente applicabile l'articolo 9, comma 5, del Tuir, implicante l'equiparazione della disciplina fiscale relativa alle cessioni a titolo oneroso della piena proprietà degli immobili agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento; per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce dunque reddito diverso ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, qualora si tratti di area fabbricabile (sarà tassata la differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita);
   in caso di terreno agricolo, invece, nessuna tassazione è applicabile, salvo che non siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto; il reddito afferente a tale corrispettivo non può essere inquadrato tra redditi diversi ed in particolare tra quelli derivanti dall'assunzione di obblighi di permettere di cui all'articolo 67, comma 1, la lettera l), del Tuir, in quanto, da un lato, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, correlata all'articolo 9, comma 5, del TUIR, non consente, neanche, l'applicazione dell'articolo 67, comma 1, la lettera l), del Tuir in relazione all'obbligo di permettere (concedere a terzi l'utilizzo del terreno), e, dall'altro lato, i redditi determinati dall'assunzione di obblighi, cui fa riferimento tale ultima disposizione, vanno ricollegati specificatamente a diritti personali, piuttosto che a diritti reali e nel caso di diritto di superficie, la Corte ritiene si sia indiscutibilmente in presenza di diritti reali;
   la Corte, peraltro, rammenta che, in relazione alla tassazione delle plusvalenze immobiliari infraquinquennali, con riguardo alla lettera b), il limite temporale posto, di cinque anni, evidenzia la volontà del legislatore di tassare solo le plusvalenze aventi natura speculativa: la tassabilità o meno della plusvalenza è stata limitata nell'ambito un quinquennio, oltre detto periodo non potrà più presumersi il carattere speculativo dell'operazione di acquisto e la successiva vendita del bene –:
   se non ritenga di intervenire in sede amministrativa al fine di chiarire la corretta interpretazione della disciplina in materia di tassazione del diritto di superficie, in modo da superare la precedente pronuncia dell'amministrazione finanziaria del 2013, rendendola quindi conforme a quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. (5-09475)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09475

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine al trattamento fiscale da applicare al corrispettivo conseguito a seguito della cessione del diritto di superficie su terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
  Al riguardo, gli Onorevoli segnalano un contrasto tra l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 secondo cui viene attribuito un diverso inquadramento fiscale ai compensi derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, del diritto di superficie a seconda che il cedente abbia, a sua volta, acquistato a titolo derivativo (e oneroso) ovvero a titolo originario il diritto reale oggetto della cessione, con conseguente applicazione, rispettivamente, delle lettere b) e l) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1997 (TUIR), e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, espressa da ultimo con la sentenza n. 15333 del 2014.
  Sulla base di tale pronuncia, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR non potendo essere incluso nella fattispecie di cui alla successiva lettera l) sia per l'esplicita equiparazione effettuata dall'articolo 9, comma 5, alle cessioni a titolo oneroso sia perché l'obbligo di permettere a terzi l'utilizzo del terreno nonché i relativi corrispettivi derivanti dall'assunzione degli obblighi devono essere ricollegati a diritti personali e non, come nella fattispecie in oggetto, a diritti reali.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere «se non ritenga di intervenire in sede amministrativa al fine di chiarire la corretta interpretazione della disciplina in materia di tassazione del diritto di superficie in modo da superare la precedente pronuncia dell'amministrazione finanziaria del 2013 rendendola, quindi, conforme a quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La ratio della disposizione contenuta nell'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR in commento è quella di sottoporre a tassazione le cessioni di beni immobili effettuate entro un quinquennio dall'acquisto o costruzione che possono dare luogo ad operazioni di carattere speculativo, Solo a tal fine, la medesima disposizione reca la presunzione per cui, laddove sia decorso più di un quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione del bene immobile, la successiva cessione da parte del proprietario del bene non determina alcun fenomeno speculativo da assoggettare a tassazione.
  Come precisato dall'Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 36/E del 2013 (paragrafo 8), tale presunzione è giustificata dalla circostanza che la fattispecie normata riguarda l'acquisto e la definitiva cessione del bene, vicenda quest'ultima che pone, in ogni caso, termine alle eventuali successive operazioni speculative da parte del titolare del bene in quanto il proprietario non può più effettuare atti di disposizione sul bene medesimo né costituire fonte di reddito da assoggettare eventualmente a tassazione.
  La costituzione a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie), non determina invece alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario, e, pertanto, non estingue ulteriori (seppure, naturalmente, eventuali) vicende speculative sul bene.
  Il concedente il diritto reale di godimento, infatti, una volta riacquisita la piena proprietà del bene, avrebbe, ad esempio, la facoltà di costituire nuovamente diritti reali sullo stesso, seguitando così a sfruttarne la potenzialità reddituale, ovvero a cederne l'intera proprietà, incassando corrispettivi che sarebbero sempre ed in ogni caso esenti da tassazione, in quanto detentore del bene da oltre un quinquennio.
  Tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità segnalata dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti che terranno anche conto dell'andamento del contenzioso in corso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

imposta sul reddito

costo di costruzione