ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09422

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 668 del 05/08/2016
Abbinamenti
Atto 5/09482 abbinato in data 13/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: CIMBRO ELEONORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2016
MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2016
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 20/09/2016
PICCIONE TERESA PARTITO DEMOCRATICO 20/09/2016
ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 05/08/2016
Stato iter:
13/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/10/2016
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 13/10/2016
Resoconto CIMBRO ELEONORA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/09/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/09/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 13/10/2016

DISCUSSIONE IL 13/10/2016

SVOLTO IL 13/10/2016

CONCLUSO IL 13/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09422
presentato da
CIMBRO Eleonora
testo presentato
Venerdì 5 agosto 2016
modificato
Martedì 27 settembre 2016, seduta n. 680

   CIMBRO, MURA, MAZZOLI, CARELLA, PICCIONE, ZAPPULLA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   nonostante l'intervento normativo del Governo che ha, mediante la legge del 13 luglio 2015, n. 107, tentato di dare una soluzione definitiva e organica all'ingente e pluriennale contenzioso che ha investito determinate procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici del nostro Paese, permangono ancora numerose criticità connesse al concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011;
   venendo al dettaglio normativo, con il comma 87 dell'articolo 1, la legge menzionata intende sanare i numerosi contenziosi pendenti coprendo, al contempo, la disponibilità dei posti vacanti e limitando le possibili conseguenze economiche legate alla prosecuzione dei numerosi contenziosi in essere: vengono perciò «definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici»;
   nel successivo comma 88, sono poi individuate le categorie di partecipanti alle quali è rivolta la sanatoria; in particolare, questa riguarda «a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale (...) 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202»;
   con decreto ministeriale n. 499 del 2015 sono fissate infine le disposizioni sulle modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione, e della relativa prova scritta finale, per l'inserimento nei ruoli dirigenziali dei possessori dei requisiti previsti dal citato comma 88;
   da tale procedura concorsuale sono stati esclusi però tutti coloro i quali hanno un contenzioso ancora pendente avverso il concorso bandito nel 2011. Sono invece stati inclusi coloro i quali hanno superato tutte le fasi del medesimo concorso, annullato in sede giurisdizionale. Risultano altresì inclusi tutti coloro i quali hanno un contenzioso aperto riguardante le prove del 2004 e del 2006;
   si è creata un'evidente disparità di trattamento nei confronti di soggetti che si trovano nelle medesime condizioni: ossia candidati che hanno contenziosi ancora pendenti per concorsi effettuati in anni differenti ed un pregiudizio a danno di chi ha presentato ricorso per il concorso del 2011. Questo fatto ha generato e sta generando ulteriori ricorsi, questa volta avverso i citati provvedimenti normativi;
   si segnalano, inoltre, ulteriori disparità di trattamento in base alle decisioni assunte dalle diverse regioni sulla base dell'interpretazione che viene data alle disposizioni normative, anche in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali di sanatoria. Gli eventuali aventi diritto all'inclusione aumentano in alcuni casi considerevolmente ed inspiegabilmente con conseguente indizione di ulteriori corsi di formazione volti all'immissione in ruolo di nuovi dirigenti scolastici. Ne consegue che alcune regioni stanno immettendo in ruolo numerosi dirigenti scolastici che vanno a coprire ruoli in regioni diverse;
   è utile e doveroso osservare più da vicino le vicissitudini recenti dei partecipanti al concorso del 2011; vicissitudini che possono essere esemplificative dell'incertezza del quadro generale nazionale: in Lombardia, il concorso del 2011 è stato annullato, unicum in Italia, due volte, con conseguente ribaltamento di molti fra i risultati della prima correzione. Un centinaio di promossi sono stati bocciati e successivamente ripescati o meglio sanati, con la legge n. 107 mentre, al contrario, duecento bocciati sono stati nella seconda correzione promossi, e sono tuttora dirigenti. Attualmente il concorso lombardo attende ancora altre sentenze del Consiglio di Stato chiamato ad esprimersi nel merito già il prossimo novembre. La condizione dei quarantotto ricorrenti non differisce dunque dai «sanati» prima menzionati;
   passando al caso campano, e procedendo per sommi capi: il concorso in questione è stato più volte interrotto per presunte gravi irregolarità, tuttora al vaglio della magistratura; e già durante la prova preselettiva erano emerse irregolarità sia nella procedura sia nel contenuto degli stessi test. Allo stato attuale, dopo ulteriori, diverse e alterne vicissitudini, i promossi non sono stati inseriti nella graduatoria di merito del Concorso, e risultano ugualmente esclusi nel provvedimento previsto dalla legge n. 107 del 2015;
   venti ricorrenti in Sardegna, cinquanta in Puglia, e trecento in Sicilia, sono ancora in attesa, da oltre tre anni, della sentenze di primo grado o secondo grado –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione creatasi in sede di attuazione della legge n. 107 del 2015 e con il successivo decreto ministeriale n. 499 del 2015;
   se il Ministro non intenda valutare la possibilità e l'opportunità di promuovere iniziative tese a dare risposte ai contenziosi di cui in premessa ancora in corso. (5-09422)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09422

  Gli On.li interroganti, con riferimento al contenzioso ancora in corso relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, chiedono al Ministro se non intenda valutare la possibilità e l'opportunità di promuovere iniziative tese a dare risposte risolutive a tale contenzioso.
  Con riferimento, in particolare, al contenzioso relativo alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici indetta con Decreto direttoriale del 13 luglio 2011, si rappresenta preliminarmente che, a legislazione vigente, tali soggetti non possono essere ammessi a partecipare alla procedura di cui all'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dal comma 88.
  In relazione alla presunta disparità di trattamento fra i partecipanti al concorso di cui al predetto decreto che, pur non avendo ancora avuto una sentenza definitiva all'esito del contenzioso relativo al mancato superamento delle prove concorsuali, non sono individuati dalla legge n. 107 del 2015 quali destinatari della procedura di cui al suddetto comma 87, ed i partecipanti ai diversi concorsi banditi in anni differenti con i decreti 22 novembre 2004 e 6 ottobre 2006, si osserva che i commi da 87 a 91 della succitata legge hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a precedenti procedure concorsuali, tuttora irrisolte.
  Le suddette disposizioni si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione del novero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata generale (annullamento dell'intera procedura regionale) ovvero protrattesi nel tempo (contenziosi risalenti), evidentemente a scapito di una corretta gestione del sistema scolastico e più in generale del buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta, pertanto, di una procedura dai contenuti e dai criteri ben individuati, introdotta «al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88» e come tale rivolta a una specifica platea di destinatari.
  A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che gli orientamenti parlamentari ed amministrativi in tal senso si protraevano già da diverso tempo e così anche le iniziative intese a sanare e porre fine all'ingente numero di posizioni di contenzioso pendente, scaturite dalle molteplici circostanze che hanno determinato l'annullamento delle procedure concorsuali in numerose regioni e il moltiplicarsi di motivi per l'instaurarsi di ulteriore contenzioso, nonché la crescente difficoltà, per l'Amministrazione, di identificare soluzioni idonee e definitive per concludere le medesime procedure concorsuali.
  Le stesse categorie di destinatari della previsione di cui all'articolo 1, comma 88, della legge n. 107, infatti, erano già state individuate dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87), quali beneficiarie di una riserva di posti nell'ambito della prima tornata del nuovo corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici da bandire ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.
  Nello specifico, la previsione di cui al succitato comma 88, lettera a), è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali (comma 90) addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo.
  Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.
  A ciò si aggiunga che, a seguito dell'annullamento delle procedure concorsuali di Lombardia e Toscana, i soggetti coinvolti, vantando una legittima aspettativa in forza della precedente inclusione nelle graduatorie di merito nonché, in molti casi, della già avvenuta immissione in ruolo, hanno dato adito ad un cospicuo contenzioso, il cui esito avrebbe senza dubbio creato pesanti ripercussioni sul sistema scolastico delle rispettive regioni.
  La previsione di cui al comma 88, lettera b), è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo.
  Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni, non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso.
  In relazione al contenzioso del 2011, pertanto, non sussistono le stesse peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico evidenziate dal comma 87 della legge n. 107, quali l'economicità dell'azione amministrativa e le possibili ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente, trattandosi perlopiù di contenziosi seriali (in gran parte relativi alla composizione della commissione esaminatrice, alla carenza di requisiti di ammissione o, più in generale, al mancato superamento di prove concorsuali) analoghi ad altri già decisi con sentenza definitiva favorevole all'amministrazione.
  Si precisa, infine, che con numerose e recenti pronunce il Giudice amministrativo ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 87-91, della legge n. 107.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

gazzetta ufficiale

assunzione