ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09421

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 668 del 05/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/08/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 05/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2016

SOLLECITO IL 04/09/2017

SOLLECITO IL 20/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09421
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Venerdì 5 agosto 2016, seduta n. 668

   GAGNARLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e le successive modifiche introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, hanno riformato la disciplina del regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 148, comma 3 del TUIR e all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, introducendo, altresì, il nuovo soggetto giuridico della società sportiva dilettantistica di capitali parificato a tutti gli effetti tributari con l'associazione sportiva dilettantistica: ne è scaturito un quadro normativo che ha comportato un deciso ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, non senza aspetti controversi soprattutto in ordine alla diffusione accertata di comportamenti elusivi e fraudolenti da parte di soggetti «eterovestiti» la cui adesione alla normativa di settore è stata motivata esclusivamente dalla volontà di beneficiare delle relative agevolazioni fiscali e non già dal perseguimento degli scopi di pubblico interesse che sono immanenti alla volontà del legislatore;
   infatti, dal «progetto Ercole» della Guardia di finanza si evince che i controlli effettuati fino a gennaio 2016 su tali presunte elusioni fiscali riguardano 200 società ed i primi 35 accertamenti (per la maggior parte ristoranti, bar e palestre) hanno portato alla luce un'evasione che oscilla fra i 50 mila e i 70 mila euro, con punte di 100 mila euro;
   è di pochi giorni fa invece la notizia della maxi frode fiscale accertata dalla Guardia di finanza di Forlì nei confronti di quattro società che operano nel settore delle sponsorizzazioni e che, secondo i militari, avrebbero procurato un'evasione per oltre 36 milioni di euro. Le aziende, con sede a Forlì, Cesena e Rimini gestivano gli spazi pubblicitari in occasione delle partite casalinghe di una società marchigiana di pallavolo femminile che milita nel campionato di serie A1;
   le modifiche alla normativa fiscale di settore furono fortemente volute dal Coni per agevolare le piccole società del settore del calcio e per le attività senza scopo di lucro che avessero voluto investire nella realizzazione o ristrutturazione di impianti sportivi, ad esempio società di calcio, basket, volley e altro, consentendo la creazione di sodalizi che garantissero agli investitori il mantenimento della proprietà delle quote nominali di capitale versato, pur nel rispetto del divieto generale di distribuzione degli utili;
   è mancato, tuttavia, nell'impianto normativo posto a tutela del fenomeno sportivo dilettantistico, una precisa ed esaustiva declaratoria delle finalità ultime che devono governare gli attori del sistema, ossia il perseguimento di scopi di interesse collettivo che – unitamente al predetto divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili – traccino una netta linea di demarcazione tra lo sport al servizio dei cittadini nei luoghi e nei tempi in cui si svolge la vita collettiva delle persone (città, quartiere, scuola, asilo, carcere, ospedale, e altro) e lo sport al servizio individuale dei consumatori: quest'ultimo – beninteso – legittimo come lo è ogni servizio che soddisfi lecitamente le preferenze degli acquirenti ma per il quale non si comprenderebbero le ragioni di un sistema così pervasivo di detassazione, dal momento che similari attività di benessere e miglioramento della qualità della vita (ivi compresa la lettura di libri, la visione di film al cinema o le attività di relax e divertimento) sono soggette a tassazione piena ovvero a forme decisamente più blande di leva fiscale;
   una carenza del tipo sopra evidenziato ha consentito non solo a soggetti senza scrupoli di trasformare attività sportive già gestite con finalità dichiaratamente lucrative in attività solo apparentemente non profit ma altresì di richiamare – con la stessa logica e motivazione – speculatori di ogni sorta a far parte del comparto in nome degli elevati indici di redditività garantiti dall'assenza di tassazione ai fini Iva e imposte dirette dei corrispettivi derivanti dalle attività istituzionali, del trattamento agevolato dei compensi sportivi di cui gli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69 del TUIR (detassazione fino al plafond annuale di 7500 euro dei compensi per esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e per le collaborazioni a carattere amministrativo-gestionale non professionale e relativa connessa esenzione da contribuzione previdenziale), dal regime agevolato ex lege 398 del 1991 per la liquidazione forfettaria delle imposte dirette ed indirette derivanti dallo svolgimento di eventuali attività commerciali fino all'esenzione delle tasse locali sulla pubblicità e sui rifiuti e la riduzione delle accise sul gas metano;
   con la diretta ed inevitabile conseguenza che è pressoché impossibile per un onesto gestore commerciale fornire sul mercato i medesimi servizi senza riscontrare un'immediata antieconomicità, stante l'enorme forbice che le svariate forme di detassazione garantiscono a chi intende eludere il precetto costituzionale della compartecipazione alle spese pubbliche, indossando artatamente le vesti del soggetto senza finalità di guadagno al solo evidente ed illecito scopo di moltiplicarlo: ciò che si chiama concorrenza sleale e danno al funzionamento del libero mercato;
   è appena il caso di notare che l'articolo 53 della Costituzione impone a tutte le persone, fisiche e giuridiche – di partecipare al sostenimento della spesa pubblica. È questa la regola generale che ammette solo eccezioni precise e circostanziate: ogni forma di riduzione o esenzione del carico fiscale deve fondarsi su ragioni comprovate e condivise di interesse collettivo quali la promozione del consumo dei beni e servizi meritevoli come l'istruzione, la salute, e altro per citarne alcuni o di natura redistributiva;
   ne consegue l'esigenza di un duplice ordine di interventi da leggersi – secondo l'opinione di chi scrive – in senso lessicografico: la prima riguarda il sistema dei fini che governano lo sport dilettantistico, essendo evidente che senza un impegno ad innalzare i livelli di qualità della vita dei cittadini – soprattutto di quelli che non possono permettersi il costo individuale della pratica sportiva – non è ammissibile un sistema di detassazione che impone costi a carico dei contribuenti. Si dovrebbe, dunque, fornire una definizione di «sport sociale», con ciò intendendo lo sport che persegue obiettivi di lotta alla sedentarietà, all'obesità e ai cattivi stili di vita che causano malattia, dolore e spese a carico della sanità pubblica. Lo sport deve fungere da avamposto della lotta alle marginalità, al degrado sociale delle periferie, all'abbandono delle aree rurali e montane insegnando il rispetto delle regole ai giovani, aiutando malati, anziani, bambini e soprattutto le persone in difficoltà a ritrovare un consesso sociale inclusivo;
   non basta, peraltro, che l'ordinamento giuridico imponga simili finalità, ma è necessario, altresì, che ne esiga la concreta attuazione, in un'ottica di misurabilità e rendicontabilità delle prestazioni. L'Italia dispone di un ordinamento sportivo, retto dal CONI e amministrato da un sistema di federazioni, discipline associate ed enti di promozione riconosciuti che gestiscono il sistema del riconoscimento sportivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche attraverso i meccanismi dell'affiliazione e della iscrizione nel registro Coni cui conseguono le prefate agevolazioni fiscali. Sarebbe dunque auspicabile che tale sistema, già esistente, venisse investito di adeguati compiti di verifica del conseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'obbligo di controllo dei rendiconti dei bilanci sociali dei sodalizi il cui deposito periodico può essere imposto in formalità anche telematiche, a pena di radiazione dal registro CONI per i soggetti inadempienti, fatti salvi, beninteso, i legittimi diritti di opposizione e tutela giurisdizionale. Un simile intervento costituirebbe già di per sé una premialità per le organizzazioni impegnate veramente nella promozione sociale e un disincentivo alle speculazioni e agli artifizi;
   un secondo ordine di intervento riguarda la concreta operatività di un sistema di norme già esistente e sufficientemente pervasivo del quale tuttavia si ignora l'efficacia repressiva sulle condotte infedeli di quanti, nel mondo dello sport dilettantistico, utilizzano il quadro normativo di favore a beneficio del proprio tornaconto personale: il decreto legislativo 460 del 1997 impone una serie stringente di requisiti statutari per le associazioni (e società) sportive dilettantistiche che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali tra i quali il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili. Sul punto, l'articolo 10, comma 6, del citato decreto considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
    a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
     b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
    c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
    d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
    e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;
   se la verifica del rispetto di talune delle sopracitate condizioni richiede l'accesso ispettivo presso la sede dell'associazione, ove è conservata la contabilità e la documentazione aziendale, ve ne sono altre – nella fattispecie quella sub c) relativa all'ammontare annuale degli emolumenti erogati agli amministratori che può essere facilmente rilevata, tramite il controllo delle certificazioni uniche, anche attraverso l'implementazione di poche modifiche ai vigenti modelli dichiarativi. Il compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni ammonta ad euro 41.316,55 lordi annui e il superamento del predetto massimale costituisce una praesumptio iuris et de iure di distribuzione degli utili (si veda Ris. n. 38/E del 17 maggio 2010). Una simile verifica andrebbe estesa anche ai parenti entro il terzo grado ed agli affini delle persone che ricoprono cariche amministrative o che detengono quote del capitale sociale nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche in quanto il summenzionato limite è sovente aggirato attraverso lo splitting delle somme in ambito familiare;
   per fronteggiare tali fenomeni elusivi ed evasivi, che drenano risorse altrimenti utilizzabili per la promozione del genuino fenomeno sportivo, servirebbe un controllo capillare del rispetto delle regole ma ciò richiederebbe l'investimento di consistenti risorse pubbliche, nell'attività di ispezione. In alternativa si potrebbe focalizzare l'attenzione su poche e mirate modifiche legislative funzionali ad escludere dall'iscrizione al registro del CONI – e quindi dal beneficio delle agevolazioni normative – quelle società ed associazioni che non organizzano attività sportiva con finalità di promozione sociale secondo i criteri da definirsi a cura del legislatore. L'intensificazione dei controlli automatici sulle certificazioni uniche dei soggetti che percepiscono emolumenti da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici o altri sistemi equipollenti potrebbero disincentivare i comportamenti anomici da parte di chi intende utilizzare il sistema sportivo come uno strumento di distribuzione indiretta di utili, in frode ai principi legislativi enunciati –:
   se Governo possa quantificare, ad oggi, le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui in premessa, e quale sia la stima economica del presunto danno alle casse dello Stato generato dalla elusione ed evasione dei non aventi diritto;
   quali iniziative siano state intraprese fino ad oggi e quali siano in programma per fronteggiare il fenomeno descritto in premessa che continua a sottrarre risorse al reale settore terziario no profit arrecando, al contempo, il danno della concorrenza sleale alle sane attività commerciali di società sovente costrette a chiudere a causa della riduzione del portafoglio clienti. (5-09421)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione sportiva

fiscalita'

sport