ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09415

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 668 del 05/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 05/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/08/2016
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/08/2016
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/08/2016
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/08/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/08/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/08/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/08/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/08/2016
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 05/08/2016


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 05/08/2016
Stato iter:
22/12/2016
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2016

RITIRATO IL 22/12/2016

CONCLUSO IL 22/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09415
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Venerdì 5 agosto 2016, seduta n. 668

   TURCO, ARTINI, BECHIS, BALDASSARRE, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO e SEGONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   recenti notizie di stampa rappresentano un quadro allarmante della situazione dei tribunali italiani in relazione alla produttività ed al numero di cause civili trattate: chiaramente non tutti i tribunali sono produttivi allo stesso modo;
   nelle sedi di tribunali di prima istanza i giudici nel 2015 hanno definito ciascuno 262 processi di contenzioso civile, mentre alcuni uffici hanno superato di molto questa soglia, fino a raddoppiarla, in altri ancora le cause portate a termine in un anno sono meno della metà;
   le variazioni sono piuttosto consistenti, ad esempio presso il tribunale di Foggia i giudici in media definiscono 644 procedimenti l'anno (dati del 2015), a Bolzano si sono fermati a 91 e a Napoli nord a 85; questi dati devono essere interpretati tenendo conto delle scoperture di organico sia di magistrati sia di personale amministrativo e del carico di lavoro che ogni anno si rinnova presso ciascun tribunale; in questo esempio il tribunale di Foggia ha un numero di iscrizioni a ruolo di quattro volte superiore a quello del tribunale di Bolzano;
   dai dati messi a disposizione dal Ministero della giustizia e riportati dai quotidiani nazionali solo 28 tribunali su 140 non hanno carenze d'organico fra i magistrati togati;
   in media il tasso di posti vacanti è del 9,8 per cento e conduce la graduatoria dei tribunali con più scoperture proprio il tribunale di Bolzano, che a fine 2015 registrava un meno 33,3 per cento;
   in linea generale, invece, considerando le scoperture tra i magistrati ed il personale amministrativo solo sei tribunali su 140 hanno le piante organiche complete alcuni addirittura con «esuberi», in 15 sedi i posti vacanti superano il 30 per cento, con il picco di Bolzano che si avvicina al 50 per cento;
   la complessa macchina della giustizia lavora quindi a differenti velocità a seconda del tribunale competente: gli scoperti negli organigrammi di cancellieri e funzionari o dei giudici togati ovvero il numero di cause sopravvenienti ogni anno ovvero ancora il numero dei fascicoli arretrati comporta risultati assolutamente differenti tra tribunali anche vicini;
   la media nazionale per concludere una causa civile di primo grado si attesta in quasi tre anni, 1.007 giorni: in due tribunali, Rovereto e Napoli nord (quest'ultimo ha iniziato a funzionare alla fine del 2013), il processo può durare anche meno di un anno, nei tribunali di Patti, Foggia, Vibo Valentia e Matera, la media può sorpassare i cinque anni o più;
   nelle corti d'appello le cause civili possono durare in media due anni e dieci mesi, 1.016 giorni, ed in Corte di cassazione si superano i tre anni, 1.222 giorni;
   alcuni articoli di cronaca locale a seguito della diffusione dei dati di cui si è parlato attestano il tribunale civile di Verona appena sotto la media nazionale per numero di giorni necessari per conseguire una decisione di primo grado: sono 785;
   785 giorni per ottenere la decisione in un procedimento civile sembrano davvero troppi;
   sebbene questo dato consegni al tribunale di Verona una produttività al di sopra della media nazionale (che è invece di 1007 giorni per un giudizio civile), appare in ogni caso eccessiva di fronte alla domanda di giustizia del tessuto socio-economico veronese, denso di aziende produttive che necessitano di una risposta rapida ai contenziosi commerciali pendenti;
   dover attendere mediamente quasi due anni e mezzo per ottenere una decisione civile di primo grado aggrava sensibilmente gli sforzi che gli imprenditori veronesi devono affrontare per restare competitivi sul mercato italiano ed estero;
   la mancanza di personale giudicante, oltre che amministrativo, contribuisce negativamente sulla velocità di gestione dei processi, provocando così un ovvio allungamento dei tempi decisionali del tribunale, già oberato da un endemico arretrato giudiziario che si aggrava quotidianamente;
   sul tema l'interrogante aveva presentato un'interrogazione a risposta in Commissione la n. 5-04370 del 22 dicembre 2014, seduta n. 356, alla quale non è ancora stata data risposta, sebbene sollecitata di recente;
   in quella sede si approfondiva questa stessa carenza cronica di personale nelle sezioni dei procedimenti penali nel tribunale di Verona, nelle quali operano otto magistrati monocratici e due magistrati onorari, il tribunale collegiale tiene quattro udienze al mese per ogni collegio, più le udienze straordinarie: ogni mese, quindi, vengono tenute tra 90 e 110 udienze penali;
   in quel momento, il presidente del tribunale era stato costretto a limitare il numero delle udienze: dal momento che è obbligatoria la presenza di un assistente in aula, che deve necessariamente assistere alle udienze, questo non può svolgere il lavoro di cancelleria, quale preparare le udienze, notificare gli avvisi e scaricare le sentenze;
   è proprio la carenza di personale nelle cancellerie il dato con cui il tribunale si deve confrontare, la soluzione adottata dal presidente del tribunale di Verona, in quella situazione, è stata quella di fissare due udienze in meno al mese per ciascun magistrato per consentire così di «liberare» una parte del personale delle cancellerie dall'assistenza in udienza e consentire loro di fare il proprio lavoro senza affanno;
   queste situazioni per le quali i presidenti dei tribunali italiani sono costretti, con grande sforzo e quotidianamente a far fronte alle immediate contingenze di carenze di personale e mancanza di fondi disponibili, sono uno degli effetti dei numerosi e recenti interventi legislativi di recente approvazione;
   a questa situazione si aggiunge, inoltre, la repentina decadenza dei giudici di pace in servizio sino al 31 maggio 2016, al compimento dei 68 anni, che sono decaduti di diritto per intervenuto raggiungimento dei limiti di età anagrafica in forza delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 2016 entrato appunto in vigore il 31 maggio 2016;
   tale decreto legislativo che vorrebbe costituire la riforma della magistratura onoraria riscrive anche il mandato dei giudici di pace che potranno esercitare, se di nuova nomina, due mandati da 4 anni, per un massimo di 8 anni e per quelli in servizio non vi potranno essere più di 4 mandati da 4 anni ciascuno, per un periodo massimo di 16 anni, tutto ciò sempre purché i magistrati di pace già in servizio non abbiano compiuto il 68esimo anno di età, termine ultimo per l'esercizio del mandato dopo il quale la decadenza giunge inesorabile ispo iure;
   la decadenza diffusa sul territorio nazionale ha causato non pochi disagi spesso negli uffici dei giudici di pace più piccoli dove le piante organiche sono state letteralmente falcidiate dall'entrata in vigore di questa norma;
   in molti uffici comunque l'effetto primario della decadenza massiva dei giudici di pace ha comportato l'aggravarsi dei disagi già evidenziati in precedenza relativamente alla carenza di magistrati giudicanti, togati e non;
   le cause assegnate ai giudici di pace decaduti saranno riassorbite dagli altri dello stesso ufficio restati in servizio con ovvie conseguenti ripercussioni negative in punto di produttività e media di conclusione del contenzioso arretrato, unitamente all'incremento di cause sopravvenienti che saranno assegnate ai pochi giudici di pace rimasti;
   il fatto ancor più aberrante è costituito dalla mancanza, ad oggi, dell'emanazione e dell'entrata in vigore dei decreti attuativi che dovranno descrivere le modalità ed i limiti per poter svolgere i nuovi concorsi dei nuovi giudici onorari di pace (GOP); i posti vacanti quindi non verranno rimpiazzati a breve;
   perché questi effetti delle riforme si possano esplicare, invece, in un'accelerazione della risoluzione delle controversie sarà necessario approvare provvedimenti che prevedano riforme a carattere organico, con spunti lungimiranti che offrano l'opportunità di intervenire con sistematicità sull'ordinamento giuridico e giudiziario al fine di uniformare la risposta della giustizia sul territorio nazionale e renderla più vicina alle esigenze dei cittadini e delle imprese –:
   se sia a conoscenza della situazione descritta;
   se e quali elementi abbia attualmente a disposizione, per poter quantificare e fornire dati aggiornati sulla consistenza numerica del personale amministrativo di cancelleria, di magistrati togati ed onorari, nonché dei giudici di pace in ruolo, rispetto al numero previsto dalla pianta organica dei tribunali e degli uffici dei giudici di pace in Italia ed, in particolare, presso il tribunale e ufficio del giudice di pace di Verona;
   se possa fornire dati ed informazioni relativamente a quante unità del personale della giustizia, giudicante e non, svolgano le proprie funzioni effettivamente presso il tribunale, quanti siano invece eventualmente assegnate ad altri compiti, in Italia ed in particolare presso il tribunale e l'ufficio del giudice di pace di Verona;
   se e quali iniziative di competenza intenda promuovere in merito alla necessità di garantire una effettiva, efficiente organizzazione delle attività di cancelleria presso i tribunali in Italia ed, in particolare presso il tribunale e l'ufficio del giudice di pace di Verona;
   se e per mezzo di quali iniziative ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, al fine d'incrementare l'organico del personale giudicante ed amministrativo nei tribunali e negli uffici del giudice di pace italiani, onde ovviare alla carenza d'organi venutasi a determinare.
(5-09415)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giudice

magistrato non professionale

magistrato