ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09413

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 668 del 05/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2016
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2016
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2016
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2016
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 05/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09413
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Venerdì 5 agosto 2016, seduta n. 668

   GRILLO, BARONI, COLONNESE, DI VITA, SILVIA GIORDANO, LOREFICE, MANTERO e NESCI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   è stata raggiunta l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano n. 82 del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 ed in particolare l'articolo 3 «Assistenza Ospedaliera» che conviene sull'adozione del regolamento di definizione degli standard qualitativi, strutturali tecnologici e quantitativi all'assistenza ospedaliera;
   il comma 567 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede come l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso;
   il decreto 2 aprile 2015 n. 70, regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera riporta come: «Tutte le strutture sanitarie che concorrono a garantire gli obiettivi assistenziali debbono operare secondo il principio della efficacia, qualità e sicurezza delle cure, dell'efficienza, della centralità del paziente e dell'umanizzazione delle cure, nel rispetto della dignità della persona»;
   lo stesso, in particolare, al paragrafo 9.2 «Rete ospedaliera dell'emergenza» dell'allegato 1, indica come: «La rete ospedaliera dell'emergenza è costituita da strutture di diversa complessità assistenziale che si relazionano secondo il modello hub and spoke... Tali strutture sono in grado di rispondere alle necessità d'intervento secondo livelli di capacità crescenti in base alla loro complessità, alle competenze del personale nonché alle risorse disponibili»;
   il comma 524 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indica come: Ciascuna regione, entro, il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta... le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:
    a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 526;
    b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526;
   il comma 541 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che le regioni e le province autonome: « a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni sottoposte ai piani di rientro, in coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le modalità definiti nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro; b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161; c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA (...)»;
   il comma 542 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 prevede che le regioni e le province autonome: «Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa attuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro (...)»;
   il Sole 24Sanità del 26 febbraio 2016 in un suo articolo riporta la bozza di decreto recante le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali e nella tabella di sintesi dell'applicazione della metodologia, di cui al comma 524 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, risulta come la regione Sicilia abbia complessivamente otto aziende ospedaliere sottoposte a piano di rientro di cui cinque in base ai criteri stabiliti nella lettera a) e tre rispetto alla b);
   il decreto 14 gennaio 2015 dell'assessorato alla salute regione siciliana, con il quale la regione Sicilia approva la riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale;
   il decreto 5 agosto 2015 dell'assessorato alla salute regione siciliana con il quale la regione Sicilia approva le linee di indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende del servizio sanitario regionale;
   il decreto 29 giugno 2016 dell'assessorato alla salute regione effettua un primo step organizzativo rispetto ai provvedimenti sopra riportati;
   in data 26 luglio 2016 veniva pubblicato sulla rivista Quotidiano Sanità, l'articolo «Sicilia. Ormai la rete dei Pronto soccorso è al collasso» a firma Riccardo Spampinato (Segretario regionale Cimo Sicilia), Pietro Pata (Segretario regionale Anaao Sicilia), Angelo Collodoro (Vice segretario Cino Sicilia), Massimo Geraci (Segretario aziendale Anaao). In particolare si riportano alcuni passaggi quali:
    «il ritardo nel completamento delle procedure di riordino della rete ospedaliera siciliana ed in particolare il ritardo nella stabilizzazione del personale afferente al Pronto Soccorso rischia di mettere in ginocchio tutto il sistema dell'emergenza-urgenza della regione»;
    «la carenza di personale medico ha raggiunto in tutte le aree di emergenza livelli di criticità insostenibili»;
    «il DA 1380 del 5 agosto 2015, che stabilisce i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche per i Pronto Soccorso, è puntualmente disatteso...»;
    «il nuovo DA 1188 del 29 giugno 2016, che rappresenterebbe la “fase intermedia del processo di programmazione ai fini dell'adeguamento della rete ospedaliera agli standard del DM 70”, sembra in realtà tutt'altro. Non certo un atto che possa definirsi di allineamento, nemmeno tendenziale, al DM 70, se è vero come è vero che il numero di alcune strutture complesse, già al di sopra degli standard massimi previsti, è stato incrementato, mentre, al contrario, il numero di altre strutture complesse (come le MCAU), già al di sotto degli standard minimi, è stato ulteriormente ridotto»;
   occorrerebbe verificare se siano soddisfatti, per ogni singola azienda sanitaria siciliana, i requisiti posti al comma 567 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 –:
   quali siano gli esiti delle verifiche in merito a quanto previsto dal comma 541 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e se il Ministero, nel corso delle stesse, abbia individuato eventuali situazioni critiche, quali quelle descritte dall'articolo indicato in premessa;
   se sia a conoscenza delle misure attuate dalla regione siciliana in merito al comma 542 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. (5-09413)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto comunitario

istituto ospedaliero

pronto soccorso