Legislatura: 17Seduta di annuncio: 668 del 05/08/2016
Primo firmatario: DONATI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2016 SERENI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2016 ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2016 BOLDRINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2016 PARRINI DARIO PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2016 ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2016 LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2016 CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2016 ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 04/08/2016 MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2016
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/08/2016
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2016
DONATI, VERINI, SERENI, ARLOTTI, PAOLA BOLDRINI, PARRINI, ASCANI, LODOLINI, CARRESCIA, ROMANINI e MORANI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, contiene importanti, positive e risolutive novità per il rimborso degli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti spa;
tra le suddette misure si evidenziano: la possibilità per gli investitori delle predette Banche in liquidazione, di poter richiedere al, fondo di solidarietà istituito con la legge di stabilità 2016, l'erogazione di un indennizzo forfetario solo nel caso in cui abbiano un patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro o un ammontare del reddito lordo ai fini Irpef, nell'anno 2015, inferiore a 35.000 euro. In tal caso, il rimborso automatico permette in tempi più rapidi di avere 1180 per cento di quanto perso; in alternativa all'indennizzo forfetario veniva confermata la possibilità per gli investitori di accedere alla procedura arbitrale;
il decreto attuativo per la procedura arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 857, della legge, 28 dicembre 2015, n. 203 (legge di stabilità per il 2016), doveva essere adottato entro il 30 giugno 2016, ma allo stato attuale non risulta ancora emanato;
la contemporaneità della definizione delle regole per l'accesso all'indennizzo forfetario o alla procedura arbitrale è un requisito indispensabile al fine di garantire ai suddetti investitori di poter scegliere quale strada intraprendere in piena e libera consapevolezza;
il ritardo accumulato per l'emanazione dei decreto attuativo per la procedura arbitrale sta generando non poche difficoltà agli investitori, che non sono in condizioni di scegliere fra l'indennizzo forfetario e la procedura arbitrale, con la conseguente creazione di un clima di irritazione individuale e sociale;
la valutazione delle sofferenze delle suddette quattro banche sembrerebbe inferiore a quella prevista per il Monte dei Paschi di Siena. Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, tuttavia, prevede all'articolo 25, una prima valutazione provvisoria delle sofferenze, con la possibilità di una seconda valutazione definitiva –:
quali siano i motivi della mancata emanazione del decreto attuativo per il risarcimento degli investitori con la procedura arbitrale tempi previsti dall'articolo 1, comma 857 della legge di stabilità per il 2016 e se intenda rendere noti i tempi per la sua approvazione;
se non ritenga di dover assumere iniziative per prevedere il prolungamento dei tempi per la presentazione della documentazione per l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario da parte degli investitori tenuto conto che un mese dei sei previsti nel decreto-legge n. 59 del 2016 è già trascorso;
se non ritenga di verificare se ci siano le condizioni per assumere iniziative volte a fare ulteriore chiarezza sui criteri di valutazione delle sofferenze delle suddette quattro banche. (5-09407)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):indennizzo
banca
rimborso