ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09380

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 667 del 03/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: SGAMBATO CAMILLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 03/08/2016
DI LELLO MARCO MISTO-MOVIMENTO PPA-MODERATI 03/08/2016
CARLONI ANNA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 03/08/2016
PALMA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 03/08/2016
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 03/08/2016
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09380
presentato da
SGAMBATO Camilla
testo presentato
Mercoledì 3 agosto 2016
modificato
Venerdì 5 agosto 2016, seduta n. 668

   SGAMBATO, CUOMO, DI LELLO, CARLONI, PALMA, MANZI, TINO IANNUZZI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 107 del 2015 ha previsto prima l'assunzione fuori regione – nell'organico di diritto residuo nazionale – dei docenti meglio graduati in graduatoria di merito (GM) (fase B), successivamente l'assunzione all'interno delle proprie regioni – nell'organico di potenziamento – dei docenti con punteggi minori in GM (fase C). Di conseguenza, i docenti meglio graduati nelle GM sono stati obbligati a lavorare lontano da casa, mentre quelli con punteggi minori sono rimasti nelle loro regioni, in contrasto con il criterio meritocratico sancito dalla Costituzione e dalle leggi;
   molti docenti assunti in fase B si stanno rivolgendo ai giudici: in particolare il Consiglio di Stato con ordinanza cautelare n. 2960 del 22 luglio, ha accolto il ricorso presentato da numerosi insegnanti immessi in ruolo in fase B in regione diversa da quella di provenienza. Al riguardo, condividendo la tesi dei ricorrenti, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta dei docenti di vedersi assegnata una sede nella propria regione di provenienza;
   inoltre, alcune pronunce di giudici del lavoro (di Tivoli, Torino, Sondrio e Verona), seppur con argomentazioni differenti, hanno sancito lo stesso principio favorevole, certamente rilevante, ossia che gli assunti da concorso in fase B del piano straordinario di assunzioni devono rimanere nella regione di svolgimento del concorso;
   alla prima pronuncia di Tivoli sono seguite le ordinanze del tribunale di Torino, di Sondrio e di Verona che, seppur spostando l'attenzione dalla fase dell'assunzione alla fase di mobilità, hanno sancito il principio secondo cui, in occasione dell'assegnazione della sede definitiva, deve garantirsi la permanenza nella regione in cui i docenti sono risultati vincitori di concorso;
   queste ultime pronunce hanno infatti evidenziato che dal quadro normativo e contrattuale in materia emerge con chiarezza che la sede di assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell'attribuzione della sede definitiva;
   l'attribuzione della sede provvisoria fuori regione è circoscritta temporalmente all'anno scolastico 2015-2016, mentre per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato vale la regola sancita dall'articolo 1, comma 109, e cioè la necessaria inclusione dell'ambito territoriale di assunzione nella regione per la quale il docente ha concorso;
   i giudici del lavoro hanno rimarcato come la permanenza dei ricorrenti in una regione lontana dalla propria famiglia, pregiudicherebbe in maniera irreparabile il sereno sviluppo della personalità dei figli minori nell'ambito del nucleo familiare, ossia una delle formazioni sociali che, a mente dell'articolo 2 della Costituzione, devono essere particolarmente tutelate;
   la situazione peggiora ulteriormente a causa del mancato riferimento nel comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 107 ai docenti assunti dalle graduatorie di merito: in tale comma si disciplina la mobilità straordinaria. Esso prevede che i docenti assunti dalle graduatorie ad esaurimento possano chiedere la mobilità straordinaria nazionale, mentre non vi è alcun riferimento a quelli assunti dalle graduatorie di merito, introducendo una disparità di trattamento tra le due categorie, in contrasto, inoltre, alla ratio della legge n. 107 che concede alle graduatorie di merito sempre la priorità;
   a causa del mancato riferimento alle graduatorie di merito nel comma 108, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sembra interpretare la legge in senso restrittivo e inserisce i docenti nella procedura di mobilità solo in coda a tutte le altre categorie, danneggiandoli fortemente e azzerando di fatto qualsiasi possibilità di ritorno nelle loro regioni;
   in fase di discussione del disegno di legge AC 3822, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, il Governo ha accolto un ordine del giorno al fine di valutare l'opportunità di adottare ogni misura utile per il ricollocamento dei docenti assunti in regione diversa da quella in cui hanno espletato il concorso –:
   quali iniziative urgenti intenda intraprendere per assegnare ai docenti della fase B delle graduatorie di merito la sede di titolarità non a partire dalla sede provvisoria di servizio, ma dalla regione in cui il concorso era stato espletato ripristinando la corretta sequenza di movimenti che la ratio della legge n. 107 intrinsecamente prevede, cioè: a) i docenti assunti entro il 2014-2015; b) i docenti assunti dalle graduatorie di merito; c) i docenti assunti dalle graduatorie ad esaurimento. (5-09380)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnante

giudice

assunzione