ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09364

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 667 del 03/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 03/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 03/08/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 03/08/2016
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 03/08/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 03/08/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 03/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 03/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09364
presentato da
TURCO Tancredi
testo presentato
Mercoledì 3 agosto 2016
modificato
Giovedì 4 agosto 2016, seduta n. 667

   TURCO, ARTINI, MATARRELLI, SEGONI, CIVATI e PASTORINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'INPS eroga ai cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari, un assegno sociale attualmente pari ad euro 448,52 per tredici mensilità, in presenza di determinate condizioni, tra cui l'aver compiuto 65 anni e 3 mesi di età; lo stato di bisogno economico; per i cittadini stranieri comunitari è richiesta l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza; per i cittadini extracomunitari sono richieste titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale;
   come si legge nella relativa pagina web dedicata dell'INPS: «L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il soggiorno all'estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell'assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata»;
   orbene, risulta agli interroganti che le strutture territoriali dell'INPS al fine di effettuare le verifiche di effettiva residenza sul territorio nazionale, che dovrebbero effettuarsi a norma di legge «annualmente», siano del tutto prive della titolarità ad accertare tale stato di fatto, dovendo per l'effetto sempre appoggiarsi alle strutture della Guardia di Finanza ovvero della polizia municipale;
   non risulta agli interroganti che vi sia alcuna norma, primaria o secondaria, che preveda l'esercizio diretto da parte dei dipendenti dell'INPS del potere di verifica della residenza nei confronti dei soggetti stranieri percipienti l'assegno sociale;
   quanto sopra determina secondo gli interroganti evidenti ritardi ovvero gravi mancanze nella rigorosa verifica annuale del requisito della continuità della residenza sul territorio nazionale da parte di cittadini stranieri al fine della riscossione dell'assegno sociale; da ciò consegue il proliferare di truffe ai danni dell'INPS da parte di soggetti stranieri che continuano a percepire l'assegno sociale pur essendo di fatto rientrati nei Paesi di origine (vedasi l'articolo ne Il Fatto Quotidiano del 23 maggio 2016: «Inps, maxi truffa da oltre 16 milioni sugli assegni sociali: denunciate 517 persone in 19 regioni», comprovante come il fenomeno assuma effettivamente contorni numericamente allarmanti con discendenti effetti deleteri per le casse dell'INPS) –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
   se e quali iniziative intendano sollecitamente porre in essere onde consentire all'INPS di poter effettuare direttamente, senza doversi necessariamente rivolgere ad altre strutture pubbliche, le verifiche sul requisito della continuità della residenza sul territorio nazionale da parte di cittadini stranieri, al fine della riscossione dell'assegno sociale;
   se e quali ulteriori iniziative intendano sollecitamente porre in essere onde assicurare una costante e capillare verifica sull'intero territorio nazionale della titolarità del requisito dell'effettiva residenza dei soggetti stranieri che percepiscono l'assegno sociale e per l'effetto evitare il dilagare di truffe ai danni dell'INPS nell'ambito di specie. (5-09364)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoratore migrante

cittadino straniero

residenza