ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09363

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 667 del 03/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARBONE ERNESTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIELLO FERDINANDO PARTITO DEMOCRATICO 03/08/2016
BOCCADUTRI SERGIO PARTITO DEMOCRATICO 03/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 03/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09363
presentato da
CARBONE Ernesto
testo presentato
Mercoledì 3 agosto 2016
modificato
Giovedì 4 agosto 2016, seduta n. 667

   CARBONE, AIELLO e BOCCADUTRI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che:
   ad oggi, il consiglio comunale di Messina non ha ancora deliberato la decadenza della consigliera comunale dottoressa Donatella Sindoni, per la sussistenza, all'atto dell'elezione, della causa di incompatibilità di cui all'articolo 9, comma 1, n. 9), della legge regionale n. 31 del 1986;
   suddetta incompatibilità è stata sancita con parere del 24 giugno 2016, protocollo 13.737, dall'ufficio legislativo e legale della regione siciliana, il quale testualmente riportava quanto segue: «alla luce delle osservazioni sin qui svolte, va confermata la perdurante vigenza, nei limiti sopra precisati, della causa di ineleggibilità di cui all'articolo 9), comma 1, n. 9, della legge regionale n. 31 del 1986 e la sua applicabilità nella fattispecie in esame»;
   tale parere è stato espresso in risposta alla nota del 22 ottobre 2015, n. 247855, redatta dal segretario generale del comune di Messina, attraverso cui si è sollevata nei confronti dei consigliera Sindoni la sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'articolo 9, comma 1, n. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31;
   il parere è stato tempestivamente trasmesso al comune, in data 1o luglio 2016;
   sono trascorsi quindi ben 27 giorni dal ricevimento del citato parere e il consiglio comunale di Messina non ha ancora deliberato in ordine alla decadenza del consigliere comunale interessato dalla menzionata causa di ineleggibilità;
   in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, n. 9 della legge regionale n. 31 del 1986, «Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere: [...] 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate»;
   come rilevato dall'ufficio legislativo e legale della regione, si tratta di una norma tuttora vigente e applicabile al caso di specie;
   la dottoressa Sindoni risultava essere al momento della sua elezione, legale rappresentante dello «Studio diagnostico Sindoni & C. Snc accreditato con il sistema sanitario regionale;
   come chiarito dalla Corte di Cassazione in merito ad un caso analogo, «la ratio della norma è infatti quella di prevenire la lesione della par condicio tra candidati alla competizione elettorale: quale si verificherebbe in favore di un soggetto che godesse di una particolare visibilità presso l'elettorato in virtù della carica societaria rivestita, che lo pone come controparte in trattative contrattuali con la pubblica amministrazione in un settore di particolare rilievo sociale come la sanità» (Cass. Civ., Sez. i, 21 aprile 2011, n. 9262);
   a norma dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1986, «quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta»;
   la normativa prevede anche il termine di 10 giorni di tempo per il consigliere interessato per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
   qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto;
   tutti gli adempimenti di cui sopra si configurano come atti dovuti, privi di qualsiasi elemento di presunta discrezionalità e quindi di immediato compimento;
   la mancata deliberazione da parte del consiglio comunale circa la decadenza della consigliera dottoressa Donatella Sindoni sta determinando una oggettiva situazione di difficoltà per il consiglio comunale della città di Messina, anche in riferimento alla legittimità degli atti posti essere;
   quanto evidenziato può costituire anche fonte di responsabilità del comune verso terzi in ragione dei provvedimenti deliberati dal consiglio comunale che risulterebbero viziati dalla presenza della citata consigliera anche con possibile danno erariale in riferimento a coloro i quali hanno omesso di porre in essere gli atti e i provvedimenti previsti dalla legge –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza si intendano attivare, in particolare sul piano normativo, per confermare l'applicabilità della disciplina sopra richiamata a fattispecie come quella verificatasi presso il comune di Messina. (5-09363)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione locale

prevenzione delle malattie

comune