Legislatura: 17Seduta di annuncio: 667 del 03/08/2016
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CARLONI ANNA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 10/11/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/08/2016
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL
TRASFORMA IL 12/12/2016
TRASFORMATO IL 12/12/2016
CONCLUSO IL 12/12/2016
GNECCHI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
come è noto la liquidazione delle pensioni avviene attraverso procedure informatizzate e non sempre gli operatori dell'Inps delle sedi territoriali possono intervenire direttamente nel processo di liquidazione anche quando si accorgono che il calcolo della pensione derivante dal sistema presenta evidenti incongruenze;
a titolo di esempio si segnala un caso di liquidazione di pensione ai superstiti che riguarda un minore (M.G. nato il 12 novembre 2004), orfano di un lavoratore, al quale è stata liquidata dall'Inps la pensione di reversibilità (modello TE08 — categoria SO — sede 640000 — certifico 20049217 — richiesta n. 2134576400148);
la richiesta di pensione di reversibilità è stata avanzata dalla vedova, non correttamente informata, dopo anni dalla morte del lavoratore dante causa (2008) e l'Inps ha proceduto alla pensione di reversibilità con la corretta descrizione degli importi spettanti dal 2008 al 2015;
detti importi (ratei), annualmente non superano il limite imponibile e come tale non sarebbero tassabili, non possedendo il minore altri redditi; nonostante questo, l'Inps ha operato la trattenuta Irpef sui detti importi, con la precisazione che «si è tenuto conto delle detrazioni fiscali» e secondo l'operatore dell'Inps che ha gestito la pratica, gli importi corrisposti, vengono determinati attraverso procedure informatiche sulle quali l'operatore non ha alcun potere di intervento;
chiaramente il patronato che segue la pratica di pensione ha proceduto a presentare ricorso e, da parte dell'operatore Inps, si è proceduto almeno per l'anno 2015 a restituire la trattenuta Irpef applicata, mentre per gli anni precedenti ad oggi, nonostante le reiterate richieste, l'istituto non ha ancora provveduto alla restituzione delle trattenute erroneamente operate;
del suddetto caso è stata anche interessata la sede territoriale dell'Agenzia delle entrate, ma non è chiaro, essendo l'Inps sostituto di imposta, quale sia fra questi due enti, il soggetto che dovei restituire le trattenute erroneamente operate dal 2008 al 2014 –:
quali iniziative si intendano assumere affinché si pervenga ad una definitiva soluzione del caso segnalato che peraltro riguarda un minore. (5-09362)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
imposta sul reddito
imposta sulle persone fisiche