Legislatura: 17Seduta di annuncio: 667 del 03/08/2016
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/08/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/08/2016
CENTEMERO. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015) ha abrogato con decorrenza 1o settembre 2015 l'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che indicava i criteri e le modalità per ottenere l'esonero o il semiesonero del docente vicario o collaboratore del dirigente scolastico;
la legge n. 107 del 2015 – cosiddetta Buona scuola – ha previsto che il dirigente scolastico possa individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento dei docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico;
la figura del collaboratore vicario non scompare, ma sono mutati i criteri e le modalità di individuazione di queste figure che vanno individuate nell'organico potenziato;
sono in corso le operazioni di costituzione degli organici per l'anno scolastico 2016/17 e, come già accaduto lo scorso anno per il quale era stata prevista una deroga, spunta nuovamente il problema di esoneri e semiesoneri dei docenti vicari conseguente alla nuova normativa;
risulta all'interrogante che l'ufficio scolastico della regione Calabria sia intervenuto in materia con una nota che invita i dirigenti scolastici dall'astenersi dall'inserire al SIDI le posizioni di esonero e/o di semiesonero;
a causa della carenza di dirigenti scolastici molti titolari saranno obbligati a proseguire o ad accettare situazioni di reggenze non sempre risolvibili con la nomina di collaboratori vicari; in alcuni casi, infatti, in seguito all'applicazione della normativa su citata, sarà impossibile nominare vicari alcuni docenti ove questi appartengono a situazioni particolari (docente di primaria di religione cattolica (IRC), materia non prevista nell'organico di potenziamento; docenti di una materia per la quale non è stato previsto neanche un posto di potenziamento nell'istituto interessato);
di conseguenza, i dirigenti scolastici ai quali sarà imposta una reggenza, potrebbero essere costretti a seguire più di un istituto senza coadiutori, con conseguenti ripercussioni sulla qualità, oltre che sulla quantità del loro lavoro –:
se la Ministra interrogata non ritenga di operare una ricognizione al fine di valutare tutte le possibili situazioni di difficoltà e di assumere iniziative volte a prevedere che i dirigenti scolastici possano indicare, come propri collaboratori, anche docenti che attualmente non potrebbero essere nominati. (5-09348)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):potere di nomina
insegnante