ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09340

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCADUTRI SERGIO PARTITO DEMOCRATICO 02/08/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/08/2016
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 03/08/2016
Resoconto BOCCADUTRI SERGIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 03/08/2016
Resoconto BOCCADUTRI SERGIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/08/2016

SVOLTO IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09340
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Martedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   PELILLO e BOCCADUTRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ha introdotto alcune norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento che consentono la «portabilità» del conto corrente, secondo quanto previsto della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, fondamentale per aumentare la mobilità dei consumatori, titolari di un conto di pagamento;
   secondo l'ultima indagine sui costi dei conti correnti, pubblicata da Banca d'Italia a dicembre del 2015, il costo medio di un conto corrente in Italia è di 82,2 euro, in crescita dello 0,4 per cento rispetto all'anno precedente; i conti accesi da almeno 10 anni e mai trasferiti ad altri intermediari costano circa il 20 per cento in più del costo medio (97,5 euro) mentre i conti aperti da 1 anno costano il 36 per cento in meno del costo medio (52,7 euro);
   nonostante l'oggettivo abbattimento dei costi in caso di portabilità, vi è una resistenza, da parte dei consumatori italiani, al cambiamento della propria banca;
   secondo quanto emerge da un'indagine realizzata nel 2015 dalla società di consulenza internazionale Oliver Wyman, un risparmiatore su venti in Italia rinuncia a cambiare banca per evitare il rischio di riscontrare problemi e disservizi e dover attendere tempi eccessivi per trasferire la propria posizione; secondo tale ricerca emergerebbe una forte disaffezione, da parte dei consumatori, nei confronti del sistema finanziario e una scarsa fiducia nei confronti dei presìdi a tutela dei propri diritti;
   la resistenza al cambiamento dell'istituto bancario da parte dei consumatori, è dovuta anche alla mancata definizione delle norme attuative del citato articolo 2 del decreto legge n. 3 del 2015 che dovrebbero prevedere l'indennizzo a favore del cliente per eventuali ritardi, nonché le modalità per trasferire anche il conto titoli;
   il comma 18, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, stabilisce infatti che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, siano definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, nonché le modalità e i termini per il trasferimento, senza oneri e spese, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine;
   i citati decreti ministeriali, che in sede di prima attuazione dovevano essere emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, non risultano ancora pubblicati –:
   quali siano i tempi per l'adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, volti a rendere completamente operativa la normativa sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento, in conformità alla direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. (5-09340)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 agosto 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09340

  Con l'interrogazione in oggetto l'Onorevole Pelillo ed altri, nel richiamare l'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33) che ha introdotto alcune norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento che agevolano la «portabilità» del conto stesso, secondo quanto previsto al Capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (c.d. direttiva PAD) ricorda che nonostante il riscontrato abbattimento dei costi in caso di portabilità, vi è una resistenza, da parte dei consumatori italiani, al cambiamento della propria banca.
  Secondo gli interroganti tale resistenza al cambiamento sarebbe dovuta anche «alla mancata definizione delle norme attuative dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 che dovrebbero prevedere un indennizzo a favore dei clienti per eventuali ritardi, nonché le modalità per trasferire anche il conto titoli».
  Tale indennizzo per il caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento è dovuto al cliente (ai sensi del comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, così come modificato dalla legge di conversione) in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
  Il comma 18 dello stesso articolo 2 stabilisce che i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui sopra (nonché le modalità e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del medesimo articolo relativo al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro) vengano definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle legge n. 33 del 2015 di conversione del decreto-legge 3 del 2015, (legge quest'ultima entrata in vigore il 26 marzo 2015). Inoltre è ivi disposto che i prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni dell'articolo 2 del decrto-legge n. 3 del 2015 sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015 (i.e. dal 26 marzo 2015).
  Ciò posto, l'onorevole Pellino chiede di conoscere quali siano i tempi per l'emanazione dei suddetti decreti ministeriali, considerato che ad oggi non risultano ancora pubblicati e che questi sarebbero necessari a rendere completamente operativa la normativa sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento, in conformità alla direttiva PAD.
  Al riguardo, per quanto di competenza, si fa preliminarmente presente che il comma 19 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 ha disposto l'abrogazione dei commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che prevedevano analoghe disposizioni in materia di trasferimento di «servizi di pagamento connessi al rapporto di conto», demandando altresì ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la disciplina dei servizi oggetto di trasferibilità, delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizione in questione.
  La materia della trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento, così da agevolare anche la cosiddetta portabilità dei conti di pagamento, è divenuta infatti nel frattempo oggetto di armonizzazione da parte dell'Unione che nella PAD ha previsto un'articolata disciplina uniforme anche del cosiddetto «servizio di trasferimento» (dei servizi di pagamento connessi a conti di pagamento) che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a rendere su richiesta dei consumatori.
  In particolare, il Capo III della PAD introduce obblighi di carattere procedurale a carico dei prestatori di servizi di pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori, prevedendo la possibilità di ottenere il trasferimento di uno o più servizi di pagamento «ricorrenti» (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti) e dell'eventuale saldo positivo su un nuovo conto aperto o detenuto dal consumatore presso un altro prestatore di servizi di pagamento, entro un termine stabilito.
  A conferma dell'attenzione costantemente prestata alle tematiche cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, si rappresenta che il Capo III della PAD è stato in effetti già recepito in Italia attraverso gli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 3 del 2015, proprio per quanto riguarda l'aspetto della portabilità dei conti di pagamenti, in anticipo rispetto al termine di recepimento della stessa PAD sia fissato al 18 settembre 2016.
  Ciò posto, in sede di recepimento della PAD è all'esame la possibilità di fare confluire anche tali disposizioni del decreto-legge n. 3 del 2015 nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (TUB), in modo da realizzare così gli opportuni raccordi e coordinamenti.
  Tuttavia, i criteri di delega per il recepimento della PAD sono recati all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2015 approvata definitivamente dal Senato il 28 luglio 2016, ma non ancora pubblicata. In particolare, per quanto riguarda i principi e i criteri di delega relativi al trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE è indicato che il Governo è tenuto a: 1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; 2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento; 3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/ UE.
  Al riguardo si conferma pertanto che il Ministero dell'economia e delle finanze è attualmente impegnato nella predisposizione delle norme nazionali necessarie a dare puntuale, organico e sistematico recepimento alla sopracitata direttiva PAD, provvedendo in tale sede anche a completare e riordinare la cornice normativa nazionale del suddetto «servizio di trasferimento» relativo ai conti di pagamento in conformità ai principi e ai criteri di delega da ultimo recati all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2015, così da definire un quadro normativo quanto più omogeneo e armonico.
  In particolare, è previsto che il decreto legislativo di attuazione della PAD introduca e trasfonda nel TUB anche un'apposita disciplina degli obblighi in capo ai prestatori di servizi di pagamento di provvedere, a richiesta, al trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento.
  Per quanto riguarda lo specifico profilo della responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento, è previsto inoltre che le nuove norme nazionali disciplinino sia gli obblighi informativi e di trasparenza riguardanti il servizio di trasferimento in parola, sia l'obbligo d'indennizzo a favore del cliente in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, da quantificarsi questo sulla base di criteri da definirsi da parte di apposite disposizioni di attuazione secondarie, così da assicurare anche la dovuta flessibilità del quadro normativo a fronte dell'evoluzione delle prassi di mercato e dell'evidenze dell'attività di vigilanza in materia.
  Si confida di poter addivenire in tempi brevi all'elaborazione della normativa in argomento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumatore

rischio sanitario

protezione del consumatore