ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09338

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 02/08/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/08/2016
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 03/08/2016
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 03/08/2016
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/08/2016

SVOLTO IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09338
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Martedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   GEBHARD e ALFREIDER. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in Trentino-Alto Adige molte strutture ricettive, per riuscire a competere con le strutture concorrenti nei mercati limitrofi quali l'Austria, la Baviera e la Svizzera, si sono dovute dotare di un servizio di navetta o pulmino d'albergo, che viene utilizzato quotidianamente per il trasporto dei propri ospiti verso gli impianti di risalita, le piste da sci, le scuole di sci, i servizi di noleggio, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti e altro;
   si tratta, nella maggior parte dei casi, di automezzi con capienza massima di 9 persone, compreso l'autista, figuranti anche come mezzo di pubblicità, essendo personalizzati con scritte, foto e recapiti della struttura ricettiva;
   l'attuale interpretazione della disciplina fiscale ai fini IVA ed imposte dirette è molto penalizzante, in quanto, ai fini IVA, è ammessa una deducibilità limitata al 40 per cento, ai fini delle imposte dirette, la deducibilità è limitata al 20 per cento con un tetto massimo del costo di acquisto pari a 18.075,99 euro;
   tale trattamento è da applicare a tutti gli oneri e spese inerenti ai suddetti automezzi (carburante, manutenzione, assicurazione, e altro) anche se essi sono utilizzati esclusivamente per finalità inerenti all'attività d'impresa ricettiva-alberghiera;
   negli anni ci sono state interpretazioni differenti su quali siano i «beni strumentali del soggetto passivo»: dapprima l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 55 del 12 ottobre 2007, ha asserito che l'espressione «beni strumentali» deve essere riferita ai beni merce, cioè ai beni che formano l'oggetto proprio dell'attività svolta, mentre il dipartimento per le politiche fiscali del Ministero, con la successiva risoluzione n. 6 del 2008, ha affermato che «ai fini dell'integrazione del requisito in commento non rileva il fatto che i beni e i servizi acquistati formino o meno oggetto dell'attività propria dell'impresa, in quanto, dall'ambito applicativo di tale disposizione sono esclusi tutti i casi di integrale utilizzazione nell'attività d'impresa»;
   l'interpretazione ministeriale è risultata, quindi, più estensiva, escludendo la detrazione limitata ogni qual volta il contribuente possa dimostrare un utilizzo dell'autovettura esclusivamente per fini imprenditoriali e/o professionali, fattispecie facilmente dimostrabile per i beni in oggetto;
   ai fini delle imposte dirette la deducibilità integrale, pertanto, è ammessa per gli autoveicoli «utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» e tali sono quei beni «senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata»;
   sul punto l'Amministrazione finanziaria è stata chiara in diverse occasioni, nel senso che devono considerarsi tali «i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata – rientrano ad esempio nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione» –:
   se ritenga opportuno chiarire, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette, che le navette d'albergo, ovvero gli automezzi con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso, il conducente, siano, ai fini delle imposte dirette, veicoli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata e, ai fini dell'IVA, considerate come strumentali e non soggette alle limitazioni del articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972. (5-09338)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 agosto 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09338

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla disciplina fiscale relativa agli automezzi utilizzati quotidianamente dagli alberghi del Trentino-Alto Adige per il trasporto dei propri ospiti verso gli impianti di risalita, le piste da sci, le scuole di sci, i servizi di noleggio, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva.
  In particolare, gli Onorevoli precisano che per l'acquisto di detti veicoli, l'IVA è ammessa in detrazione nei limiti del 40 per cento, mentre ai fini delle imposte dirette, la deducibilità è limitata al 20 per cento, con un tetto massimo del costo di acquisto pari ad euro 18.075,99.
  Tale trattamento si applica a tutti gli oneri e le spese inerenti agli automezzi in parola.
  Tuttavia, tenuto conto che i veicoli in esame vengono utilizzati esclusivamente nell'esercizio delle proprie attività, gli Onorevoli interroganti chiedono se si «ritenga opportuno chiarire, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, che le navette d'albergo, ovvero automezzi con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, siano, ai fini delle imposte dirette veicoli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa senza i quali l'attività non può essere esercitata e, ai fini IVA, considerate come strumentali e non soggette alle limitazioni dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».   Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento al trattamento ai fini IVA, l'articolo 19-bis-1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 24 ottobre 1972, dispone che è ammessa la detrazione dell'IVA nella misura del 40 per cento per «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto».
  Per quanto concerne i veicoli per i quali è ammessa l'integrale detrazione dell'imposta applicata, l'Amministrazione Finanziaria, attraverso propri atti di prassi, ha chiarito che è necessario che gli stessi siano utilizzati come beni strumentali, riferendosi, in particolare, ai veicoli utilizzati come taxi, veicoli utilizzati dalle autoscuole, veicoli delle società di leasing e noleggio, veicoli commercializzati da concessionarie, veicoli utilizzati dai dipendenti dietro pagamento di corrispettivo e veicoli utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio.
  Inoltre, occorre rilevare, come chiarito con la Risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, che l'imposta afferente l'acquisto degli autoveicoli in parola è integralmente detraibile (sempreché non sussistano limitazioni all'esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all'imposta), qualora i detti veicoli siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, mentre non rileva a tal fine il fatto che i veicoli acquistati formino o meno oggetto dell'attività propria dell'impresa.
  È opportuno tuttavia, specificare che è onere del soggetto passivo dare prova dell'utilizzo esclusivo del veicolo nell'esercizio della propria attività.
  In relazione alla disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette giova richiamare l'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo Unico imposte dirette) che disciplina la deducibilità dei costi concernenti l'acquisizione e la gestione dei mezzi di trasporto a motore, disponendo che la stessa varia in funzione del tipo di veicolo e dell'utilizzo che ne viene fatto per l'esercizio dell'attività di impresa.
  In particolare, al comma 1, lettera a), n. 1) del citato articolo 164, si prevede l'integrale deducibilità delle spese (quote di ammortamento, canoni di leasing o di noleggio) e degli altri componenti negativi (ad esempio, carburante e spese di manutenzione) connessi «agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa».
  Con riferimento al concetto di beni che si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, l'Agenzia ha precisato che sono tali i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
  Rientrano in questa ipotesi, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse e gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione (cfr. risoluzione n. 59/E del 23 marzo 2007, circolare ministeriale n. 48 del 10 febbraio 1998).
  Alla luce del richiamato indirizzo interpretativo e tenendo conto dello specifico utilizzo cui sono destinate le suddette navette, nel caso rappresentato non ricorrono gli elementi necessari a ritenere detti beni utilizzati «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa», in quanto, non sono beni senza i quali l'attività non può essere esercitata.
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate osserva che ai fini delle imposte dirette, in base alta normativa vigente, tali mezzi di trasporto non possano fruire della deducibilità integrale dei costi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura turistica

imposta diretta

mercato