ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09336

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: DAGA FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 02/08/2016
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/08/2016
Resoconto DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 03/08/2016
Resoconto DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/08/2016

SVOLTO IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09336
presentato da
DAGA Federica
testo di
Martedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   DAGA, TERZONI, MANNINO, MICILLO, BUSTO, DE ROSA, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   nel maggio 2014 è stato approvato il decreto-legge n. 47 del 2014 convertito dalla legge 80 del 2014 che, all'articolo 1 prevede il finanziamento di due fondi, quello nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e quello destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
   all'articolo 10 del decreto sono introdotte misure volte a favorire la riduzione del disagio abitativo attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione prevedendo al comma 6 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo. Al comma 7, si prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   all'articolo 3, comma 1, il decreto prevede: «1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente»;
   l'articolo 4 del decreto-legge 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, prevede con una tempistica ben chiara l'approvazione di un decreto attuativo volto a promuovere un programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica; lo stesso articolo prevede che: «Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla, completa attuazione del Programma»; l'articolo 14, del cosiddetto decreto-legge «giubileo», recante «Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica», prevede: «Al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»; nella seduta dell'VIII Commissione (Ambiente) del 29 ottobre 2015, in risposta all'interrogazione n. 5/06737, il Governo ha sostenuto che: «i fondi disponibili in questa prima fase renderanno possibile intervenire su circa 4400 alloggi con interventi di lievi entità e su oltre 18.000 alloggi con interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria. Ciò posto, è intenzione del MIT rafforzare l'intervento sull'edilizia residenziale pubblica con il rifinanziamento del programma di recupero mediante il reperimento di nuove risorse»;
   nella seduta dell'VIII Commissione (Ambiente) del 10 febbraio 2016, in risposta all'interrogazione n. 5-07746, il Governo ha sostenuto che: «All'inizio del mese di dicembre 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a mettere a disposizione dei bilanci regionali le prime risorse finanziarie limitatamente agli interventi di lieve entità per le annualità 2014-2015 con importo complessivo di 25 milioni di euro»;
   considerato che i sopracitati decreti prevedono l'ultimazione degli interventi di lieve entità entro 60 giorni dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo ai soggetti attuatori, i primi esiti del programma potranno essere conosciuti non prima del mese di aprile;
   all'articolo 11 il decreto, relativamente all'attuazione del provvedimento, rimanda a quanto previsto agli articoli 1, 4 e 10 –:
   se il Ministro interrogato, in base a quanto previsto dalle norme riportate in premessa, sia in grado di fornire i dati sullo stato di attuazione dell'intero provvedimento e, in particolare, relativamente allo stato di attuazione del programma di recupero previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 47 del 2014. (5-09336)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 agosto 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-09336

    Le disponibilità 2014-2015 del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, 200 milioni complessivamente, sono state interamente versate alle regioni e per il Fondo inquilini morosi incolpevoli è stata trasferita alle regioni anche l'annualità 2016 di 59,73 milioni, per un totale nel triennio 2014-2016 di euro 128,19 milioni.
  Per quanto concerne l'articolo 10 del decreto-legge n. 47/2014, solo alcune regioni hanno comunicato di aver dato attuazione alle disposizioni del comma 6. Ciò lascia ritenere che i criteri e i parametri indicati nella norma erano stati già disciplinati. Per quanto riguarda, poi, gli adempimenti comunali attivati per il recepimento delle normative regionali, il MIT non possiede dati puntuali essendo la materia di esclusiva competenza locale.
  Relativamente alle disposizioni di cui di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge, l'adempimento è stato effettuato con l'emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF-Affari regionali del 24 febbraio 2015 concernente Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
  Circa l'attuazione del Programma di recupero di immobili e di alloggi di edilizia residenziale pubblica – del valore complessivo di 492,9 milioni di euro, inizialmente 467,9 ai quali si sono aggiunti 25 milioni del decreto Giubileo – evidenzio che si possono mettere in campo interventi strutturali che possono ridurre fortemente il disagio abitativo anche per quanto concerne gli sfratti.
  Il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di proprietà di comuni ed ex IACP renderà disponibili complessivamente circa 26.000 alloggi, di cui circa 5800 in tempi brevi, dovendosi concludere i lavori di lieve entità con max 15 milioni ad alloggio (linea a) su alloggi sfitti entro 60 giorni dall'assegnazione del contributo al soggetto attuatore; ad oggi gli alloggi sfitti ultimati con le risorse ripartite sulle annualità 2014-2015 (25 milioni), oltre ad ulteriori 14,8 milioni in corso di erogazione, ammontano a 1727 unità.
  Gli interventi più impegnativi – ripristino e manutenzione straordinaria con max 50 milioni ad alloggio (linea b) per 20.766 alloggi – dovranno concludersi entro 12 mesi dall'assegnazione del finanziamento e presumibilmente entro il 2017; le risorse trasferite alle regioni per tali interventi ammontano a 186 milioni, di cui 82 trasferiti il 25 luglio 2016 derivanti dalla rimodulazione delle annualità di cui alla legge di stabilità 2016.
  Infatti, la dotazione finanziaria per gli interventi di manutenzione straordinaria (linea b) compresi nel Programma di recupero derivante dalla legge di stabilità 2015 è distribuita nell'arco temporale 2014-2024. Affinché il Programma potesse esplicare efficacemente e in tempi ragionevoli i suoi effetti, sono state anticipate (tabella E legge stabilità 2016) sulle annualità 2016 e 2017 rispettivamente 84 e 80 milioni, quote finanziarie precedentemente articolate fino al 2024, elevando così la dotazione delle annualità citate a 120 e a 118 milioni di euro.
  Qualora dovessero rinvenirsi risorse per finanziare anche gli ulteriori interventi non ammessi a finanziamento per complessivi 368 milioni (linea b), potranno essere recuperati altri 21.500 alloggi segnalati come fabbisogno indicato dalle regioni con gli elenchi trasmessi ai sensi del decreto interministeriale 16 marzo 2015.
  In tale contesto, il MIT aveva proposto tempi più ristretti per avviare il programma mentre le regioni hanno richiesto una tempistica di 120 giorni per trasmettere gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento; il termine veniva così a scadere il 18 settembre 2015.
  I competenti uffici del MIT si sono sollecitamente attivati e il 12 ottobre 2015, dopo attento lavoro di omogeneizzazione degli elenchi, hanno emanato il previsto decreto ministeriale di assegnazione delle risorse e di ammissione a finanziamento degli interventi individuati dalle regioni. Tale decreto stabilisce, altresì, le modalità di trasferimento alle regioni delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca nonché di monitoraggio del programma.
  Per quanto concerne la linea a), sono in corso di erogazione anche le risorse relative al 2016, pari a 14,8 milioni invece di 20 stanziati in quanto non tutte le regioni hanno programmato interventi per l'intera somma disponibile.
  Segnalo infine che sui sito web del MIT è presente un contatore che riporta l'andamento del programma di recupero degli alloggi ERP.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

locazione immobiliare

politica agricola